SENTENZA N. 97
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 18, primo e secondo comma, del R.D. 30 dicembre 1923,
n. 3282, contenente la legge sul gratuito patrocinio, degli artt. 128 e 130 del
codice di procedura penale e degli artt. 4 e 5 delle relative disposizioni di
attuazione, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 aprile
1968 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Zangrilli Giuseppe,
iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968;
2) ordinanza emessa il 12 agosto
1968 dal giudice istruttore del tribunale di Vercelli nel procedimento penale a
carico di Burgio Vittorio, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 1968 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 305 del 30 novembre
1968;
3) ordinanza emessa il 10 dicembre
1968 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Carrus Anna,
iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969;
4) ordinanza emessa il 12 aprile
1969 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a
carico di Fiaschini Angelo e Sanna Giuseppe, iscritta al n. 354 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269
del 22 ottobre 1969.
Visti gli atti di costituzione
dell'avv. Maurizio Catti e d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5
maggio 1970 il Giudice relatore Angelo De Marco;
uditi l'avv. Maurizio Catti ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza 17 aprile 1968,
emessa nel procedimento penale a carico di Giuseppe Zangrilli, il pretore di
Roma, accogliendo analoga istanza del difensore di ufficio dell'imputato, avv.
Maurizio Catti, dichiarava non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 128 e 130 del codice di procedura penale
e degli artt. 4 e 5 delle relative norme di attuazione, in riferimento agli
artt. 1, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione.
La non manifesta infondatezza veniva
motivata considerando che il combinato disposto dei richiamati articoli della
Costituzione "prevede il lavoro come diritto, come dignità e come
effettività, concetto quest'ultimo cui deve appunto attribuirsi il conseguente
diritto ad una retribuzione certa e proporzionata alla qualità e quantità del
lavoro, per cui non può negarsi, in fatto, una discriminazione operata appunto
nei confronti del professionista che presta la propria opera coartato nella sua
personale libertà e per interessi di terzi ai quali lo Stato, ove voglia
rispettare la norma di ordine pubblico, dovrebbe assicurare e garantire la
funzione, addossandosene direttamente il relativo onere (come, ad esempio, nel
caso del perito medico - legale)".
Nessuna motivazione circa la rilevanza
nel giudizio a quo della sollevata questione.
Dopo gli adempimenti di legge
l'ordinanza viene ora alla cognizione di questa Corte.
Nel giudizio, così instaurato, si é
costituito l'avv. Maurizio Catti (assistito, ma non rappresentato, dall'avv.
Ferruccio Cappi, privo all'uopo di apposito mandato), però a nome e
nell'interesse proprio e non dell'imputato. La Corte, con ordinanza
dibattimentale, ha dichiarato inammissibile tale costituzione.
2. - Nel corso del procedimento
penale a carico di Vittorio Burgio, il giudice istruttore presso il tribunale
di Vercelli, prima di provvedere sulla richiesta del p.m. di ordinare il rinvio
a giudizio dell'imputato, con ordinanza 12 agosto 1968, sollevava d'ufficio la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e secondo comma,
del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, dell'art. 128, primo e secondo comma, del
codice di procedura penale e dell'art. 4 del R.D. 28 maggio 1931, n. 602, in
riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 24, secondo e terzo comma,
della Costituzione.
Dopo una dettagliata premessa di
fatto nella quale si pone in evidenza il fatto che, nel caso concreto, il
difensore d'ufficio, nominato per il patrocinio dell'imputato non abbiente,
praticamente non aveva assolto il suo mandato, tanto da far ritenere come
soltanto formalmente e non sostanzialmente osservate le norme che prescrivono
l'assistenza dell'imputato per taluni atti istruttori e che, quindi, tutti gli
atti di tal genere compiuti nell'istruttoria de qua avrebbero dovuto essere
dichiarati nulli ai sensi dell'art. 185, n. 3 cod. proc. pen., il giudice a quo
- ed evidentemente in questa considerazione deve ritenersi contenuto il
giudizio di rilevanza - rileva che una tale dichiarazione sarebbe possibile
soltanto sulla base di un previo riconoscimento della illegittimità
costituzionale di talune norme sul gratuito patrocinio e sulla difesa
d'ufficio.
Identificate, poi, tali norme
nell'art. 18, primo e secondo comma, del R.D. n. 3282 del 1923, nell'art. 128
del codice di procedura penale e nell'art. 4 delle disposizioni di attuazione
di detto codice, il giudice a quo ne prospettava la illegittimità
costituzionale, sostanzialmente sotto i seguenti profili:
a) Dal combinato disposto delle
norme sopra richiamate risulterebbe che l'imputato povero il quale, per cause a
lui non imputabili, non abbia presentato l'istanza per l'ammissione al gratuito
patrocinio é tenuto a pagare l'onorario al proprio difensore di ufficio anche
se non abbia i mezzi per farlo.
L'avvocato di ufficio di imputato
povero, sapendo di non poter essere pagato, non svolge alcuna valida difesa.
Ne discende la violazione dell'art.
24, commi secondo e terzo, della Costituzione, in quanto l'imputato non
abbiente non é in grado di esercitare direttamente il diritto di difesa e gli
appositi istituti (gratuito patrocinio e difesa d'ufficio) non sono idonei ad
assicurare i mezzi per una effettiva difesa.
b) Comunque é sempre violato il
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto tra
cittadini abbienti e cittadini non abbienti esiste una grave disparità per
quanto attiene alla possibilità di un effettivo esercizio del diritto di
difesa.
c) Infine, pur negando la rilevanza
della questione ai fini del giudizio a quo, secondo il giudice istruttore, é il
principio fondamentale dell'istituto del gratuito patrocinio - difesa gratuita
- che sarebbe inficiato di incostituzionalità, cosicché questa Corte, facendo
ricorso all'art. 27 della legge n. 87 del 1953 e riesaminando la soluzione già
adottata con la sentenza
n. 114 del 1964, ben potrebbe dichiararlo in questa occasione.
Dopo gli adempimenti di legge, la
questione viene ora alla cognizione di questa Corte.
Nel giudizio, così promosso, é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che con la memoria di costituzione
eccepisce, in sostanza quanto segue:
a) La disciplina della concessione
del gratuito patrocinio in sede penale é contenuta negli artt. 15, ultimo
comma, e 29, terzo comma, e non nell'art. 18, primo e secondo comma, del R.D.
n. 3282 del 1923.
Cadono, pertanto, tutte le
argomentazioni dirette a dimostrarne la illegittimità tratta dal citato art.
18, essendo ben diversa la disciplina contenuta, per la materia penale, nei
richiamati artt. 15 e 29.
b) Dal combinato disposto degli
artt. 128 cod. proc. pen., 4 delle relative norme di attuazione e degli artt.
15 e 29, non già 18, del R.D. n. 3282 del 1923, risulta in modo chiaro che al
non abbiente é assicurata la difesa gratuita, cosicché cade il presupposto,
dedotto dall'erroneo richiamo all'art. 18, della denunziata disparità di
trattamento tra cittadini abbienti e non abbienti e della prospettata
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
c) Che, infine, i difensori
d'ufficio non retribuiti esercitino la loro funzione senza il dovuto impegno,
cosicché la loro assistenza si riduce ad una mera lustra, costituisce, bensì,
un grave inconveniente, ma un inconveniente che non ha rilevanza giuridica e
tanto meno costituzionale e riguarda soltanto il ben diverso campo dell'etica
professionale.
Non sussistono, perciò, ragioni
valide perché la Corte ritorni sulla decisione adottata con la sentenza n. 114 del
1964.
3. - Con ordinanza 10 dicembre 1968,
emessa nel corso del procedimento penale a carico di tale Anna Carrus, il
pretore di Roma, accogliendo in parte analoga eccezione sollevata dal difensore
d'ufficio della Carrus, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128 del codice di
procedura penale e 4 e 5 delle relative norme di attuazione, in riferimento
agli artt. 23 e 36 della Costituzione.
La rilevanza viene motivata con la
connessione alla retta costituzione del rapporto processuale in atto
(violazione dell'art. 185 c.p.p.).
La non manifesta infondatezza viene,
in sostanza, motivata con le seguenti considerazioni:
La Corte costituzionale, con sentenza 11
dicembre 1964, n. 114, nel dichiarare infondata l'analoga questione
sollevata in relazione al gratuito patrocinio, riconduceva questo istituto alle
prestazioni obbligatorie previste dall'art. 23 della Costituzione, avvertendo,
peraltro, che, in caso di prestazioni imposte a liberi professionisti, la
presenza di vari presupposti valeva a legittimarle.
Tra questi presupposti si indicavano
in particolare:
a) ragioni di interesse generale;
b) condizioni di imposizione tali
che la prestazione del servizio non trasformasse la libera professione in modo
da annullare le soddisfazioni delle esigenze economiche e morali del soggetto.
Ragioni d'interesse generale possono
giustificare l'assicurazione della tutela giurisdizionale dei non abbienti, ma
non anche quella degli abbienti che o per irreperibilità non siano in grado di
nominarsi un difensore o non vogliano farlo, donde l'illegittimità, proprio in
relazione all'art. 23 della Costituzione, di imporre all'avvocato di assumersi
il rischio patrimoniale di una prestazione che giova soltanto al prevenuto e
che, quindi, da questi dovrebbe essere retribuita ai sensi dell'art. 36 della Costituzione.
D'altra parte, in concreto,
l'esercizio della difesa di ufficio si é trasformato in una finzione che
mortifica lo stesso avvocato che deve assumerlo e che non può svolgerlo con la
dovuta serietà, senza ridurre e, quindi, annullare le soddisfazioni economiche
che l'incarico di fiducia gli procura.
Il giudizio, così promosso, dopo gli
adempimenti di legge, viene ora alla cognizione della Corte. Non vi sono state
costituzioni o interventi di parti.
4. - Con ordinanza 12 aprile 1969,
emessa nel procedimento penale a carico di tali Angelo Fiaschini e Giuseppe
Sanna, il giudice istruttore del tribunale di Milano ha sollevato di ufficio
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 128 del codice di
procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo l'art. 128
cod. proc. pen. porrebbe in essere "una frode" e "una ipocrisia
costituzionale", in quanto mentre in apparenza sembrerebbe assicurare
anche ai non abbienti un valido ed effettivo servizio del diritto di difesa,
nella sostanza, dato che i difensori d'ufficio non retribuiti si limitano ad
una assistenza meramente formale e superficiale, senza che vi sia alcun mezzo
valido per indurli ad un diverso comportamento, si risolverebbe in una mera
lustra, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il giudizio di rilevanza é, poi,
motivato nei seguenti testuali termini: "Basti dire che ove essa
(l'eccezione di incostituzionalità) venisse accolta, bisognerebbe assicurare
una difesa degna di questo nome agli imputati Sanna e Fiaschini, prima di
continuare a procedere contro di loro".
Dopo gli adempimenti di legge, il
giudizio, così promosso, viene ora alla cognizione della Corte.
Non vi sono stati interventi o
costituzione di parti.
Considerato in diritto
1. - I giudizi come sopra promossi
vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza, dato che hanno per oggetto
la stessa questione di legittimità costituzionale degli istituti della difesa
d'ufficio e del gratuito patrocinio, anche se prospettata sotto profili in
parte diversi.
2. - É opportuno premettere che la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 128, comma secondo, e 131
del codice di procedura penale (in connessione col gratuito patrocinio), in
riferimento agli artt. 24, comma terzo, e 35, comma primo, della Costituzione,
é già stata esaminata e dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 114 del
1964.
É necessario poi richiamare i
principi di massima affermati con tale sentenza.
Da tutte le ordinanze di rinvio in
esame, infatti, risulta chiaramente che i giudici, che le hanno estese, di
quella sentenza avevano piena conoscenza ed ora prospettano la questione sotto
profili che solo apparentemente sono diversi.
In primo luogo la Corte, per negare
il contrasto delle norme impugnate con l'art. 24 della Costituzione, ha
affermato che l'istituto del gratuito patrocinio, anche nell'attuale
disciplina, ed il complesso delle norme vigenti, comunque dirette ad assicurare
la difesa dei non abbienti, debbono considerarsi compresi nell'espressione
"appositi istituti" adoperata dal Costituente nell'articolo suddetto.
Ha, poi, negato il contrasto con
l'art. 35 della Costituzione, affermando che la tutela del lavoro in tutte le
sue forme, enunciata in detto articolo, non esclude che, in forza dell'art. 23
della Costituzione stessa, possano, con legge, essere imposte ai liberi
professionisti prestazioni gratuite, purché non siano tali da trasformare lo
status del libero professionista nello status di soggetto prevalentemente
tenuto alla prestazione di un servizio obbligatorio non remunerato o comunque
da impedire che l'esercizio della libera professione possa essere sufficiente
ad assicurare la soddisfazione delle esigenze economiche e morali del
professionista.
La Corte, infine, ha rilevato che
ben diversa questione é quella della completa adeguatezza dell'attuale
disciplina al fine perseguito dalla Costituzione, ma, al riguardo, ha affermato
il principio che la insufficienza o scarsa efficienza di una norma di legge,
rispetto agli scopi voluti dalla Costituzione, non può condurre a riconoscerla
senz'altro contraria alla Costituzione, col risultato di far venir meno il poco
già attuato.
Principio quest'ultimo riaffermato
nella sentenza
n. 1 del 1969 nei seguenti termini: "Una eventuale dichiarazione di
illegittimità costituzionale che si fondasse sulla sola parziarietà della
disciplina, richiederebbe intanto di condurre ad un regresso della situazione
normativa, aprendo un vuoto, che non sarebbe colmabile in sede di
interpretazione".
Questi richiami bastano a respingere
molte argomentazioni delle ordinanze di rinvio e tutte quelle avanzate dal
pretore di Roma con l'ordinanza del 17 aprile 1968 e dal pretore di Milano con
l'ordinanza 19 aprile 1969.
3. - Il giudice istruttore presso il
tribunale di Vercelli, con ordinanza 18 agosto 1968, affermato che la difesa
d'ufficio si risolve in una mera formalità priva di contenuto concreto, con la
quale non può ritenersi assicurata neppure una parvenza di vera e propria
difesa, invoca l'art. 18 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (che approva la
legge sul gratuito patrocinio), in forza del quale per ottenere l'ammissione al
gratuito patrocinio (da parte delle apposite commissioni) occorre far domanda
in carta bollata, con la quale bisogna dimostrare anche il cosiddetto fumus boni juris.
Di qui, secondo il giudice a quo, la
necessità anche per il non abbiente, prima ancora di essere ammesso a quel
beneficio, di procurarsi il danaro necessario per la carta bollata e per
retribuire un legale che estenda la domanda nei dovuti termini, con la
conseguente violazione del principio di eguaglianza non solo tra abbienti e non
abbienti, ma anche fra chi riesca e chi invece non riesca a procurarsi neppure
quel poco danaro, il quale perciò non può esercitare il diritto di difesa
garantito dall'art. 24 della Costituzione; tanto più che, senza ammissione al
gratuito patrocinio, anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito (art.
4 disp. att. c.p.p.).
Giunge, così, a denunziare, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la illegittimità dell'art.
18, primo e secondo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, ed, in
conseguenza, degli artt. 128, primo e secondo comma, del codice di procedura
penale e 4 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602.
Per quanto attiene alla efficienza
della difesa d'ufficio basta ricordare che anche questa Corte con la più volte
richiamata sentenza
n. 114 del 1964 non ha mancato di auspicare una opportuna riforma
legislativa, aggiungendo, come si é posto sopra in rilievo, che questo auspicio
non significa che la normativa esistente, per quanto inadeguata, si debba, per
ciò solo, dichiarare costituzionalmente illegittima.
Per quanto attiene, poi, al merito
della questione, come é stata prospettata a questa Corte, si rileva:
Come esattamente eccepisce
l'Avvocatura generale dello Stato, a differenza di quanto afferma il giudice a
quo, a norma dell'art. 15, ultimo comma, del r.d. n. 3282 del 1923, in materia
penale per essere ammessi al gratuito patrocinio basta provare lo stato di
povertà (a norma del terzo comma dello stesso articolo i relativi certificati
debbono essere rilasciati in carta libera) e l'ammissione é fatta dal
presidente della magistratura innanzi alla quale deve trattarsi la causa o dal
presidente della Corte d'assise.
Cadono, così, tutte le
argomentazioni che, partendo dal falso presupposto dell'applicabilità alla
specie dell'art. 18 dello stesso r.d., il giudice a quo trae dall'obbligo della
presentazione di domanda in carta bollata e della conseguente necessità di
assistenza di un legale per la compilazione della domanda stessa.
Risultano, pertanto, insussistenti
le violazioni dei principi sanciti dagli artt. 3 e 24, comma secondo e terzo,
della Costituzione, che, sulla base di quelle argomentazioni, il giudice a quo
ha ritenuto di dover denunziare a questa Corte.
4. - Il pretore di Roma, con
l'ordinanza 10 dicembre 1968, prende le mosse proprio dalla sentenza di questa
Corte n. 114 del
1964.
Infatti, egli premette che questa
Corte, con tale sentenza, "dichiarando infondata l'analoga questione
relativa al gratuito patrocinio, riconduceva questo alle prestazioni
obbligatorie previste dall'art. 23 della Costituzione, avvertendo, peraltro, che
in caso di prestazioni imposte ai liberi professionisti la presenza di vari
presupposti valeva a legittimarla" e fra questi indicava in particolare:
"a) ragioni di interesse generale, b) condizioni di imposizioni tali, che
la prestazione del servizio non trasformasse la libera professione in modo da
annullare le soddisfazioni delle esigenze economiche e morali del
soggetto". Dopodiché il pretore rileva che:
a) mentre la Costituzione garantisce
la difesa gratuita dei non abbienti, nulla dice per gli abbienti, cosicché non
sembra legittimo, proprio in relazione all'art. 23 della Costituzione ed alle
finalità di pubblico interesse che esso presuppone, imporre all'avvocato di
assumere il rischio patrimoniale di non essere retribuito, che giova soltanto
al prevenuto;
b) la difesa d'ufficio si é, in
concreto, trasformata in una finzione tale da abbattere moralmente lo stesso
avvocato che, per i suoi impegni, non può materialmente svolgere con la debita
serietà il compito affidatogli senza vedersi ridurre e, quindi, annullare
quelle soddisfazioni economiche che l'incarico di fiducia, al contrario, gli
conferisce.
In base a questi rilievi il pretore
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128 del
codice di procedura penale e 4 e 5 delle relative norme di attuazione, in
riferimento agli artt. 23 e 36 della Costituzione.
Precisati così i termini della
questione, si rileva:
L'art. 24 della Costituzione al
secondo comma sancisce che la difesa é diritto inviolabile del cittadino in
ogni stato e grado di procedimento. L'esercizio di tale diritto é, poi,
praticamente imposto dalla normativa vigente in materia processuale. Nel
giudizio penale l'imputato deve, a pena di nullità, essere assistito dal
difensore (art. 125 c.p.p.) e in base alla più recente giurisprudenza di questa
Corte tale obbligo deve essere esteso anche al periodo istruttorio. In materia
civile davanti al pretore le parti, di regola, non possono stare in giudizio se
non con il ministero di un difensore; salvo i casi in cui la legge dispone
altrimenti, davanti ai tribunali e alle Corti d'appello le parti debbono stare
in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente e davanti la
Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto in apposito albo
(art. 82 c.p.p.).
Davanti a questa Corte e davanti al
Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti é pure obbligatorio il patrocinio di
un avvocato iscritto nell'apposito albo delle magistrature superiori. Ecco
perché gli esercenti le professioni forensi, in quanto dell'opera di essi il
pubblico sia per legge obbligato a valersi, agli effetti della legge penale,
sono considerati persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 359,
n. 1, c.p.).
É, poi, molto significativo in
relazione alla questione in esame che il secondo comma dello stesso art. 359
del codice penale considera persone esercenti un servizio di pubblica necessità
anche i privati che, non esercitando una pubblica funzione né prestando un
pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità
mediante un atto della pubblica Amministrazione, essendo evidente il
riferimento alla materia ora soggetta all'osservanza del precetto di cui
all'art. 23 della Costituzione.
Ma in materia penale vi é di più:
poiché l'imputato deve essere assistito dal difensore a pena di nullità del
giudizio, interessa tutta la collettività che quella nullità non si verifichi e
perciò il difensore d'ufficio deve essere nominato anche all'imputato abbiente
che per qualsiasi ragione ne sia rimasto privo o, addirittura, non intenda
nominarne uno di fiducia.
Appunto in considerazione di quanto
precede, questa Corte non solo con la più volte citata decisione del 1964, n. 114,
argomentando dall'art. 23 della Costituzione, ha escluso l'illegittimità
dell'imposizione agli avvocati dell'obbligo di difesa gratuita dei non
abbienti; ma, con la decisione n. 23 del 1968,
per il carattere di pubblico interesse, data la funzione di essenziale
collaborazione con gli organi della giurisdizione riconosciuto alla professione
forense, ha ritenuto legittima la corresponsione obbligatoria di predeterminati
contributi alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza degli avvocati e
procuratori, anche da parte di soggetti diversi dagli esercenti tali
professioni ed indipendentemente da tale qualità.
Ciò posto, il sostenere che
l'imposizione dell'obbligo della difesa d'ufficio nel giudizio penale anche di
persone eventualmente abbienti (che, quindi, in base all 'art. 4 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono tenute a
corrispondere l'onorario al difensore) esuli dalla previsione dell'art. 23
della Costituzione perché "impone all'avvocato di assumere il rischio
patrimoniale di non essere retribuito" é veramente eccessivo: infatti,
come sopra si é posto in rilievo, la difesa dell'imputato, con o senza
retribuzione, é di interesse pubblico, in quanto attiene alla validità del giudizio
che, alla sua volta, é di azione e di interesse pubblici; perciò la si può
imporre.
Sul punto, poi, che una seria ed
effettiva difesa di ufficio impegnerebbe talmente da annullare la possibilità
dell'esercizio della professione libera, si é pronunciata questa Corte - sempre
con la sentenza
n. 114 del 1964 - osservando: "Ma nel caso in esame non v'é dubbio che
la previsione, contenuta nella legge, di una saltuaria prestazione obbligatoria,
eventualmente gratuita, non contrasta con l'indicata norma costituzionale (art.
23) né col sistema di principi che da essa si ricava".
Né l'ordinanza di rinvio contiene
argomenti tali da potere indurre questa Corte a mutare opinione.
Dimostrato, così, che non può
ravvisarsi alcuna violazione dell 'art. 23 della Costituzione, in base ai
principi sopra richiamati, viene meno anche la prospettata violazione dell'art.
36.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 128 e 130 del codice di procedura
penale, degli artt. 4 e 5 del R.D. 28 maggio 1931, n. 602, contenente
"Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale", e
dell'art. 18 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282: "Approvazione del testo
di legge sul gratuito patrocinio", sollevata con le ordinanze in epigrafe
in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 35 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16
giugno 1970.