SENTENZA N. 13
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 98 del R.D. 15 settembre 1923, n. 2090 (regolamento
per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette) e dell
'art. 198 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle
imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1968 dalla Corte di
cassazione - sezione prima civile nel procedimento civile vertente tra la
società Gestione appalti pubblici (S.A.G.A.P.), Gianni Livigni Giovanni ed
altri e la Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 104 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 203 del 10 agosto 1968.
Visti gli atti di costituzione della
S.A.G.A.P. e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;
udito nell'udienza pubblica del 26
novembre 1969 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;
uditi gli avvocati Carmelo Fortino e
Leopoldo Ermetes, per la S.A.G.A.P., ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Vito Cavalli, per l'Amministrazione finanziaria.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 13 marzo 1968
- emessa nel procedimento civile pendente tra la società p.a. Gestione appalti
pubblici (S.A.G.A.P.), Giannilivigni Giovanni ed altri e l'Amministrazione
finanziaria dello Stato - la prima sezione della Corte di cassazione ha
proposto di ufficio una questione di legittimità costituzionale concernente
l'art. 98 del R.D. 15 settembre 1923, n. 2090 (regolamento per l'esecuzione
della legge sulla riscossione delle imposte dirette) e l'art. 198 del testo
unico 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette.
Le citate disposizioni vengono
denunziate nella parte in cui esse "dispongono che nello sgravio dai ruoli
sono compresi soltanto gli aggi dell'esattore, con conseguente esclusione
dell'indennità di mora". Ad avviso della Corte di cassazione siffatta
esclusione violerebbe il principio di eguaglianza affermato nell'art. 3 della
Costituzione: poiché il legislatore - come questa Corte ha precisato in
precedenti occasioni - é tenuto, nel rispetto di quel principio, a non
assoggettare ad identico trattamento situazioni che siano obiettivamente
diverse, l'illegittimità delle disposizioni impugnate discenderebbe dal fatto
che esse stabiliscono, relativamente all'indennità di mora, una piena
equiparazione fra coloro che sono effettivamente soggetti passivi del rapporto
tributario e coloro che non lo sono affatto. Questa uniformità di disciplina per
situazioni che sono non soltanto diverse, ma addirittura opposte non trova,
secondo l'ordinanza di rimessione, alcuna giustificazione. Ed infatti la
configurazione dell'indennità di mora come mezzo di coazione a carattere
sanzionatorio ovvero l'efficacia costitutiva autonoma che la dottrina e
talvolta anche la giurisprudenza hanno riconosciuto all'iscrizione nei ruoli
non possono indurre a ritenere che quest'ultima sia svincolata dal rapporto
fondamentale fino al punto da legittimare la mancata restituzione
dell'indennità di mora a coloro che risultino del tutto estranei al rapporto
stesso; né, d'altra parte, la regola del c.d. "non riscosso per
riscosso" può costituire una valida ragione per riversare su chi abbia
ottenuto lo sgravio le conseguenze degli obblighi che l'esattore ha assunto
verso l'ente impositore.
2. - L'ordinanza, notificata alle
parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203
del 10 agosto 1968. Innanzi a questa Corte si sono costituiti la S.A.G.A.P.
(atto di deduzioni del 22 luglio 1968) e l'Amministrazione finanziaria dello
Stato (atto di deduzioni del 26 agosto 1968). Si sono anche costituiti, ma
fuori del termine massimo previsto dalle norme vigenti, i signori Giovanni e
Giuseppe Giannilivigni, Gaetano Patinella, Salvatore, Francesco, Giovanna,
Pasqua e Ninfa Puccio (atto depositato il 26 ottobre 1968).
3. - La difesa della S.A.G.A.P.
sostiene che, ai fini della questione proposta dalla Corte di cassazione,
importanza decisiva deve riconoscersi alla regola secondo la quale l'iscrizione
a ruolo di una imposta attribuisce di per sé all'erario il diritto di esigere
il pagamento del tributo, diritto fondato sulla legge e derivante da quella
esecutorietà del ruolo che trova la sua ragion d'essere nel principio generale
secondo il quale l'atto amministrativo é assistito dalla presunzione di
legittimità: in effetti il cittadino, come é tenuto a rispettare e a dare
esecuzione ad un atto amministrativo finché questo non venga sospeso o
dichiarato illegittimo dal giudice competente, così é tenuto a pagare l'imposta
iscritta nei ruoli ed a corrispondere, se inadempiente, l'indennità di mora.
Richiamati ampiamente i principi affermati dalla Corte in materia tributaria ed
esattoriale, la difesa rileva che ad essi é conforme l'obbligo del contribuente
di versare il tributo e, in caso di ritardo, l'indennità di mora, sicché
l'esclusione del rimborso di quest'ultima ove risulti che il primo non era dovuto
é giustificata "stante il carattere di efficacia costitutiva autonoma di
tale indennità rispetto al debito di imposta e dato il carattere sanzionatorio
dell'indennità stessa". Ad ulteriore giustificazione delle disposizioni
denunziate si deve tener conto - così concludono le deduzioni - della
circostanza che l'esattore é obbligato a versare all'ente impositore anche i
tributi non pagati dal contribuente moroso, di tal che é giusto che, ove venga
disposto lo sgravio, egli non sia tenuto a restituire quella indennità che
rappresenta il costo del danaro da lui anticipato in luogo del contribuente
moroso.
In una successiva memoria depositata
il 13 novembre 1969 la difesa della S.A.G.A.P., dopo aver eccepito
l'inammissibilità della costituzione delle controparti private, sostiene che
innanzi a questa Corte non possono discutersi questioni inerenti
all'interpretazione ed all'applicazione delle norme al caso concreto; nega ogni
fondamento alla tesi secondo la quale l'art. 98 del R.D. 15 settembre 1923, n.
2090 sia da considerare abrogato ed osserva che, ad ogni modo, l'art. 198 del
testo unico vigente assicura di per sé il diritto dell'esattore di percepire e
di trattenere l'indennità di mora anche in caso di sgravio (principio affermato
dalla Cassazione ed indirettamente confermato dalla motivazione della sent. n. 58 del
1968 di questa Corte); rileva, infine, che sulla questione in esame non
spiega nessuna influenza l'illegittimità costituzionale del c.d. solve et repete e che l'indennità di
mora non ha carattere accessorio del tributo, ma ha natura sanzionatoria e
perciò é da considerare indipendente e distinta dall'obbligazione principale,
anche se da questa essa prende occasione. Dopo aver precisato che l'attuale
questione di legittimità costituzionale va esaminata nei limiti in cui essa é
stata proposta dal giudice a quo e che pertanto deve essere presa in
corisiderazione solo la denunziata violazione dell'art. 3 della Costituzione,
la difesa mette in evidenza che le disposizioni impugnate rispondono
all'esigenza di non incrinare la presunzione di legittimità del ruolo e di
assicurare all'erario la possibilità di imporre a tutti i contribuenti il
tempestivo pagamento delle imposte.
4. - Anche la difesa
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato chiede che la questione sia
dichiarata non fondata. Nell'atto di deduzioni l'Avvocatura rileva, in linea
preliminare, che la disciplina normativa in esame si riferisce esclusivamente
alle conseguenze del provvedimento di sgravio, sicché manca la possibilità di
raffrontarla con la situazione, del tutto estranea alle norme denunziate, di
chi non ha diritto al rimborso dell'imposta. Nel merito l'Avvocatura osserva
che nessuna norma costituzionale garantisce al contribuente che abbia ottenuto
il riconoscimento del suo diritto a non pagare l'imposta la piena
reintegrazione nella posizione in cui egli si sarebbe trovato ove non fosse
avvenuta l'iscrizione a ruolo: giacché si tratta di risolvere un problema di
eguaglianza, é importante la circostanza che anche il codice civile, nel
disciplinare la ripetizione dell'indebito, non prevede la totale restitutio in integrum di chi abbia
pagato ciò che non doveva. Ad ogni modo - così prosegue l'Avvocatura - il sistema
di riscossione delle imposte dirette, basato su quel principio di esecutorietà
dell'atto amministrativo che nella materia in esame assicura una pronta
realizzazione dei crediti tributari, comporta un dovere di prestazione che
prescinde dall'accertamento definitivo ed irrevocabile dell'obbligazione: in
considerazione di tale dovere l'indennità di mora trova la sua autonoma ragion
d'essere nel ritardato adempimento dell'obbligo derivante dall'iscrizione nei
ruoli, di tal che si tratta di una situazione che é comune sia a coloro che
siano iscritti nei ruoli per imposte definitivamente accertate o che
successivamente si accertino esser dovute, sia a coloro che, invece, possano
successivamente esser riconosciuti non debitori. D'altra parte - conclude
l'Avvocatura - il c.d. obbligo dell'esattore del non riscosso per riscosso
dimostra che l'indennità di mora, compensativa di tale onere, non é accessoria
al rapporto di imposta, ma é oggetto di un'obbligazione che si collega al
rapporto tra esattore e contribuente, con la conseguenza che, trattandosi di un
rapporto autonomo, é indifferente la sorte definitiva dell'accertamento
tributario.
Tali tesi sono state ulteriormente
illustrate in una memoria depositata il 6 novembre 1969. In essa, tra l'altro,
si mette in evidenza che, a causa dell'esecutorietà del ruolo, la relativa
iscrizione da una parte attribuisce all'Amministrazione il diritto di esigere
le somme poste a carico del contribuente, dall'altra impone a quest'ultimo il
corrispondente obbligo di pagamento: il sistema, dunque, necessariamente
comporta un dovere di prestazione che é indipendente dall'accertamento
definitivo dell'obbligazione tributaria, e perciò manca quella diversità di
situazioni che avrebbe reso necessario un trattamento differenziato.
5. - Nella discussione orale la
difesa della S.A.G.A.P. e l'Avvocatura dello Stato hanno esposto le
argomentazioni a sostegno della tesi della non fondatezza della questione di
legittimità costituzionale proposta dall'ordinanza di rimessione.
Considerato in diritto
1. - L'art. 198 del testo unico
sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), dopo aver stabilito
(primo comma) che quando risulta che siano iscritte a ruolo somme non dovute
l'ufficio ne dispone lo sgravio, aggiunge (secondo comma) che in questo sono
compresi - tranne i casi previsti dagli artt. 61 e 68 - "anche gli aggi di
riscossione". La Corte di cassazione, muovendo dall'esatto presupposto che
la disposizione debba essere interpretata nel senso che dallo sgravio é esclusa
l'indennità di mora, dubita della sua legittimità costituzionale, perché, a suo
avviso, essa assoggetterebbe, per quanto si riferisce alla predetta indennità,
allo stesso trattamento sia "coloro che sono effettivamente soggetti
passivi del rapporto tributario" sia "coloro che non lo sono affatto
e risultano solo formalmente iscritti nei ruoli quali debitori di
imposta": questa uniformità di disciplina per situazioni del tutto diverse
determinerebbe, secondo l'ordinanza di rimessione, un contrasto fra la legge impugnata
e l'art. 3 della Costituzione.
2. - L'avvocatura dello Stato
preliminarmente obietta che la norma denunziata non consente un confronto fra
le posizioni del contribuente al quale sia dovuto il rimborso delle somme
iscritte a ruolo e pagate ed il contribuente al quale tale rimborso non sia
dovuto, e ciò perché quella norma, in quanto disciplina gli effetti dello
sgravio, riguarda esclusivamente la prima ipotesi.
Tale dubbio sulla corretta
proposizione della questione appare privo di fondamento. Ed infatti, pur
essendo vero che l'art. 198 si riferisce solo allo sgravio delle somme non
dovute, l'effetto della disposizione é precisamente quello di rendere
irrilevante sulla sorte dell'indennità di mora il successivo riconoscimento
dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo: vale a dire, come in sostanza
rileva il giudice a quo, di
parificare, a quel riguardo, la situazione del contribuente che quel
riconoscimento ottenga e la situazione del contribuente che delle somme
iscritte a ruolo sia effettivo debitore.
3. - Definita la questione di
legittimità costituzionale nei suddetti termini, l'indagine deve essere volta a
verificare se fra le indicate situazioni ci sia quella netta diversità che
renderebbe necessaria, nel rispetto del principio di eguaglianza, una disciplina
corrispondentemente differenziata.
A sostegno di una conclusione
negativa entrambe le parti costituite invocano in primo luogo l'esecutorietà
che assiste il ruolo di imposta. In sostanza esse sostengono che se di fronte
all'iscrizione a ruolo ed indipendentemente dalla legittimità di questa il
contribuente deve tempestivamente pagare le singole rate di imposta e, in caso
di ritardo, é tenuto a corrispondere l'indennità di mora prevista dalla legge
(art. 194 t.u.), non gli si può riconoscere, in caso di successivo sgravio, il
diritto al rimborso di tale indennità, perché comunque egli deve subire le
conseguenze del ritardato adempimento di un obbligo che discendeva direttamente
ed autonomamente dall'iscrizione nel ruolo.
La Corte ritiene che tale tesi non
possa essere condivisa. Esatta nelle premesse, essa giunge a conseguenze che
non appaiono conciliabili col principio di legalità che é un cardine del
vigente ordinamento costituzionale.
Non c'é dubbio che il ruolo di
imposte, secondo le regole proprie dei provvedimenti amministrativi, si
caratterizza per gli attributi dell'autoritatività e dell'esecutorietà. Tale
regime giuridico, predisposto ad assicurare alla pubblica amministrazione la
pronta e regolare disponibilità dei mezzi economici necessari per far fronte ai
suoi compiti, soddisfa una fondamentale esigenza della vita dello Stato e trova
perciò giustificazione costituzionale in un preminente, pubblico interesse. Gli
scopi ai quali esso é preordinato rendono legittimo il potere di riscuotere i
tributi iscritti a ruolo senza che sia necessario un previo accertamento della
legittimità della loro imposizione, ed autorizzano, in caso di mancato
adempimento, l'esecuzione forzata nei modi previsti dalla legge. É perciò
esatto che finché non intervenga, in via amministrativa o giurisdizionale, un
riconoscimento dell'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, non v'é da
distinguere secondo che il contribuente sia o non sia effettivo debitore
dell'imposta: in ogni caso egli legittimamente soggiace alla pretesa della
pubblica amministrazione, alle conseguenze che si connettono al ritardo nei
pagamenti, all'eventuale esecuzione. Ma l'irrilevanza della legittimità o
illegittimità dell'iscrizione a ruolo deve arrestarsi a questo punto.
Autoritatività ed esecutorietà dell'atto, compatibili con la Costituzione nei
limiti in cui costituiscono strumento essenziale per il soddisfacimento del
pubblico interesse al quale innanzi si é accennato, non sono idonee a
giustificare il permanere di effetti sanzionatori a carico del soggetto nei cui
confronti e nei modi previsti dall'ordinamento venga accertata l'illegittimità
del ruolo. Ed invero nel momento in cui, in conseguenza di tale accertamento,
si dispone lo sgravio, la situazione del contribuente a carico del quale erano
state iscritte somme risultate poi non dovute si differenzia nettamente dalla
situazione del contribuente che allo sgravio non abbia diritto, ed esige una
regolamentazione giuridica che tenga indenne l'interessato dalle sanzioni che
discendono dall'inadempimento di un obbligo che illegittimamente gli era stato
imposto. A questo proposito non ha alcuna rilevanza la disputa intorno
all'esatta individuazione della fonte genetica dell'obbligazione tributaria.
Quel che conta é che l'amministrazione finanziaria ha il dovere di agire
nell'ambito e nei limiti della legge (art. 23 Cost.), sicché, ove risulti
l'illegittimità del ruolo, deve necessariamente venir meno il diritto a
pretendere o a trattenere, per le rate scadute prima dello sgravio, quella
indennità di mora che é sanzionatoria di un dovere di prestazione che era stato
imposto fuori dei casi consentiti dalla legge.
Tale diritto non potrebbe trovare
giustificazione, contro quanto sostengono le difese dell'Amministrazione
finanziaria e della S.A.G.A.P., neppure in base alla considerazione che la
predetta indennità svolge una funzione compensativa dell'obbligo dell'esattore
di versare all'ente impositore le somme iscritte nei ruoli anche se alle
scadenze fissate egli non le abbia ancora riscosse. E difatti, poiché il
contribuente é terzo rispetto al rapporto di esattoria, sarebbe del tutto
arbitrario, quando risulti che le somme iscritte non erano dovute, addossare a
lui le conseguenze svantaggiose che all'esattore derivano da quel rapporto.
4. - In base a quanto si é detto si
deve concludere che la legge impugnata, escludendo l'indennità di mora dagli
effetti del provvedimento di sgravio, ha sottoposto, per quella parte, ad una
medesima disciplina il contribuente effettivo debitore delle somme iscritte a ruolo
ed il contribuente che risulti non esserlo: vale a dire, ha trattato allo
stesso modo due situazioni nettamente differenziate ed é incorsa perciò,
secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, nella violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
L'art. 198, secondo comma, del
D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, deve essere dichiarato, pertanto, parzialmente
illegittimo.
5. - L'ordinanza di rimessione ha
denunziato anche l'articolo 98 del R.D. 15 settembre 1923, n. 2090, che nel
terzo comma egualmente esclude dallo sgravio "le multe per ritardati
pagamenti". Ma poiché si tratta di un regolamento e, quindi, di un atto
non avente forza di legge, la relativa questione deve essere dichiarata
inammissibile. Rientra nei poteri del giudice ordinario, al fine dell'eventuale
disapplicazione, verificarne la compatibilità con il testo della legge quale
risulta a seguito della pronunzia di parziale illegittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 198, secondo comma, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645
(contenente il testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in
cui esclude dallo sgravio l'indennità di mora;
dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 98 del R.D. 15 settembre 1923, n. 2090
(contenente il regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle
imposte dirette), proposta dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29
gennaio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 4
febbraio 1970.