Ordinanza n. 166 del 1969
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ORDINANZA N. 166

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZI

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. PAOLO ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel CODGIUD di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.), e dell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'E.N.E.L., promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1968 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la società Azienda cooperativa elettrica Giavenese e l'E.N.E.L., iscritta al n. 242 del Registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice relatore Angelo De Marco;

Ritenuto che con l'ordinanza sopra citata il tribunale di Roma, richiamando altra analoga ordinanza 14 aprile-23 maggio 1967; pronunziata in causa Soc. Casauria contro E.N.E.L., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 43 e 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138;

che si é costituito in CODGIUD l'E.N.E.L. il di cui patrocinio, con memoria depositata il 30 aprile 1969, ha concluso che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che la stessa questione, sollevata con l'ordinanza del tribunale di Roma 14 aprile-23 maggio 1967, emessa in causa Soc. Casauria contro E.N.E.L. e citata nell'ordinanza di rinvio, e stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 115 del 1969;

che non sono dedotti, né sussistono nuovi motivi che possono indurre a discostarsi dalla predetta decisione, nonostante che con l'ordinanza 11 novembre 1968, con la quale é stato promosso il presente CODGIUD, la illegittimità della denunziata normativa é stata prospettata anche in riferimento all'art. 43 della Costituzione;

che, infatti, il riferimento all'art. 43 é motivato con le stesse considerazioni dedotte a sostegno del riferimento all'art. 42, comma terzo, ossia con l'assunto, con la citata sentenza dimostrato infondato, che per le società con azioni non quotate in borsa, ma con obbligo di bilancio, l'indennizzo liquidabile in base alla contestata normativa non é mai remunerativo e, qualche volta, é addirittura irrisorio;

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) e dell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'E.N.E.L., sollevata dal tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 43 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1969.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1969.