SENTENZA N. 20
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10
dicembre 1969, recante "Provvedimenti eccezionali per la riconsegna ai
proprietari dei terreni occupati per rimboschimento ricadenti nel comprensorio
dei Nebrodi", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana, notificato il 18 dicembre 1969, depositato in cancelleria il
27 successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1969.
Visto l'atto di costituzione del
Presidente della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 28
gennaio 1970 il Giudice relatore - Michele Fragali;
uditi il sostituto avvocato generale
dello Stato Michele Savarese, per il ricorrente, e l'avv. Salvatore Orlando
Cascio, per la Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
1. Una legge approvata il 1 dicembre
1969 dall'Assemblea regionale siciliana ha disposto provvedimenti eccezionali
per la riconsegna ai proprietari dei terreni occupati per rimboschimento
ricadenti nel comprensorio dei Nebrodi: - si autorizza tale riconsegna con
formalità semplificata ancorché gli impianti boschivi non presentino i
requisiti di redditività stabiliti dall'art. 50 della legge forestale 30
dicembre 1923, n. 3267; nei terreni restituiti può essere consentito il pascolo
con esclusione dei caprini e dei suini per un periodo massimo di cinque anni;
le utilizzazioni dei boschi vengono differite di un quinquennio; vi vengono
limitati, per un quinquennio, nuovi interventi da progettare ed attuare per la
difesa e la conservazione del suolo; allo scadere del quinquennio, od anche
prima, in relazione al permanere o meno di motivi di ordine economico-sociale
che hanno determinato i provvedimenti suddetti, l'assessore regionale potrà
disporre la rioccupazione dei terreni medesimi ai fini del completamento dei
provvedimenti di conservazione del suolo interrotti; per i terreni che formano
oggetto di interventi in corso di attuazione, i lavori vengono chiusi é
collaudati. La ragione della legge é indicata nell'art. 1: fronteggiare le
ricorrenti crisi che, nell'ambito predetto, travagliano il settore armentizio a
causa della carenza di pascoli in concomitanza con la persistente siccità.
2. - Il Commissario dello Stato il
18 dicembre 1969 ha impugnato tale legge.
Ha motivato l'impugnazione con il
fatto che la difesa e la conservazione del suolo é tra i cardini fondamentali
della programmazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 685, per il
quinquennio 1966-1970; la quale ha disposto che gli interventi necessari siano
attuati in stretto collegamento con gli interventi per la ristrutturazione
dell'economia agricola e con il miglioramento delle infrastrutture,
articolandosi in un insieme di azioni pubbliche, che interessano, a monte, la
formazione del manto vegetale, e la sistemazione idraulico-agraria e forestale
delle pendici. La pianificazione nazionale fa divenire legge di struttura
quella forestale, la quale, a sua volta statuisce che il proprietario dei
terreni rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo
boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione debitamente
approvato; ed é da aggiungere, secondo il commissario, che la politica
economica dello speciale settore si incentra in un programma di investimenti
contemplato nell'art. 180 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno,
approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, che ha avuto attuazione con
interventi della Cassa a difesa di due dighe site nel comprensorio cui si
riferisce la legge denunziata.
La competenza regionale in materia
di agricoltura e foreste non può pregiudicare le riforme agrarie ed
industriali, e la Corte costituzionale, da un lato, considera riforme anche i
più Importanti interventi statali nel campo economico e, dall'altro, fa
rientrare nella competenza riservata allo Stato anche le misure esecutive degli
interventi stessi: il richiamo alla potestà legislativa esclusiva non può
superare il generale limite dell'interesse generale, necessariamente impostato
su fondamento unitario. La legge di cui si discute é in netto contrasto con i
criteri, le prescrizioni e gli obblighi che regolano tassativamente il regime
vincolistico dei terreni montani sottoposti alla tutela dello Stato ai fini del
rimboschimento, e, nel contempo, elude e vanifica le finalità primarie che lo
Stato persegue per la difesa del suolo, per la conservazione e per l'incremento
del patrimonio boschivo, nel quadro dei piani deliberati e degli interventi
attuati. Ogni iniziativa settoriale della Regione deve muoversi entro la
cornice delle leggi fondamentali dello Stato che regolano la materia e deve
armonizzarsi é coordinarsi con i piani statali.
3. - La Regione, nelle sue deduzioni
5 gennaio 1970, osserva che il Commissario dello Stato non ha dato il dovuto
rilievo, né all'eccezionalità ed alla temporaneità dei provvedimenti adottati
con la legge in esame, né al gravissimo problema economico e sociale che
l'Assemblea regionale ha dovuto affrontare per risolvere.
La legge forestale non é una legge
costituzionale; determina semmai principi generali, che la Regione non é tenuta
a rispettare nelle materie di sua competenza esclusiva. Comunque questi
principi sono stati rispettati nella legge denunziata, la quale dispone
provvedimenti che, in base a quella forestale, avrebbero potuto essere adottati
in via amministrativa: essa ha, in sostanza, sospeso per cinque anni l'attività
di rimboschimento soltanto in quei terreni la cui restituzione venisse
richiesta dai proprietari e venisse consentita dalla pubblica amministrazione.
Non sono venuti meno gli altri vincoli che sono maggiormente rilevanti per tale
difesa: adibire il terreno ad uso agrario, limitare il pascolo ai soli ovini e
bovini, non discerbare, non arare ecc.; mentre il rimboschimento serve soltanto
a meglio garantire quella difesa. E, del resto, é prevista la possibilità di
una restituzione dei terreni anche prima dei cinque anni, non appena superata
l'attuale crisi armentizia, o nell'ipotesi in cui l'utilizzazione del terreno
si palesasse contrastante con la difesa del suolo.
Quanto alla legge sulla
programmazione 27 luglio 1967, n. 685, essa ha lasciato salve le competenze e i
diritti costituzionali delle regioni (art. 3); non é legge precettiva ma
intende porre orientamenti per le future leggi, perché spetta al Parlamento di
determinare l'indirizzo politico e gli orientamenti generali del programma e di
approvare il programma definitivo (n. 20 programma). Potrebbe individuare l'interesse
nazionale, con il quale non potrebbero essere in contrasto le leggi regionali;
ma essa pone tra i suoi compiti, oltre che la difesa del suolo, l'accelerazione
del ritmo di sviluppo della produzione agricola, compresa la produzione
armentizia, e deve rappresentare un quadro di riferimento adattabile alla
realtà economica in movimento. La legge regionale sospende temporaneamente
l'attività di rimboschimento, non strettamente necessaria alla difesa del
suolo, per provvedere ad altra urgente, pressante ed indilazionabile necessità
sociale, cioè per evitare la sicura morte di centinaia di migliaia di capi di
bestiame; essa non rende vani gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno,
che possono essere utilizzati, oltre che per il rinsaldamento dei terreni non
restituiti, anche per il rimboschimento dei terreni della zona; la Regione
infine non restituisce i terreni il cui rimboschimento é a protezione di quelle
due dighe alle quali si riferisce il Commissario dello Stato.
4. - Il Commissario predetto ha
replicato alle deduzioni regionali, anzitutto opponendo che la Regione non ha
alcuna competenza nella materia della difesa del suolo: le sue attribuzioni in
materia di foreste vanno definite, non in senso nominalistico, ma attraverso
l'esame del contenuto sostanziale della materia stessa. La legge impugnata ha
dato alla materia delle foreste una capacità espansiva molto più ampia di
quella effettiva, la quale non può comprendere anche le opere forestali di
consolidamento e di difesa del suolo, che attengono al territorio stesso della
Repubblica, geologicamente inteso, e come presupposto fisico di ogni altra
sovrastruttura e delle stesse istituzioni, che riguardano anche le difese dal
mare e dai fiumi, che impegnano l'esecuzione di grandi opere pubbliche di
interesse prevalentemente nazionale escluse dalla competenza statutaria
siciliana, che tendono a prevenire le calamità naturali, materia anche essa di
competenza esclusiva dello Stato. Così intesa, la competenza regionale in
materia di foreste non si svuota di contenuto perché rimane per tutto ciò che
non si riferisce alla conservazione e difesa del suolo. Che la legge regionale
esorbiti dalla materia di sua competenza si desume dal fatto che essa,
prevedendo l'interruzione e la chiusura dei lavori in corso sacrifica le già
riconosciute necessità dei lavori stessi alla minore rilevanza delle esigenze
del pascolo; si argomenta dal fatto che la sospensione per cinque anni delle
opere di rimboschimento, impinge, in posizione di contrapposizione frontale,
sulle necessità di conservazione e di difesa del suolo.
Comunque, per il caso in cui si
decidesse che la materia delle foreste comprende anche quella di consolidamento
e di difesa del suolo, il Commissario dello Stato ribadisce la necessità di
armonizzare e coordinare la competenza regionale con la normativa statale
derivante dalle indicazioni del programma economico nazionale e dagli interessi
generali dello Stato. La riserva fatta dalla legge di programmazione a favore
delle competenze e dei diritti costituzionali delle regioni riguarda le
modalità e le procedure di programma, non il contenuto sostanziale di tale
programma, il quale può essere pregiudicato senza la fase di coordinamento che
dovrà essere disciplinata dalle leggi di attuazione: così ha deciso la Corte
costituzionale a proposito del piano generale degli acquedotti. Il capitolo
XIII del piano di cui alla legge del 1967 attribuisce alla difesa ed alla
conservazione del suolo un particolare preminente rilievo, ed é noto come sia
attualmente all'opera presso il Ministero dei lavori pubblici una commissione
che ha il compito d'indicare le direttrici di intervento nei vari settori.
L'approvazione della legge impugnata non é stata preceduta da alcuna
consultazione con gli organi dello Stato preposti all'attuazione del programma.
5. - All'udienza del 28 gennaio 1970
i difensori delle parti hanno illustrato e ribadito le proprie tesi.
Considerato in diritto
1. - Il Commissario dello Stato
afferma che la materia della legge impugnata, e cioè il consolidamento e la
difesa del suolo, é a sé stante, e non può comprendersi in quella
dell'agricoltura e foreste, assegnata statutariamente alla potestà esclusiva
della Regione siciliana.
L'oggetto immediato della legge
predetta é però il modo di utilizzazione del patrimonio agricolo e forestale;
la difesa e la conservazione del suolo vengono tenute presenti ai fini di una
proporzionata considerazione delle loro esigenze in confronto con quelle
dell'allevamento del bestiame. A sua volta, la legge forestale, cui quella in
esame si inserisce, pone la difesa e la conservazione del suolo fra gli scopi
che essa si ripromette di realizzare dando regola al godimento di quel
patrimonio; e questi scopi non possono formare materia obiettivamente autonoma,
in base agli orientamenti di questa Corte, per cui la competenza regionale non
va intesa nel senso finalistico (v. da ultimo sentenza 23 giugno
1965 n. 72). É la materia di incidenza immediata che delimita la competenza
statale e quella regionale, non la materia segnata dal risultato da conseguire.
Comunque l'esclusione dalla materia
forestale dei compiti di conservazione del suolo, mentre non corrisponde
all'inscindibilità fra il regime dei fondi, dei boschi e delle foreste, da un
lato, e le esigenze di conservazione del suolo, dall'altro, non concorda con la
valutazione della situazione odierna dei rapporti fra la Regione e lo Stato,
formatasi nell'applicazione concreta dello Statuto regionale e delle sue Norme
di attuazione: la Regione ha, per ben due volte, apportato modificazioni alla
legge forestale (legge 10 aprile 1951, n. 15 e legge 15 luglio 1966, n. 17), e
lo Stato non ha prodotto impugnazioni; nemmeno ha prodotto impugnazione alla
legge siciliana 29 dicembre 1962, n. 28, che attribuì all'assessorato regionale
per l'agricoltura e le foreste la materia in discussione. Il Commissario poi
non allega che lo Stato in Sicilia ha continuato effettivamente nell'esercizio
di una sua competenza per quel che attiene alla difesa e al consolidamento del
suolo regionale. Tutto ciò, se non può certo implicare di per sé spostamenti di
competenze costituzionali, certo non depone a favore dell'assunto del carattere
unitario della materia forestale con riguardo alla Sicilia, e della conseguente
necessità di una sua gestione da parte dello Stato: la legge forestale ha
potuto essere attuata nell'isola senza ingerenza tecnica ed amministrativa
dello Stato, avendo riguardo unicamente a situazioni locali apprezzabili in modo
autonomo, sulla base di determinazioni adottate dagli ispettori forestali e
dalle camere di commercio come organi della Regione, e mediante l'esercizio da
parte dell'assessorato della Regione delle competenze spettanti al Ministro per
l'agricoltura, passate in virtù dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio
1948, n. 748. Il quale trasferì alla Regione competenze e uffici attinenti alla
materia forestale; cosicché lo Stato non ha più localmente alcun suo organo, e
la Regione ha potuto assommare tutte le competenzé statali, senza che il loro
esercizio abbia mai dato luogo a motivi di pregiudizio alle finalità della
legge forestale.
Si può, del resto, rilevare che
quest'ultima rimette alle autorità del luogo la determinazione di prescrizioni
di massima, con riguardo alla situazione idrogeologica delle singole zone; e
queste prescrizioni si inquadrano nelle linee delle 'determinazioni statali di
ordine generale per attingervi esperienze tecniche, che non possono non
costituire vincolo alla discrezionalità amministrativa. Né si può del tutto
escludere il potere dello Stato di intervento a salvaguardia di quelle esigenze
di carattere unitario che, in ipotesi, potessero affiorare, anche con riguardo
alla Regione siciliana, come si dirà in seguito.
2. - Il Commissario dello Stato
indica l'esistenza di prospettive di azioni statali, ed assume che la legge
forestale si colloca nel contesto della pianificazione nazionale del settore
come legge di struttura: ed é per decidere su questo punto che deve prendersi
in esame quella parte del ricorso del Commissario dello Stato, nella quale si
sostiene che la legge 27 luglio 1967, n. 685, che approva il programma
economico nazionale per il quinquennio 1966-1970, ha posto l'obiettivo
specifico di una organica impostazione del problema della difesa e della
conservazione del suolo, così da spostare la discussione, dalla esistenza di
una competenza regionale in ordine alla conservazione e alla difesa del suolo,
alla riserva statale che copre la materia della programmazione generale.
L'art. 3 della legge predetta però
rinvia a leggi speciali le modalità e le procedure del piano, nel rispetto
delle competenze e dei diritti costituzionali delle regioni; e ciò in
conformità alla sentenza di questa Corte 24 gennaio 1964, n.
4, per cui la competenza statale in materia di programmazione economica non
può essere così assorbente da limitare la competenza regionale e comprometterne
l'autonomia. Ora questa competenza non può sospendersi nell'attesa della
determinazione del modo dell'inserimento delle regioni nel quadro della
programmazione e delle deliberazioni degli organi di tale programmazione, in
una fattispecie, come quella in esame, in cui la Sicilia denunzia uno stato di
depressione economico sociale che reclamerebbe urgenti provvedimenti.
Il Commissario dello Stato non
contesta la ricorrenza di crisi, così come descritta nell'art. 1 della legge
impugnata; non discute il bisogno di interventi legislativi indifferibili per
porvi riparo; non disconosce che v'é relazione di necessità fra la situazione
determinatasi nei pascoli dei Nebrodi e i rimedi apprestati dalla legge
impugnata, quindi che i mezzi adottati sono razionalmente coerenti al fine; non
discute nemmeno la congruità del periodo massimo entro cui può operare la legge
regionale. Non é, ad ogni modo, sostenibile che questa si contrapponga e possa
contrapporsi ad un piano programmatico: essa statuisce, per gli ispettori
forestali, per i consorzi di bonifica o per l'ente di sviluppo agricolo, non
l'obbligo indiscriminato di procedere a quella riconsegna che, secondo la
Regione, é suscettibile di soddisfare ai bisogni indicati dalla legge. A quegli
organi essa dà semplicemente una competenza amministrativa, la quale non può
esplicarsi senza il rispetto di tutti gli interessi in giuoco. Altrimenti
detto, la legge in esame non vuole una sua uniforme applicazione, ma
un'applicazione che permetta la rilevazione, l'apprezzamento e la composizione
di tutti gli interessi in contrasto: le linee del piano generale, pur nella sua
formulazione attuale, le esigenze delle singole zone in quanto siano tali da
rendere necessario dare preferenza alla protezione del suolo, la possibilità di
soddisfare diversamente, in una data zona, gli interessi dell'allevamento
armentizio, sono tutti elementi che gli organi competenti non possono né
debbono prescindere dal porre in raffronto e da considerare in contemperamento
reciproco.
La legge presuppone una priorità dei
bisogni del pascolo sulla base di valutazione astratta, ma tale valutazione
deve verificarsi in concreto, ad evitare che la collettività abbia a soffrire
danni più gravi di quelli cui la Regione vuole ovviare. Questa interpretazione
é sostanzialmente proposta ed accettata dalla Regione quando le sue deduzioni
ammettono che la sua legge non si applica nelle aree di intervento statale
relative alle dighe Ancipa e Pozzillo e in quelle impegnate in opere di
rinsaldamento; la Regione riconosce che la legge non tocca i vincoli idrogeologici
di cui ai primi nove articoli della legge forestale, ed é chiaro che i
provvedimenti di attuazione delle norme impugnate possono e debbono essere
condizionati, quando sia anche solamente opportuno, all'osservanza di
prescrizioni idonee ad evitare che la riconsegna trasmodi in effetti
suscettibili di ledere quel proporzionato apprezzamento degli interessi del
suolo e del pascolo di cui si é già detto. Non é nemmeno inutile rilevare che i
provvedimenti di riconsegna debbono essere promossi dai proprietari dei
terreni; in modo che la legge regionale pone in confronto, oltre che
l'interesse pubblico alla protezione del suolo, pure quello privato alla
conservazione della consistenza attuale del singolo fondo.
Anche prima del quinquennio di
durata delle misure eccezionali da essa consentite, se vengono meno i motivi di
ordine economico-sociale che l'hanno determinato, l'assessore potrà disporre la
rioccupazione dei terreni consegnati (art. 5). Pure qui la discrezionalità
sollecitata dalla legge per porre un limite temporale alle riconsegne é
essenzialmente tecnica; e dovrà essere esercitata pur quando sopravvengano
provvedimenti di programmazione generale diretti a rimediare alla situazione
denunciata nel primo articolo della legge. É infatti generico il rinvio ai
motivi di ordine economico- sociale che l'art. 5 predetto ritiene idonei a
ridurre la durata della riconsegna; e perciò esso dà altresì rilievo alle
misure successive alla legge, che siano elaborate in sede di programmazione, e
che, riferendosi comunque alla situazione eccezionale denunziata dalla Regione,
rendano incompatibili quelle che la legge autorizza. La Regione ammette ancora
che l'efficacia dei provvedimenti speciali possa farsi cessare anche quando
possa ritenersi che le situazioni presupposte dalla legge regionale siano
modificate da sopravvenienze tali da rendere opportuna la riattivazione dei
lavori sospesi.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondato il ricorso
proposto il 18 dicembre 1969 dal Commissario dello Stato per la Regione
siciliana avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale il 10 dicembre
1969, recante provvedimenti eccezionali per la riconsegna ai proprietari dei
terreni occupati per rimboschimento, ricadenti nel comprensorio dei Nebrodi.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
febbraio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 18
febbraio 1970.