Ordinanza n. 168 del 1970
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ORDINANZA N. 168

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma primo, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 novembre 1969 dal pretore di Milano nel procedimento per incidente di esecuzione a carico di Rasario Giovanni, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970;

2) ordinanza emessa il 16 marzo 1970 dal pretore di Tagliacozzo nel procedimento per incidente di esecuzione promosso da Troiani Guerriero, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto in fatto che con le ordinanze dei pretori di Milano e di Tagliacozzo sono state proposte le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 630, primo comma, del codice di procedura penale, rispettivamente nelle parti in cui la norma subordina la nomina di un difensore di ufficio al ricorrente privo del difensore di fiducia al fatto che l'interessato sia ammesso al gratuito patrocinio (in relazione all'art. 24 Cost.) ed esclude che l'avviso di deliberazione dell'incidente di esecuzione debba essere notificato al difensore di fiducia (in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, Cost.);

che le predette ordinanze sono state notificate, comunicate e pubblicate ai sensi di legge;

che nessuno si é costituito nei relativi giudizi, i quali possono essere riuniti avendo ad oggetto la stessa disposizione di legge.

Considerato che, con sentenza n. 69 del 6 maggio 1970, questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 630, primo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che all'interessato nel procedimento per incidenti di esecuzione, anche se non ammesso al gratuito patrocinio, sia nominato d'ufficio un difensore, ove egli non provveda a nominarne uno di fiducia; e nella parte in cui non prevede che l'avviso del giorno della deliberazione sull'incidente vada notificato anche al difensore dell'interessato;

che, pertanto, tali disposizioni nella formulazione originaria hanno cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 20 maggio 1970.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo Comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 630, primo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo - nei sensi di cui in motivazione - con la sentenza n. 69 del 6 maggio 1970.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1970.