SENTENZA N. 33
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 92
del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 marzo 1969 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Baldini Pio, iscritta al n. 188 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145
dell' 11 giugno 1969;
2) ordinanza emessa il 3 marzo 1969 dalla Corte d'assise di
Padova nel procedimento penale a carico di Piovan Giorgio, iscritta al n. 313
del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969;
3) ordinanza emessa il 10 settembre 1969 dal tribunale di
Livorno nel procedimento penale a carico di Ventura Francesco, iscritta al n.
397 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1970 il Giudice
relatore Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale promosso con il rito
del giudizio direttissimo a carico di Pio Baldini, per oltraggio ad un agente
di pubblica sicurezza, il pretore di Roma, essendo risultato che l'imputato
aveva commesso il fatto in istato di ebbrezza alcoolica, con ordinanza del 1
marzo 1969, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del
codice penale, in riferimento all'art. 27 della Costituzione.
Osserva il pretore che la norma denunziata, nel tener ferma - in
deroga al principio fissato nell'art. 85 del codice penale - l'imputabilità per
i reati commessi in istato di ubriachezza volontaria o colposa, escluderebbe
ogni indagine sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, e
violerebbe il canone della responsabilità personale in materia penale, espresso
nel primo comma del ridetto art. 27 e risultante anche dal coordinamento di
tale canone con altri accolti nella Costituzione.
Deduce, al riguardo, che nella nozione di responsabilità penale,
si é sempre presupposta e ricompresa la capacità di intendere e di volere e che
é stata, come tale, assunta ed intesa dal legislatore costituente, il quale
avrebbe ulteriormente limitato la discrezionalità del legislatore ordinario
quanto alla sua configurazione, sia con il riconoscimento e la garanzia dei
diritti inviolabili dell'uomo - fra i quali sarebbe da annoverare quello di non
essere punito quando, al momento della condotta addebitata, manchi la capacità
di autodeterminazione - sia con l'affermazione del principio di eguaglianza,
che non consentirebbe, in tema di ubriachezza - che é tale da annullare o
quanto meno da scemare la capacità di intendere e di volere - di discriminare
tra l'ubriachezza fortuita, che, ai sensi dell'art. 91 del codice penale,
consente l'indagine su tale capacità, e l'ubriachezza volontaria o colposa che,
invece, non la consente e che conduce automaticamente a porre a carico
dell'ebbro il reato commesso.
Ricorda, inoltre, il pretore il recente progetto di riforma del
codice penale che configura l'ubriachezza come attenuante; fa presente che,
secondo un affermato orientamento giurisprudenziale della cassazione, la norma
denunziata, in deroga all'art. 42 del codice penale, escluderebbe pure
l'indagine sulla coscienza e volontà; e ribadisce, infine, la violazione
dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, secondo l'interpretazione datane
da questa Corte, e risultante anche dagli altri due principi espressi nel
secondo e terzo comma dello stesso art. 27, i quali presuppongono la
partecipazione psichica dell'autore al fatto delittuoso.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiate n. 145 dell' 11 giugno 1969.
Nel giudizio innanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, con atto depositato il 1 luglio 1969, nel quale si chiede che la
questione sia dichiarata non fondata.
Dopo aver accennato alle ragioni di politica criminale della
norma denunziata ed ai diversi orientamenti dottrinali intesi a precisare a
quale titolo sia da ascrivere il reato commesso in istato di ubriachezza
volontaria o colposa, anche l'Avvocatura si richiama alle sentenze di questa
Corte sull'art. 27 della Costituzione e sostiene che, secondo la dominante
giurisprudenza della cassazione e la dottrina prevalente, devesi sempre aver
riguardo all'atteggiamento psicologico, quantunque abnorme, riferito al momento
in cui fu realizzata l'attività penalmente illecita, cioè al momento in cui fu commesso
il reato (e non a quello della fase precedente, nella quale l'agente si sia
posto nello stato di ubriachezza), di guisa che, neppure nell'ipotesi di
ubriachezza volontaria o colposa, sarebbe esclusa l'indagine sulla coscienza e
volontà dell'azione; e ciò contrariamente a quanto si assume nell'ordinanza,
che avrebbe, invece, confuso tra il concetto di imputabilità, da considerare
indipendentemente dalla commissione del reato, e quello di responsabilità,
comprensivo anche della colpevolezza, senza della quale non v'é rapporto di
causalità psichica tra la condotta e l'evento.
2. - Altra questione di legittimità costituzionale del primo
comma del citato art. 92 del codice penale, é stata sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, con ordinanza del 3
marzo 1969, dalla Corte d'assise di Padova, nel corso di un procedimento penale
a carico di Giorgio Piovan, imputato di omicidio aggravato, ai sensi degli
artt. 575 e 577, in relazione all'art. 61, n. 4, del codice penale, commesso in
istato di totale ubriachezza.
Anche in tale ordinanza si assume che la norma denunziata
profilerebbe un'ipotesi di presunzione legale di responsabilità penale; si fa
richiamo alla giurisprudenza di questa Corte sulla nozione di responsabilità
personale in materia penale, nonché alla funzione rieducativa della pena, che
sarebbe da applicare soltanto a chi ha commesso il reato in istato di effettiva
imputabilità. Per quanto concerne l'interpretazione della norma denunziata, si
sostiene, poi, che secondo la costante giurisprudenza, chi commette un reato
doloso in istato di ubriachezza volontaria ne risponde a titolo di dolo, pur
avendo voluto soltanto la ubriachezza e non - stante il suo stato di incapacità
naturale - anche il reato commesso.
La violazione del principio di eguaglianza viene, infine,
prospettata con riferimento all'ipotesi di chi, pur trovandosi in condizioni
personali di eguale incapacità, non incorrerebbe nella presunzione di
imputabilità.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 13 agosto 1969.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione
di parte.
3. - Un'ulteriore questione di legittimità costituzionale dello
stesso art. 92 del codice penale, in riferimento all'art. 27 della
Costituzione, é stata, da ultimo, sollevata dal tribunale di Livorno, con
ordinanza del 10 settembre 1969, emessa nel corso di un procedimento penale a
carico di Francesco Ventura, imputato del reato di oltraggio a pubblico
ufficiale, commesso in istato di ubriachezza non accidentale.
A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, si
deduce che l'azione compiuta dall'ubriaco, in molti casi - al pari di quelle
dell'infermo totale di mente - é a lui riferibile solo sul piano della
causalità materiale e non su quello della causalità psichica. Sarebbe,
pertanto, assurdo e illogico il suo assoggettamento a sanzione penale, che non
potrebbe trovare spiegazione neppure con riferimento all'atteggiamento psichico
che ebbe a determinare l'ubriachezza, dato che, secondo la giurisprudenza, per
stabilire se il fatto sia da imputare a titolo di dolo o di colpa, sarebbe da
valutare l'atteggiamento della volontà al momento del fatto di reato, commesso
in istato di ubriachezza.
Si osserva, ancora, che la circostanza che l'ubriachezza sia
stata determinata dall'agente volontariamente o colposamente potrebbe
giustificare un più rigoroso trattamento dell'ubriachezza in quanto tale, ma
non legittima l'attribuzione della paternità psichica di un'azione od omissione
che può da lui non essere voluta e di cui, comunque, l'ebbro non era in grado
di valutare, in tutto o in parte, le conseguenze.
Si deduce, da ultimo, che la norma denunziata, a differenza di
quanto l'ordinamento dispone per l'ubriachezza fortuita, statuirebbe, per
quella volontaria e colposa - allo scopo di combattere la piaga dell'alcoolismo
- una presunzione di imputabilità e porrebbe in essere una vera e propria
finzione giuridica, posto che é priva di senso la valutazione
dell'atteggiamento psichico di una mente sconvolta. Tutto ciò in violazione
dell'art. 27 della Costituzione, che sancirebbe l'esclusione di una
responsabilità penale in assenza di quel minimo di capacità di intendere e di
volere che consente l'autodeterminazione.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 5 novembre 1969.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione
di parte.
Considerato in diritto
1. - Data l'identità della materia, le questioni sollevate dalle
tre ordinanze del pretore di Roma, della Corte d'assise di Padova e del
tribunale di Livorno, possono essere decise con unica sentenza.
2. - L'ordinanza del pretore di Roma e quella del tribunale di
Livorno hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92
del codice penale, in riferimento, genericamente, all'art. 27 della
Costituzione, mentre l'ordinanza della Corte d'assise di Padova, oltre a
richiamarsi anche all'art. 3, specifica che l'art. 27 sarebbe violato sia nel
primo che nel terzo comma.
3. - La prima questione da esaminare, in ordine logico, attiene
all'art. 3, il quale importa che situazioni diverse siano disciplinate in modo
diverso: in tale senso é la giurisprudenza costante di questa Corte. Si assume
che l'art. 92 del codice penale (del quale é in discussione il primo comma)
violerebbe esso art. 3, perché l'ubriachezza volontaria o colposa, pur
producendo incapacità (totale o parziale) di intendere e di volere, non esclude
l'imputabilità, contrariamente a quanto é statuito per l'infermo di mente
(artt. 88 e 89 cod. pen.) e per l'ubriaco accidentale (art. 91 cod. pen.).
Gli é che non può negarsi, da un lato, che l'incapacità
naturale, totale o parziale (per infermità di mente), configuri una situazione
fenomenicamente ed etiologicamente diversa dall'ubriachezza; dall'altro, che i
fatti di reato commessi in stato di ubriachezza non possano essere sottoposti
ad una disciplina unitaria, stante la varietà degli atteggiamenti che assumono
i soggetti allorché cadono, o si pongono, in tale stato.
Insomma, la ragione della differente normativa tra ubriachezza
derivata e ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore sta
nell'intento del legislatore di prevenire e reprimere l'ubriachezza come male
sociale e, soprattutto, come situazione che, in certi soggetti, può spingere al
delitto. Il che basta per giustificare, sotto il profilo costituzionale, la
norma impugnata: l'ubriaco, che abbia commesso un reato, risponde per una
condotta antidoverosa, cioè per essersi posto volontariamente o colposamente in
condizione di commetterlo.
Quali che siano le opinioni dottrinarie in materia (ed è noto
che il progetto di riforma del 1949-1950 intendeva perseguire i reati commessi
in stato di ubriachezza volontaria o colposa esclusivamente a titolo di colpa,
mentre il disegno di legge del 1968, al pari di quelli del 1956 e del 1960,
considera quello stato come causa di diminuzione facoltativa della pena,
avvicinandosi al sistema del codice Zanardelli, ove, però, la diminuzione era
obbligatoriamente prescritta), in realtà, l'ebbro é qui imputabile per la
volontarietà o colposità dell'ubriachezza: ciò che spiega, ripetesi, la
differenza di normazione rispetto al vizio di mente e all'ubriachezza
accidentale.
La norma ha, bensì, dato e ancora dà luogo a critiche severe sul
piano della logica e della psicopatologia, ma, considerata in relazione al
fine, non può dirsi viziata di irragionevolezza. Pertanto, la questione, alla stregua
dell'art. 3 della Costituzione, é infondata.
4. - Neppure l'art. 27, primo comma, della Costituzione, risulta
violato.
Chi si ubriaca (per sua volontà o per sua colpa) e commette un
reato risponde, in verità, di un proprio comportamento (arg. dalla sentenza n. 42 del
1965).
Se, poi, si riguardasse lo stato di incapacità di intendere e di
volere dell'ubriaco, per dedurne che, ex art. 27, primo comma, verrebbe meno
l'imputabilità, sarebbe facile replicare ancora una volta, da un lato, che il genus colpevolezza (distinto nelle due species del dolo e della colpa in senso
stretto) sussiste nel comportamento iniziale (che ha provocato l'ubriachezza);
dall'altro, che il precetto costituzionale non esclude che sia responsabilità
personale per fatto proprio quella di chi, incapace nel momento in cui commette
il reato, non lo sia stato quando si é posto in condizione di commetterlo.
5. - La norma impugnata non contrasta neppure col secondo comma
dell'art. 27 della Costituzione, dato che essa non pone una presunzione di
colpevolezza da valere in giudizio. Né viola il terzo comma: infatti, la pena
irrogata per il reato commesso da chi versi in stato di ubriachezza volontaria
o colposa non differisce da quella a cui soggiace ogni altro autore di reato;
né può ritenersi non emendativa, cioè non può contestarsi che essa sia diretta
ad attivare, nel condannato, una controspinta all'abuso dell'alcool
(ubriachezza volontaria) o a provocare un energico richiamo alla temperanza e
alla prudenza (ubriachezza colposa).
Spetterà al giudice di merito sia valutare, caso per caso, se si
tratti di ubriachezza colposa o di ubriachezza accidentale; sia, del pari,
accertare di volta in volta, secondo la giurisprudenza corrente, il titolo di
colpevolezza (dolo o colpa), sulla base dell'atteggiamento psicologico in
concreto assunto dall'ubriaco al momento nel quale commise il fatto.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 92, primo comma, del codice penale, proposta dalle ordinanze citate
in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26
febbraio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1970.