SENTENZA N. 14
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme
sui licenziamenti individuali, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 maggio
1968 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Lopez Luca e la
ditta Studio tecnico macchine ed attrezzature speciali, iscritta al n. 113 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 222 del 31 agosto 1968;
2) ordinanza emessa il 4 marzo 1969
dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Contesti
Bruna e la ditta Arturo Facchini, iscritta al n. 250 del registro ordinanze
1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 23
luglio 1969.
Visti gli atti di costituzione di
Lopez Luca, di Contesti Bruna e della ditta Studio tecnico, e d'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26
novembre 1969 il Giudice relatore Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Giuseppe Di Stefano,
per Lopez e Contesti, l'avv. Rutilio Sermonti, per la ditta Studio tecnico, ed
il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento civile
vertente tra Lopez Luca e la ditta Studio tecnico macchine ed attrezzature
speciali in persona del suo titolare Kalin Francesco, avente ad oggetto la
richiesta di pagamento dell'indennità di anzianità in favore di esso Lopez,
dimissionario dal posto di apprendista che aveva occupato presso la ditta
suddetta dall'8 novembre 1963 al 18 febbraio 1967, il pretore di Milano, con
ordinanza 16 maggio 1968, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604, a norma del
quale dovrebbero ritenersi esclusi gli apprendisti dal detto beneficio
economico, e ciò in violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Osserva il pretore che il rapporto
di apprendistato, così come é disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25,
sebbene contraddistinto dalla precipua finalità della formazione professionale
del lavoratore, non differirebbe sostanzialmente, per quanto attiene agli
obblighi ed ai diritti dei contraenti, dal rapporto di lavoro ordinario.
Tuttavia, prosegue l'ordinanza, gli apprendisti sarebbero implicitamente
esclusi dalla tutela della legge n. 604 del 1966 sui licenziamenti individuali,
e specificamente dal beneficio della indennità di anzianità di cui all'art. 9
della stessa legge, giacché l'art. 10 successivo prevede che le disposizioni
della legge medesima si applichino nei confronti dei prestatori d'opera
"che rivestono la qualifica di impiegato o di operaio ai sensi dell'art.
2095 del codice civile". Gli apprendisti, oltre ad essere ignorati dalla
disposizione del codice civile ora citata, non potrebbero comunque qualificarsi
né impiegati né operai, costituendo il conseguimento delle qualifiche stesse
soltanto lo scopo cui tenderebbe il rapporto di apprendistato. Con ciò l'art.
10 in esame porrebbe in essere una ingiustificata discriminazione a danno degli
apprendisti, per cui dovrebbe dichiararsene l'illegittimità costituzionale.
L'ordinanza notificata il 28 maggio
1968 e comunicata come per legge, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 31 agosto 1968, n. 222.
Avanti alla Corte costituzionale si
é costituito il Lopez, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Santulli
e Giuseppe Di Stefano, che hanno depositato le deduzioni il 21 giugno 1968.
La difesa del Lopez, insistendo
sulla natura di rapporto di lavoro, sia pure speciale dell'apprendistato,
prospetta gli elementi differenziatori fra "categoria" professionale
e "qualifica" richiamandosi in particolare all'art. 96 delle
disposizioni di attuazione del codice civile, dal quale dovrebbe desumersi che
nell'ampio concetto di categoria professionale sono ricompresi i vari gradi
attraverso cui si articolerebbero le diverse mansioni particolari che
determinano l'appartenenza ad una o all'altra qualifica.
L'apprendistato sarebbe un momento
particolare di una determinata categoria professionale, mirante al
conseguimento di una più elevata qualifica nell'ambito della stessa categoria.
Il termine qualifica sarebbe stato impropriamente usato dalla legge in luogo di
quello di categoria, come sarebbe reso manifesto dall'espresso riferimento
all'art. 2095 del codice civile, ove appunto si parla di categorie e non di
qualifiche, e pertanto l'art. 10 non potrebbe che essere interpretato nel senso
che la legge debba applicarsi a tutti i prestatori d'opera che comunque
rientrino nelle categorie operaia o impiegatizia, indipendentemente dalla
specifica qualifica loro attribuita. Da questa interpretazione, la difesa del
Lopez trae la conclusione che debba dichiararsi infondata la questione
sollevata.
Avanti alla Corte costituzionale si
é anche costituito il Kalin, rappresentato e difeso dagli avvocati prof.
Alfonso Sermonti e Rutilio Sermonti, che hanno depositato le deduzioni l'8
agosto 1968.
La difesa fa proprie le
argomentazioni svolte nell'ordinanza di rinvio per sostenere l'esclusione degli
apprendisti dal beneficio della indennità di anzianità, aggiungendo che, in base
all 'art 2134 del codice civile, sono applicabili agli apprendisti le norme sul
lavoro nell'impresa solo in quanto siano compatibili con la specialità del
rapporto e non siano derogate da disposizioni di legge speciali, quale appunto
l'art. 10 della legge n. 604.
Contesta peraltro la fondatezza
della questione di legittimità osservando che la lamentata diversità di
disciplina troverebbe la sua razionale giustificazione nella profonda diversità
della situazione degli apprendisti da quella degli altri prestatori di lavoro,
diversità che sarebbe legislativamente espressa dall'art. 2 della legge 19
gennaio 1955, n. 25, secondo cui appunto "l'apprendistato é uno speciale
rapporto di lavoro".
Conclude pertanto chiedendo
dichiararsi infondata per motivi opposti a quelli della difesa Lopez la
questione di legittimità come sopra sollevata.
Si é anche costituito il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che ha depositato le deduzioni il 5 agosto 1968.
L'Avvocatura osserva preliminarmente
che, dopo la sentenza
n. 75 del 1968 con cui la Corte costituzionale ha riconosciuto la natura
retributiva dell'indennità di anzianità, per cui essa va corrisposta ogni volta
che vi sia una prestazione lavorativa, dovrebbe ritenersi senz'altro che la
detta indennità competa in ogni caso anche agli apprendisti, i quali appunto
prestano una attività lavorativa retribuita. Onde, secondo la Avvocatura, si prospetterebbe
un difetto sopravvenuto di rilevanza in ordine alla questione sollevata.
Nel merito, l'Avvocatura formula
osservazioni analoghe a quelle sopra esposte per sostenere che nell'art. 10
della legge n. 604 del 1966 il termine "qualifica" sarebbe stato
utilizzato dal legislatore nel significato di "categoria" di
prestatori di lavoro in genere, e non come un esplicito riferimento al possesso
di una determinata qualifica professionale. Al riguardo, inoltre, l'Avvocatura
precisa che nel contesto dell'art. 2095, cui espressamente la norma impugnata
si riferisce, la "categoria" dovrebbe interpretarsi come il risultato
della generalizzazione non solo dei singoli tipi di capacità professionale, ma
anche della posizione giuridica di tutti i lavoratori come tali, la quale si
estenderebbe anche agli apprendisti, che non costituirebbero un "tertium genus" rispetto agli
impiegati o agli operai, essendo titolari pur sempre di un rapporto di lavoro.
Questa interpretazione sarebbe avvalorata dalla ratio dell'art. 10 in esame
che, secondo l'Avvocatura, intenderebbe escludere dai benefici della legge la
sola categoria dei dirigenti e consentirebbe, quindi, l'applicabilità della
legge stessa a tutti gli altri lavoratori, senza riferimento ad una esplicita e
determinata qualifica professionale.
L'Avvocatura conclude pertanto
chiedendo dichiararsi la infondatezza della questione.
Nel corso di analogo procedimento
pendente fra Contesti Bruna e la società in nome collettivo "Arturo
Facchini" di Mario Mandes e C., concernente un rapporto di lavoro svoltosi
dal 19 febbraio 1964 al 31 dicembre 1966, durante il quale l'attrice assumeva
di avere prestato attività di apprendista impiegata presso la detta società, la
Corte di appello di Bologna, su conforme subordinata richiesta dell'appellante
Con-testi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art.
10 della legge n. 604 del 1966 sia per contrasto con l'art. 3, primo comma,
della Costituzione, per motivi in parte coincidenti con quelli esposti
nell'ordinanza di rinvio del pretore di Milano sopra riportati, sia per
contrasto con l'art. 35, primo e secondo comma, della Costituzione.
La Corte d'appello, quanto al primo
punto, osserva che al diritto dell'apprendista all'indennità di anzianità, nel
sistema del diritto obbiettivo vigente, osterebbe soltanto la disposizione
incriminata. Ad escludere il diritto medesimo invero non potrebbe argomentarsi
che il contratto di tirocinio sarebbe sempre a tempo determinato, secondo
quanto disposto dall'art. 7 della legge n. 25 del 1955, e quindi al di fuori
della garanzia dell'indennità, sancita per i soli contratti a tempo
indeterminato dall'art. 2120 del codice civile, poiché il detto art. 7 si
limiterebbe a porre un termine massimo alla durata del rapporto, senza escludere
che esso possa estinguersi prima del termine stesso, così come sarebbe anche
dimostrato dal successivo art. 8, che prevedendo il cumulo di vari periodi di
servizio prestato in qualità di apprendista ai fini del computo della durata
massima del rapporto, supporrebbe che lo stesso possa estinguersi prima del
raggiungimento della durata medesima. Neppure fornirebbe valide ragioni per
l'esclusione l'analogia tra l'art. 19 della legge n. 25 del 1955, secondo cui,
in mancanza di regolare disdetta al termine del periodo di tirocinio,
l'apprendista é mantenuto in servizio con la qualifica conseguita, mentre il
periodo di apprendistato é considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio
del lavoratore, e l'art. 2096 del codice civile che assoggetta ad eguale disciplina
il periodo di prova, ai fini del computo dell'anzianità di servizio, escludendo
però esplicitamente il diritto all'indennità di anzianità nel caso di recesso.
L'analogia delle norme, invero,
tendenti entrambe solo ad assicurare l'unicità del rapporto che si protragga
oltre il termine, non giungerebbe a postulare unicità di disciplina per quanto
riguarda la corresponsione dell'indennità di anzianità, in difetto di una
espressa disposizione analoga a quella di cui all'art. 2096 del codice civile in
relazione all'apprendistato.
Quanto al secondo punto l'ordinanza
afferma, poi, che la lamentata discriminazione in danno degli apprendisti si
porrebbe altresì in contrasto con la garanzia della tutela del lavoro in tutte
le sue forme ed applicazioni e con l'obbligo dello Stato di curare la
formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
L'ordinanza, notificata il 3 giugno
1969, e comunicata come per legge, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 23 luglio 1969, n. 186.
Avanti alla Corte costituzionale si
é costituita la Contesti, rappresentata e difesa dagli avvocati Aurelio Becca e
Giuseppe Di Stefano i quali hanno depositato le deduzioni il 27 giugno 1969.
La difesa rileva che l'indennità in
esame competerebbe all'apprendista in ogni caso di cessazione del rapporto,
trattandosi di un lavoratore vero e proprio, sia pure assistito da particolari
misure legislative, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 25 del 1955, ed
indipendentemente quindi dalla più o meno corretta dizione dell'impugnato art.
10 della legge n. 604 del 1966.
Conclude pertanto chiedendo che la
Corte "voglia risolvere in favore della detta lavoratrice la sollevata
questione di legittimità.
La difesa del Lopez ha depositato
nei termini una memoria illustrativa con cui insiste nelle tesi é conclusioni
già svolte, ribadendo in particolare le argomentazioni in base alle quali, in
virtù dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, il rapporto di
apprendistato dovrebbe considerarsi un vero e proprio rapporto di lavoro.
Anche la difesa della Contesti ha
depositato una memoria, con cui afferma, anzitutto, che la questione di
legittimità in esame sarebbe irrilevante, dovendosi riconoscere che alla
Contesti medesima, apprendista- impiegata presso la ditta Facchini, e pertanto
"prestatrice di lavoro che riveste la qualifica di impiegata" ai
sensi dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966, dovrebbe senz'altro competere
l'indennità di anzianità.
Nel riproporre poi le deduzioni già
svolte la difesa aggiunge che, al fine di intendere il sia pure imperfetto art.
10 impugnato come estensibile anche agli apprendisti, soccorrerebbe l'esigenza
di adeguare in senso evolutivo e conforme allo spirito della Costituzione
l'interpretazione della legge in materia di lavoro. E a tale proposito, la
difesa stessa ritiene utile ricordare, come aspetti della evoluzione
contrattualistica in materia, l'avvenuto riconoscimento della categoria di
lavoratori, così detti "intermedi", e la progressiva unificazione che
si verificherebbe fra le categorie di lavoratori intellettuali e manuali.
Insiste pertanto nelle già
rassegnate conclusioni. Infine ha depositato una memoria anche la difesa della
ditta "Studio tecnico macchine ed attrezzature speciali".
Si insiste ivi anzitutto sulla
interpretazione della norma impugnata così come intesa nell'ordinanza di rinvio
del pretore di Milano, e con riferimento anche alle argomentazioni contenute
nell'ordinanza della Corte d'appello di Bologna, sottolineando gli elementi
letterali e logici che la giustificherebbero, con particolare riguardo, quanto
ai primi, alla "qualifica" di impiegato o operaio richiesta dalla
legge, e quanto ai secondi, alla prevalenza dell'elemento dell'addestramento
nel rapporto di apprendistato, che lo differenzierebbe da ogni altro rapporto
di lavoro.
Obbietta poi che l'eccezione di
irrilevanza sollevata dall'Avvocatura dello Stato sarebbe infondata sia perché
il competente giudice a quo avrebbe esaurientemente motivato al riguardo
attraverso l'interpretazione degli artt. 9 e 10 della legge n. 604 del 1966,
sia perché, comunque, la natura retributiva dell'indennità di anzianità
affermata dalla sentenza
n. 75 del 1968 della Corte costituzionale potrebbe invocarsi solo nella non
dimostrata ipotesi che l'apprendistato dovesse appunto ritenersi un vero e
proprio rapporto di lavoro retribuito, in contrasto con l'elemento prevalente
dell'addestramento professionale, in relazione al quale non sarebbe
configurabile il concetto di differimento della retribuzione, ed anche in
contrasto con l'analogia che dovrebbe ravvisarsi fra l'apprendistato ed il
periodo di prova, anche ai fini del trattamento per la risoluzione del
rapporto.
Ciò posto, la difesa, passando al
merito della sollevata questione di legittimità costituzionale osserva,
essenzialmente, che a causa della specialità del rapporto di apprendistato, con
le particolarità che caratterizzano le rispettive prestazioni del datore di
lavoro e dell'apprendista, la corresponsione di una mercede acquisterebbe
carattere meramente accessorio. Questa profonda diversità di situazione col
rapporto di lavoro ordinario giustificherebbe l'esclusione dell'apprendistato
dal campo di applicazione dell'art. 10 impugnato il che, in conformità della
costante giurisprudenza della Corte, escluderebbe la violazione del principio
di eguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione.
Insiste pertanto nelle già prese
conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Va disposta la riunione, per
dare luogo ad unica decisione, di entrambi i giudizi, dato che i motivi
addotti, in relazione alla stessa disposizione di legge, sono comuni e diretti
a conseguire lo stesso risultato.
2. - Le due ordinanze prospettano la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 604 del 15
luglio. 1966 sui licenziamenti individuali.
Si assume che, col delimitare
l'ambito di applicazione delle norme della legge stessa, (tra cui la norma
sulla indennità di anzianità prevista nel precedente articolo 9) ai prestatori
di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio ai sensi
dell'art. 2095 del codice civile in quanto professionalmente già formati, si
verrebbe implicitamente ad escludere gli apprendisti, nonostante si tratti di
rapporto che non differisce sostanzialmente, per quanto attiene agli obblighi
ed ai diritti dei contraenti, dal rapporto di lavoro ordinario.
Da ciò deriverebbe un contrasto, sia
con il principio generale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione,
sia anche (secondo l'ordinanza della Corte di Bologna) con il principio di
tutela del lavoro e della formazione professionale enunciato nell'art. 35 della
Costituzione.
3. - L'Avvocatura dello Stato
prospetta un dubbio circa la rilevanza della questione in quanto questa Corte
si é pronunciata, con sentenza n. 75 del
27 giugno 1968, nel senso che l'indennità di anzianità ha natura di
retribuzione differita al momento della cessazione del rapporto, quale parte
del compenso dovuto al lavoro prestato. Né deriverebbe, secondo l'Avvocatura,
nel caso in esame, il riconoscimento non più discutibile che l'indennità di
anzianità spetti senz'altro anche agli apprendisti, che prestano un'attività
lavorativa dietro retribuzione.
Ma, dal principio già affermato da
questa Corte con la ricordata sentenza, non discende l'irrilevanza della
questione ora proposta, la quale ha per suo oggetto specifico l'individuare,
per il controllo di legittimità costituzionale dell'art. 10, la natura del
contratto di apprendistato in rapporto all'ordinario contratto di lavoro, ed
agli effetti dell'attribuzione dell'indennità di anzianità: mentre il rilievo
dell'Avvocatura presuppone già risoluta la questione nel senso della completa equiparabilità
dei due contratti.
4. - Le ordinanze di rinvio
prospettano in termini precisi é di dimostrata rilevanza la questione di
incostituzionalità dell'art. 10.
Va, invero, riconosciuto esatto che
la formulazione dell'articolo é tale da escludere un suo riferimento estensivo
ai rapporti di apprendistato.
L'art. 2095 del codice civile, ivi
richiamato, riguarda il rapporto di lavoro ordinario e non l'altro, considerato
e definito speciale sia dall'art. 2134 del codice civile sia dalla legge 19
gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato (art. 2). E le
"qualifiche" che vengono a rivestire i soggetti del rapporto, sono
anch'esse dall'art. 10 riferite direttamente al citato art. 2095.
In base a queste rilevazioni
d'ordine esegetico e sistematico, accompagnate da considerazioni sulla speciale
natura del rapporto di apprendistato, notevole parte della giurisprudenza e
della dottrina ha ritenuto di escludere il rapporto stesso dal novero dei
rapporti in ordine ai quali sia assicurato il diritto alla indennità di
anzianità in caso di risoluzione.
Ciò premesso, la Corte, chiamata a
decidere sulla legittimità costituzionale di tale esclusione, osserva che
questa pone l'apprendista, irrazionalmente, in situazione di inferiorità e di
disuguaglianza.
Infatti, non varrebbe sostenere, che
il contratto di apprendistato abbia natura di contratto a termine, per
sottrarlo alla conseguenza del conseguimento della indennità di anzianità in
caso di risoluzione, dovuta solo per i rapporti a tempo indeterminato (art.
2120 cod. civ.: art. 1 legge n. 604 del 1966).
Il termine di durata massima del
periodo di apprendistato é stabilito dall'art. 7 della legge n. 25 del 1955,
come già dall'art. 2130 del codice civile, a tutela dell'apprendista, per
evitare il protrarsi, oltre i limiti di ragione, di una situazione intermedia:
salvo, verificandosi le condizioni di cui all'art. 19 della legge ora citata,
che richiama appunto l'art. 2118 del codice civile sul recesso dal contratto a
tempo indeterminato, il successivo passaggio dall'apprendistato ad un ordinario
rapporto di lavoro.
D'altra parte, é ora la legge 15
aprile 1962, n. 230, che, nello stabilire la disciplina del contratto di lavoro
a tempo determinato, lo circoscrive a speciale ipotesi al cui elenco (art. 1)
il contratto di apprendistato é assolutamente estraneo.
Tanto meno varrebbe equiparare il
contratto in esame a quello in prova, per giustificare, costituzionalmente,
l'inapplicabilità della indennità di anzianità.
L'assunzione in prova (art. 2096
cod. civ.) é contratto diverso da quello di apprendistato, il quale può,
soltanto per tempo limitatissimo e per volontà delle parti, essere preceduto da
un periodo di prova (art. 9 legge n. 25 del 1955).
La prova ha una funzione di conferma
di qualificazioni tecniche che si presuppongono già formalmente acquisite,
mentre l'apprendistato ha per funzione la loro acquisizione.
Dato ciò, va considerato se il
rapporto di apprendistato sia assimilabile all'ordinario rapporto di lavoro.
La Corte ritiene di dare risposta
affermativa.
La legge 19 gennaio 1955, n. 25,
sulla disciplina dell'apprendistato, e il relativo regolamento di esecuzione
(D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1618) costituiscono, in confronto al precedente
R.D.L. n. 1906 del 21 settembre 1938 sulla stessa disciplina, una maggiore
puntualizzazione in senso evolutivo della natura dell'istituto.
L'apprendistato é definito
"rapporto di lavoro" sia pure speciale, che intercorre tra
l'apprendista e l'imprenditore che "ne utilizza l'opera" (art. 2
della legge) inserendolo, quindi, nel ciclo produttivo. Da parte
dell'apprendista, sussiste l'obbligo di collaborazione mediante
"prestazione d'opera" nonché subordinazione, nel rispetto dell'orario
di lavoro (artt. 10 e 12). L'assunzione degli apprendisti, che deve avvenire
tramite l'ufficio di collocamento (art. 3), comporta, da parte del datore di
lavoro, l'obbligo della retribuzione, ossia del corrispettivo, della
collaborazione, anche durante l'annuale periodo di ferie (art. 11 lettere c ed
e), nonché l'applicazione delle norme sulla previdenza ed assistenza sociale,
compresi gli assegni familiari (artt. 15 e 21 modificati dalla legge 8 luglio
1956,. n. 706).
La specialità del rapporto é data
dal fatto che il periodo di tirocinio deve essere dall'imprenditore utilizzato
anche per impartire o far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario
affinché diventi lavoratore qualificato (art. 2). É questa una causa del
contratto che non si sovrappone all'altra riguardante la prestazione di lavoro,
tanto da assorbirla. Si tratta di un rapporto complesso, costituito da elementi
che, componendosi, non perdono la loro individualità.
Né consegue che la privazione per
l'apprendista del diritto di conseguire "in ogni caso", alla pari
degli altri lavoratori, l'indennità di anzianità di cui all'art. 9 della legge
sui licenziamenti individuali (per effetto della omissione nel successivo art.
10) crea una situazione di trattamento differenziato cui non corrisponde una
diversità di situazione di fatto e di diritto nei soggetti destinatari della
norma.
Ciò con palese violazione dell'art.
3 della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (contenente
norme sui licenziamenti individuali) nella parte in cui non comprende gli
apprendisti tra i beneficiari della indennità dovuta ai sensi dell'art. 9 della
stessa legge.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29
gennaio 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 4
febbraio 1970.