SENTENZA
N. 42
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 116 del Codice penale, promosso con
ordinanza emessa il 20 ottobre 1964 dalla Corte di assise di Roma nel
procedimento penale a carico di Tutino Giovanni, Ferretti Amedino ed altri,
iscritta al n. 181 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 308 del 12 dicembre 1964.
Visti l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di costituzione in
giudizio di Ferretti Amedino;
udita nell'udienza
pubblica del 17 marzo 1965 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
uditi gli avvocati
Remo Pannain e Giuseppe Berlingieri, per Ferretti Amedino, e il vice avvocato
generale dello Stato Dario Foligno, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso del
procedimento penale a carico di Tutino Giovanni ed altri davanti alla Corte di
assise di Roma, la difesa di Ferretti Amedino, imputato di concorso in omicidio
ai sensi dell'art. 116 del Codice penale, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale di detta norma in riferimento all'art. 27, primo comma, della
Costituzione.
La Corte, ritenuta la
questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio, con
ordinanza del 20 ottobre 1964, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale.
Secondo l'ordinanza,
l'art. 116 prevede una "ipotesi di concorso a titolo di responsabilità
obiettiva per mero rapporto di causalità materiale tra l'evento non voluto e
l'azione od omissione dell'imputato", responsabilità che sarebbe
"ascritta per fatto non proprio", e quindi in contrasto col
principio, sancito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione, della personalità
della responsabilità penale.
L'ordinanza é stata
notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 308 del 12
dicembre 1964.
Si sono costituiti in
giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, assistito dall'Avvocatura
generale dello Stato, e la difesa del Ferretti, con atti di intervento e
deduzioni depositati il 30 dicembre 1964.
L'Avvocatura dello
Stato rileva, innanzi tutto, che, secondo la giurisprudenza della Corte
costituzionale, l'art. 27, primo comma, della Costituzione si limita a fissare
il divieto della responsabilità penale per fatto altrui, "senza alcun
riferimento al divieto della cosiddetta responsabilità oggettiva" (sentenza n. 107 del
1957). Osserva inoltre che la fattispecie prevista da tale norma non
potrebbe mai risolversi in una ipotesi di responsabilità per fatto altrui, in
quanto la norma richiede che fra l'azione e l'omissione del concorrente e
l'evento diverso o più grave di quello da lui voluto sussista un rapporto di
conseguenzialità.
L'Avvocatura
conclude, pertanto, per il rigetto della eccezione di legittimità.
La difesa del
Ferretti, nel costituirsi in giudizio, si é brevemente riportata ai motivi
della ordinanza di rinvio.
Una esposizione più
ampia dei propri argomenti si rinviene nella memoria depositata il 21 gennaio
1965.
La difesa fa
precedere alcune considerazioni sulla interpretazione da darsi all'art. 27,
primo comma, della Costituzione e, sul punto, giunge alla conclusione che
"la ragion d'essere del divieto della responsabilità per fatto altrui é la
stessa che sta a base del divieto della responsabilità per fatto proprio non
colpevole". Di qui - ad avviso della difesa - la illegittimità
costituzionale della norma impugnata, nel caso si voglia ritenere che questa
preveda una ipotesi di responsabilità oggettiva.
Ma - sempre secondo
la difesa - l'art. 116 prevede in realtà una ipotesi di responsabilità per
fatto altrui.
Esso realizzerebbe
"addirittura un caso di responsabilità per fatto altrui, in senso fisico,
nel senso cioè, che il fatto appartenente esclusivamente ad un concorrente é
posto a carico anche degli altri concorrenti, che nulla hanno operato in quel
senso".
Nello stesso ordine
di idee si rileva che "solo il dolo e la colpa possono ricollegare a un
soggetto il fatto di un terzo, un'attività non realizzata dal soggetto stesso,
un evento diverso da quello voluto", mentre "se taluno si é limitato
a porre la causa senza volere l'effetto, il fatto suo é solo quello che si
concreta nella causa; e di quel che segue potrà rispondere solo se vi é colpa".
Con memoria,
depositata il 21 gennaio 1965, l'Avvocatura dello Stato ribadisce le
argomentazioni dedotte nell'atto di costituzione.
Considerato
in diritto
L'ordinanza della
Corte di assise di Roma ravvisa nella norma dell'art. 116 del Codice penale una
"ipotesi di concorso a titolo di responsabilità oggettiva, per mero
rapporto di causalità materiale, tra l'evento non voluto e l'azione od
omissione dell'imputato"; e soggiunge che tale responsabilità sarebbe
"ascritta per fatto non proprio", e quindi in contrasto con l'art.
27, primo comma, della Costituzione, cioè col principio della personalità della
responsabilità penale.
Ferma rimanendo la
giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la responsabilità oggettiva non
é responsabilità per fatto altrui, é da ritenere che con l'art. 116 del Codice
penale, diversamente da quanto si afferma nell'ordinanza, non si versi nella
ipotesi della responsabilità oggettiva, in quanto, secondo la interpretazione
che negli ultimi anni, in numerose sentenze, ha data la Corte di cassazione, e
che questa Corte ritiene di condividere, é necessaria, per questa particolare
forma di responsabilità penale, la presenza anche di un elemento soggettivo.
Le interpretazioni
immediatamente successive alla entrata in vigore del Codice furono strettamente
influenzate dalla formulazione letterale della nuova disposizione; e ne
derivarono per un certo tempo affermazioni piuttosto decise del principio della
responsabilità oggettiva come fondamento della disposizione stessa. Tuttavia
questa interpretazione non mancò di suscitare, fin dal principio, vive
obiezioni.
Sebbene i suoi
sostenitori abbiano sempre tentato di attenuarne in certa misura la portata, é
innegabile che, a voler assumere come fondamento della responsabilità ex art.
116 unicamente il rapporto di causalità materiale, non si potrebbe, a stretto
rigore, stabilito un tale rapporto, sfuggire a talune estreme conseguenze: a
quella, soprattutto, di dover imputare all'agente, solo perché materiale
conseguenza della sua azione, un reato non soltanto diverso o più grave di
quello voluto, ma anche del tutto al di fuori, per sua natura, da ciò che
sarebbe un prevedibile omogeneo sviluppo dell'azione concordata. La
interpretazione dell'art. 116 in senso rigidamente oggettivo é pertanto apparsa
giustamente alla Cassazione non conforme al vero spirito della norma, venendo a
creare una forma di responsabilità del tutto contrastante col sistema e
produttiva, oltre tutto, di conseguenze penali di sproporzionata gravità.
Di qui il graduale
manifestarsi della tendenza a riconoscere nella responsabilità ex art. 116 un
coefficiente di partecipazione anche psichica: tendenza che ha poi trovato
negli ultimi anni, come si é detto, costante e decisa affermazione nella
giurisprudenza. Né ciò può attribuirsi a una diversione tardiva da quella che
fu la originaria interpretazione, in quanto significativi precedenti nello
stesso senso si riscontrano in una parte notevole della dottrina sin dai primi
anni dall'entrata in vigore del Codice, e traccia evidente ne presentano gli
stessi lavori preparatori. Già, infatti, nella Relazione sul testo definitivo
(pag. 71) si avvertiva che, "chi coopera ad un'attività criminosa può e
deve rappresentarsi la possibilità che il socio commetta un reato diverso da quello
voluto".
La interpretazione
che in definitiva si é affermata nella giurisprudenza, pur tra qualche
difformità e incertezza di formulazione, esige, sostanzialmente, come base
della responsabilità ex art. 116 del Codice penale, la sussistenza non soltanto
del rapporto di causalità materiale, ma anche di un rapporto di causalità
psichica, concepito nel senso che il reato diverso o più grave commesso dal
concorrente debba potere rappresentarsi alla psiche dell'agente, nell'ordinario
svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente
prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza
anche di un coefficiente di colpevolezza.
Tale interpretazione
questa Corte, accogliendo i motivi che la giurisprudenza ne ha via via esposti
e sviluppati, ritiene di dover pienamente condividere, escludendo con ciò che
l'art. 116 del Codice penale importi una violazione del principio della
personalità della responsabilità penale: principio che nella partecipazione
psichica dell'agente al fatto trova la sua massima affermazione. Essendo ciò
sufficiente per riconoscere infondata la questione proposta, non é compito di
questa Corte il delimitare particolarmente la natura e gli aspetti del
coefficiente di colpevolezza che ricorre nella fattispecie dell'art. 116, né lo
stabilire se dalla semplice colpa esso possa addirittura assurgere alla forma
dolosa, nel qual caso, é anche dubbio che si rientri nella ipotesi del predetto
art. 116.
Ciò che invece questa
Corte ritiene di dover rilevare é che le incertezze e i contrasti suscitati
dalla disposizione dell'art. 116, sebbene da ultimo avviati dalla
giurisprudenza a una più equilibrata ed esatta soluzione, non possono dirsi del
tutto dissipati nella coscienza sociale e giuridica: onde la opportunità di un
intervento del legislatore, al fine di stabilire se la norma in questione debba
rimanere nel nostro ordinamento e, in caso positivo, quali esattamente debbano
esserne il fondamento e i limiti, e in quali termini, inoltre, debba realizzarsi
una logica coordinazione della norma stessa con tutto il sistema e con norme
analoghe, in particolare con quella dell'art. 83 del Codice penale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara infondata,
nei sensi di cui in motivazione, la questione, sollevata dalla Corte di assise
di Roma con ordinanza del 20 ottobre 1964, sulla legittimità costituzionale
dell'art. 116 del Codice penale, in riferimento all'art. 27, primo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni
Battista BENEDETTI - Francesco Paolo
BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 31 maggio 1965.