SENTENZA N. 79
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 159, terzo comma, del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368
(disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), promosso con
ordinanza emessa il 15 novembre 1968 dal pretore di Recanati nel procedimento
civile vertente tra l'erario dello Stato e Patrizi Odorico, iscritta al n. 265
del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969.
Udito nell'udienza pubblica del 24
marzo 1970 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 15 novembre 1968
nel procedimento esecutivo promosso dall'erario dello Stato contro Patrizi
Odorico, il pretore di Recanati ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 159, comma terzo, delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile (R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368) - in forza del
quale viene attribuito al Ministro di grazia e giustizia il potere di stabilire
le modalità ed i controlli degli incarichi affidati agli istituti autorizzati
alle vendite all'incanto dei beni mobili oggetto di pignoramento -, in
riferimento all'art. 87, comma quinto, della Costituzione, nonché ai principi
costituzionali che regolano le fonti di produzione normativa.
In punto di rilevanza della proposta
questione il pretore osserva ch'egli é chiamato a provvedere sull'istanza di
affidamento dell'incarico di vendita di un'auto pignorata in danno
dell'esecutato all'Istituto vendite giudiziarie di Macerata, ma l'eventuale
accoglimento dell'istanza comporterebbe di necessità l'applicazione
all'esecuzione di tutte quelle modalità contenute nel regolamento per gli
istituti vendite giudiziarie approvato con D.M. 20 giugno 1960, modificato dal
successivo D.M. 11 gennaio 1965, decreti che sono stati emanati in forza della
delega contenuta nell'art. 159, comma terzo, impugnato. Ora é evidente che se
la norma censurata dovesse cadere, essa travolgerebbe il detto regolamento e
spetterebbe in questo caso non più alla disciplina regolamentare ministeriale,
bensì al giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 534 e 540 del codice di
procedura civile stabilire le modalità e i controlli per l'esecuzione
dell'incarico da affidare.
Sulla questione di costituzionalità
il pretore afferma che l'attribuzione della potestà regolamentare ad un singolo
ministro non appare conforme né alla lettera, né allo spirito della
Costituzione, posto che l'art. 87, comma quinto, dispone che solo il Presidente
della Repubblica "emana i regolamenti".
L'esclusione dei ministri dal novero
delle fonti di produzione normativa troverebbe inoltre conferma nei principi
fondamentali dell'ordinamento che tali fonti regolano. Basti considerare che
per i regolamenti ministeriali: non é prevista la necessità di una loro
pubblicazione (R.D. 24 settembre 1931, n. 1256); non risulta regolato il loro
rapporto con i decreti del Presidente della Repubblica; non furono contemplati
dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100, e si sottraggono pertanto a tutto quel
complesso di garanzie dettate per il potere regolamentare dell'Esecutivo e cioé
la previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il parere del Consiglio di
Stato (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 16) ed il controllo da parte della
Corte dei conti. Tutto ciò dimostrerebbe che nel precedente ordinamento le
singole leggi attributive di potestà regolamentare ai ministri avevano
carattere eccezionale e che, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, tali
leggi non possono ritenersi conformi al sistema delle fonti da questa
delineato, ma si pongono in contrasto con i principi regolatori dello stato di
diritto che il costituente ha riaffermato.
L'ordinanza, ritualmente comunicata
e notificata é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25
del 29 gennaio 1969.
Nel giudizio dinanzi alla Corte
nessuno si é costituito.
Considerato in diritto
1. - Il pretore di Recanati ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma
terzo, del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, sulle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile, rilevando che il potere regolamentare conferito
da detta norma al Ministro di grazia e giustizia di stabilire modalità e
controlli per l'esecuzione degli incarichi affidati agli istituti autorizzati
alle vendite all'incanto é in contrasto sia con l'art. 87, comma quinto, della
Costituzione, che prevede l'emanazione di regolamenti solo da parte del
Presidente della Repubblica, sia con gli altri precetti costituzionali (artt.
70 a 82) che disciplinano le fonti di produzione normativa senza far menzione
dei ministri. Sulla rilevanza della questione si osserva nell'ordinanza che in
base alla norma impugnata sono stati emessi i regolamenti di cui ai decreti
ministeriali 20 giugno 1960 e 11 gennaio 1965 contenenti disposizioni sulle
esecuzioni affidate agli Istituti di vendite giudiziarie e che l'eventuale dichiarazione
d'incostituzionalità della norma impugnata travolgerebbe detti regolamenti con
la conseguenza che, in tal caso, spetterebbe al giudice dell'esecuzione, ai
sensi degli artt. 534 e 540 c.p.c., stabilire le modalità e i controlli per
l'esecuzione delle vendite giudiziarie.
La questione non é fondata.
2. - É vero che i soli regolamenti
statali dei quali fa menzione la Carta costituzionale sono quelli emanati dal
Presidente della Repubblica, ma da ciò non può dedursi che sia stata riservata
alla competenza esclusiva del Capo dello Stato l'emanazione dei regolamenti e
che quindi sarebbero illegittime, in riferimento all'art. 87, comma quinto,
tutte quelle disposizioni di legge che attribuiscano tale potestà ai ministri.
É da escludere che la Costituzione,
col solo cenno fattone nell'art. 87, abbia inteso regolare la materia dei
regolamenti statali del potere esecutivo.
La norma contiene una semplice
enunciazione delle competenze del Capo dello Stato tra le quali é compresa
quella di emanare i regolamenti. Quali siano questi regolamenti e quale il
procedimento che deve essere seguito per la loro formazione non é però indicato
nella Costituzione dalla quale i regolamenti sono presupposti così come erano
per l'innanzi disciplinati dall'ordinamento.
Dalle disposizioni contenute
nell'art. 1, n. 7, del R.D. 14 novembre 1901, n. 466, e nell'art. 1, comma
primo, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, risulta che i regolamenti
governativi, deliberati collegialmente dal Consiglio dei ministri previo parere
del Consiglio di Stato, devono essere emanati con decreto del Capo dello Stato.
Nulla autorizza invece a ritenere
che tale decreto sia richiesto anche per i regolamenti ministeriali. Se - come
si ammette nella stessa ordinanza - tali regolamenti potevano essere emanati
con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della Costituzione non si
vede perché dovrebbero essere emanati con decreto del Capo dello Stato ora che
la posizione costituzionale di quest'organo é diversa da quella che aveva nel
precedente ordinamento.
Deve pertanto ritenersi che una
legge o un atto avente la stessa efficacia della legge formale possa attribuire
ad un ministro - così come é avvenuto nel caso di specie - la potestà di
emanare norme regolamentari.
3. - Leggi particolari aventi
siffatto contenuto non sono neppure in contrasto con le norme costituzionali
comprese nella sezione intitolata alla "formazione delle leggi"
(artt. 70 a 82). La Corte ha già avuto modo di precisare in proposito che le
norme in esame riguardano la funzione legislativa del Parlamento e gli atti
aventi lo stesso valore giuridico della legge che possono essere emanati da
altri organi dello Stato e non si riferiscono ai regolamenti che sono invece
atti di normazione secondaria privi di forza di legge. Ben può, pertanto, il
legislatore attribuire il carattere di fonte dell'ordinamento ad atti che per
essere sforniti del valore di legge siano diversi da quelli contemplati dai
citati precetti costituzionali (sentenza n. 26 del
1966).
4. - A sostegno dell'inammissibilità
dei regolamenti ministeriali non giova addurre che per essi non figurano
dettate le garanzie del parere del Consiglio di Stato e del controllo della
Corte dei conti. Mancando una disciplina generale ed uniforme di tali
regolamenti, la procedura di formazione é stabilita dalle singole leggi che
autorizzano i ministri a emanarli. Queste leggi possono anche disporre che sia
sentito il parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi oppure -
come nel presente caso - nulla stabilire al riguardo. I decreti ministeriali
che approvano i regolamenti in tanto saranno poi registrati alla Corte dei
conti in quanto importino spese. Tali rilievi però, pur essendo meritevoli di considerazione,
nulla hanno a che vedere con la questione di costituzionalità qui in esame.
Per quanto riguarda infine la
pretesa mancanza dell'obbligo di pubblicazione dei regolamenti ministeriali, la
Corte osserva che, se é vero che per essi nulla é disposto nel testo unico
approvato con R.D. 24 settembre 1931, n. 1256, sulla pubblicazione delle leggi
e dei decreti, é altrettanto vero che l'obbligo della pubblicazione dei
regolamenti, che é condizione indispensabile della loro applicabilità, risulta
fissato dall'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 159, comma terzo, del R.D. 18 dicembre 1941,
n. 1368, contenente le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli
artt. 87, comma quinto, e 70 a 82 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21
maggio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 3
giugno 1970.