SENTENZA N.
179
ANNO 1970
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma terzo, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento
giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle
Amministrazioni dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1968
dal Consiglio di Stato - sezione sesta - sul ricorso di Renucci Fiorella e
Danilo contro il Provveditore agli studi di Roma ed il Ministero della pubblica
istruzione, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 16 aprile 1969.
Visto l'atto di costituzione di Renucci
Fiorella e Danilo;
udito nell'udienza pubblica dell'11
novembre 1970 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
udito l'avv. Ezio Milesi, per i Renucci.
Ritenuto in
fatto
1. - Fiorella e Danilo Renucci, premesso
che nella qualità di figli di Giuseppina Rascelli vedova Renucci, bidella non
di ruolo presso il Provveditorato agli studi di Roma, deceduta il 10 novembre
1963 per cause comuni in costanza del rapporto d'impiego, avevano chiesto la
corresponsione dell'indennità di anzianità relativa al rapporto d'impiego della
loro madre, e che il Provveditorato aveva comunicato che a sensi dell'art. 9,
comma terzo, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, l'indennità non spettava ad
essi richiedenti perché maggiorenni all'atto della morte della de cuius,
impugnavano in sede giurisdizionale il provvedimento, chiedendone
l'annullamento. A fondamento del ricorso davanti al Consiglio di Stato,
deducevano preliminarmente che il citato art. 9 fosse in contrasto con l'art.
35 (in relazione all'art. 3) della Costituzione: la norma porrebbe in essere un
aggravio e conseguente danno patrimoniale per i figli dei prestatori d'opera
dipendenti dello Stato, la cui condizione giuridica - sarebbe limitata rispetto
al datore di lavoro privato ed a proposito del trattamento di indennità in caso
di morte. In quest'ultima ipotesi, infatti, mentre l'art. 9 per i dipendenti
non di ruolo dello Stato, dispone che l'indennità "deve essere corrisposta
al coniuge, ai figli minorenni e se vivevano a carico del dipendente stesso, ai
parenti entro il secondo grado", l'art. 2122, comma primo, del codice
civile, per i dipendenti da privati datori di lavoro, prescrive che le
indennità (di anzianità e di preavviso) "devono corrispondersi al coniuge,
ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il
terzo grado e agli affini entro il secondo grado". Deducevano, inoltre, i
ricorrenti che, essendo l'indennità de qua null'altro che l'indennità di
anzianità, di cui la Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del
1968, ha riconosciuto il carattere di quota parte del salario, dalla
mancata corresponsione nella specie la pubblica amministrazione verrebbe a
conseguire un ingiustificato arricchimento.
Per i resistenti (Provveditorato agli studi
di Roma e Ministero della pubblica istruzione) l'Avvocatura dello Stato rilevava
che la norma di cui all'art. 2122, comma primo, volta a garantire i mezzi di
sussistenza al nucleo familiare comunque composto del lavoratore defunto, fosse
giustificata dall'aleatorietà del relativo rapporto e che questa non trovasse
riscontro in quello di pubblico impiego. Mancherebbe quindi la pretesa
disparità di trattamento, essendo i dipendenti dello Stato in posizione ben
diversa rispetto ai dipendenti privati.
2. - Il Consiglio di Stato, con ordinanza
del 9 novembre 1968, sollevava la questione di legittimità costituzionale del
citato art. 9, comma terzo, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione.
Riteneva che l'indennità prevista dalla
detta norma e, almeno per una delle sue due componenti, l'indennità a causa di
morte prevista dall'art. 2122 del codice civile avessero lo stesso fondamento,
e che, attesa la identità strutturale e funzionale dell'indennità di cui si
discute nei due rapporti, la differenziazione di trattamento non trovasse una
ragionevole giustificazione in base alla diversità del rapporto di impiego
pubblico non di ruolo da quello privato: ciò specie ove si fosse tenuto
presente che prima del 1966 gli impiegati pubblici non di ruolo erano soggetti
alle stesse assicurazioni obbligatorie cui erano sottoposti i lavoratori
privati. E concludeva per la non manifesta infondatezza della questione in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerava poi l'eccepito contrasto con
l'art. 35, comma primo, come sostanzialmente concernente l'art. 36, comma
primo, e ad ogni modo sollevava d'ufficio la questione in riferimento a
quest'ultima disposizione. Ed al riguardo osservava che con la sentenza n. 75 del
1968 questa Corte aveva affermato che l'indennità di anzianità ex art. 2120
del codice civile ha carattere retributivo e costituisce parte del compenso
dovuto per il lavoro prestato, anche se la sua corresponsione viene differita
al momento della cessazione del rapporto, e che non incidono sulla natura
giuridica dell'indennità le finalità previdenziali che giustificano il differimento
del pagamento suddetto, e la parziale deroga alle norme del diritto comune, in
caso di morte del lavoratore, quale risulta dall'art. 2122, comma primo, del
codice civile.
Conseguentemente, la norma denunciata
sarebbe in contrasto con l'art. 36, comma primo, dato che limita le categorie
degli aventi diritto iure proprio ed esclude poi che l'impiegato, nel caso che
non lasci persone appartenenti alle suddette categorie, possa disporre di dette
indennità per dopo la sua morte, sia pure secondo le norme della successione
legittima.
L'ordinanza é stata regolarmente comunicata
e notificata ed é stata infine pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 16
aprile 1969.
3. - Davanti a questa Corte si costituivano
solamente Fiorella e Danilo Renucci, a mezzo dell'avv. Ezio Milesi, con
deduzioni depositate il 14 aprile 1969, e non spiegava intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri.
I germani Renucci, con l'atto di
costituzione e con la memoria depositata il 29 ottobre 1970, si riportavano
alle ragioni svolte davanti al Consiglio di Stato, nei sensi precisati e
integrati di cui all'ordinanza, e insistevano perché questa Corte volesse
dichiarare illegittima la norma denunciata.
All'udienza dell'11 novembre 1970, l'avv.
Milesi si riportava alle precedenti ragioni e richieste. Dopo di che la causa
passava in decisione.
Considerato
in diritto
1. - Secondo l'ordinanza di rimessione
l'art. 9, terzo comma, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sarebbe in
contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Sarebbe violato il principio di uguaglianza
in quanto che la norma denunciata, la quale dispone circa la spettanza
dell'indennità per cessazione del rapporto di impiego pubblico non di ruolo in
caso di morte del dipendente, detta per i figli superstiti una disciplina
diversa e meno favorevole di quella prevista, in caso di morte del lavoratore
subordinato, dall'articolo 2122 del codice civile e la differenziazione di
trattamento non sarebbe razionalmente giustificata.
E sarebbe del pari violato l'art. 36 per
ciò che la norma denunciata limita le categorie degli aventi diritto iure
proprio (e non vi comprende quella dei figli maggiorenni non viventi a carico)
ed esclude poi che l'impiegato, per il caso di mancanza di persone appartenenti
a tali categorie, "possa disporre di detta indennità per dopo la sua morte
sia pure secondo le norme della successione legittima".
2. - É rilevabile una differenza di
trattamento a proposito dei due rapporti, di impiego pubblico non di ruolo e
lavoro privato. Nel primo caso, infatti, a sensi del citato art. 9 del
D.L.C.P.S. n. 207 del 1947, l'indennità dovuta per cessazione del rapporto a
causa della morte del dipendente, deve essere corrisposta al coniuge, ai figli
minorenni e, se vivevano a carico del dipendente stesso, ai parenti entro il
secondo grado, e nulla é espressamente detto per l'ipotesi di mancanza di
persone appartenenti alle dette categorie. A proposito del secondo rapporto,
invece, le indennità in caso di morte, a sensi dell'art. 2122 del codice
civile, devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del
prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il
secondo grado; ed in mancanza di dette persone sono attribuite secondo le norme
della successione legittima.
Si ha per ciò un trattamento differenziato
per i figli maggiorenni non viventi a carico, ai quali nel primo caso e non
anche nel secondo non spetta l'indennità, sia iure proprio che secondo le norme
della successione legittima. Ma tale differenziazione di trattamento, anche se
non ha riscontro in una oggettiva ed importante diversità dei due rapporti, ha
una. giustificazione razionale.
É vero che, come é rilevato dal giudice a
quo, prima dell'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, gli impiegati
pubblici non di ruolo erano soggetti alle stesse assicurazioni obbligatorie (ed
in particolare alla stessa assicurazione per i familiari superstiti) cui erano
sottoposti i lavoratori privati, e che quindi da quella disciplina comune
potrebbe trarsi un argomento a sostegno della pretesa irrazionabilità della
norma denunziata. Ma dal complessivo esame della disciplina relativa ai diritti
ed alle aspettative dei superstiti, emergono elementi tali per cui é possibile
ritenere opportuna ed adeguata la normativa di cui si tratta.
Posto che, in armonia con precedenti
pronunce di questa Corte (sentenze nn. 75
e 112 del 1968),
deve ritenersi che l'indennità (d'anzianità), dovuta in caso di cessazione del
rapporto di impiego o di lavoro per morte del lavoratore, pur facendo parte del
complessivo trattamento retributivo del lavoro, rifletta al tempo stesso
un'esigenza di carattere previdenziale, va notato che destinatari e beneficiari
di quel trattamento sono sostanzialmente persone legate al lavoratore da un obbligo
di mantenimento o dal fatto del mantenimento, e gode di particolare
considerazione lo stato di bisogno di ciascuna di esse. Ed infatti, a sensi
dell'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (che ha sostituito l'art. 13 del
r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636), la pensione da parte dell'INPS é dovuta
"al coniuge ed ai figli superstiti che al momento della morte
dell'assicurato non abbiano superato l'età di 18 anni e non esercitino alcuna
attività lavorativa, ed ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al
lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso di questo"; e, in
caso di morte dell'impiegato privato ed in forza dell'art. 13 del r.d.l. 13
novembre 1924, n. 1825, l'indennità c.d. di licenziamento spetta al coniuge ed
ai congiunti non oltre il quarto grado che vivevano a carico dell'impiegato
stesso.
Alla luce di tali norme non appare per ciò
irrazionale che il legislatore con la norma denunziata abbia voluto, nella
ipotesi di cessazione del rapporto pubblico non di ruolo per morte del
dipendente, riservare l'indennità ai figli maggiorenni solo se viventi a carico
del dipendente deceduto.
3. - Non si può ritenere d'altra parte che
la disciplina de qua incida negativamente sul diritto alla giusta retribuzione
garantito dall'art. 36 della Costituzione.
Non é infatti dimostrabile che le persone
diverse da quelle specificamente previste dalla norma denunciata e legate al
dipendente deceduto da un rapporto (di parentela o di affinità) astrattamente
rilevante si trovino nella condizione necessaria e sufficiente per poter
legittimamente aspirare alla titolarità del diritto in questione. Basta
considerare che il diritto all'indennità di anzianità sorge solo all'atto (ed
in dipendenza) della cessazione del rapporto e quindi in quanto tale non entra
a far parte del patrimonio del lavoratore prima della di lui morte. Di
conseguenza, in caso di cessazione del rapporto per morte del lavoratore,
l'interesse dei superstiti e, tra gli altri, dei figli maggiorenni (non viventi
a carico), é oggetto, in generale, di una autonoma tutela (che non deriva da
quella accordata all'interesse del lavoratore, in caso di cessazione del
rapporto per altra causa); e codesta tutela, in forza della quale ai soggetti
diversi da quelli specificamente previsti dalla norma denunciata non spetta
l'indennità de qua, risulta per le considerazioni sopra svolte razionalmente
giustificata.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del D.L.C.P.S. 4 aprile
1947, n. 207 (sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non
di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello stato), sollevata, con
l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 2 dicembre
1970