Sentenza n. 153 del 1969
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SENTENZA N. 153

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 36, comma nono, del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941 per i dipendenti delle Casse di risparmio, dei Monti di credito su pegno di prima categoria e degli enti equiparati, nel testo modificato dall'art. 14 della Convenzione collettiva 14 ottobre 1953, promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1968 dal pretore di Mantova nel procedimento penale a carico di Mirandola Domenico, iscritta al n. 174 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

 

Ritenuto in fatto

 

Con verbale n. 574 del 3 aprile 1968 l'Ispettorato del lavoro di Mantova ha elevato contravvenzione a carico dell'avv. Domenico Mirandola, nella sua qualità di Presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno "per avere fatto eseguire a n. 12 dipendenti occupati nella sede di Mantova, in periodi e per lavori non inerenti alle operazioni di chiusura dei conti, ore di lavoro straordinario, senza darne comunicazione né preventiva né successiva alla rappresentanza del personale"; e ciò in violazione dell'art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1941 per il personale dipendente da Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati, modificato dall'art. 14 della Convenzione collettiva 14 ottobre 1953, resa obbligatoria erga omnes dall'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, e con la conseguente applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741.

Il pretore di Mantova, iniziato il procedimento penale contro l'imputato, ha rilevato in particolare che era stata violata la norma di cui al nono comma dell'art. 36 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro, nel testo modificato dalla citata Convenzione collettiva, e secondo la quale "per il lavoro straordinario di qualsiasi natura, escluso quello inerente alle chiusure periodiche dei conti, deve essere fatta dagli Istituti preventiva segnalazione alla rappresentanza del personale".

Ma nel contempo ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. n. 912 del 1962 nella parte in cui ha reso obbligatorio erga omnes il surriportato comma, per le ragioni poste a base della sentenza n. 26 del 1967 della Corte costituzionale con cui era stata decisa altra fattispecie sostanzialmente identica.

E con ordinanza del 23 maggio 1968 ha sollevato d'ufficio la questione.

L'ordinanza é stata notificata all'imputato il 30 maggio 1968, al pubblico ministero il 28 giugno 1968 e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 29 maggio 1968; é stata comunicata ai Presidenti delle due Camere il 27 maggio 1968 ed é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 28 settembre 1968.

Davanti a questa Corte non si é costituita alcuna delle parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. E la causa é stata trattata in camera di consiglio il 10 dicembre 1969.

 

Considerato in diritto

 

1. - Nell'ordinanza di rimessione del 23 maggio 1968 del pretore di Mantova non sono espressamente indicate le disposizioni della Costituzione che si ritengono violate, ma dalla motivazione per relationem può dedursi con sicurezza che la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nei termini sopra precisati, é sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

2. - La questione é sostanzialmente identica a quella già sottoposta all'esame di questa Corte, con ordinanza del 10 marzo 1965, dalla Corte suprema di cassazione e decisa con sentenza n. 26 del 9 marzo 1967. In quella occasione, in relazione agli artt. 1 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nella parte in cui rendeva obbligatorio erga omnes il comma nono dell'art. 41 del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di credito 1 agosto 1955; e quest'ultima norma disponeva che "il lavoro straordinario di qualsiasi natura, escluso quello inerente alle chiusure periodiche dei conti, dovrà essere previamente segnalato dalle aziende alle organizzazioni sindacali dei lavoratori". E con l'ordinanza di rimessione di cui si tratta é denunciata, in relazione ed in riferimento alle stesse norme e disposizioni, l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il comma nono dell'art. 36 del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941 per i dipendenti delle Casse di risparmio, dei Monti di credito su pegno di prima categoria e degli enti equiparati, il quale dispone che "per il lavoro straordinario di qualsiasi natura, escluso quello inerente alle chiusure periodiche dei conti, deve essere fatta dagli Istituti preventiva segnalazione alla rappresentanza del personale".

La differenza riscontrabile tra i due testi, e cioè che il lavoro straordinario deve essere segnalato in un caso "alle organizzazioni sindacali dei lavoratori" e nell'altro "alla rappresentanza del personale", non incide sulla identità della questione perché la norma nei due casi é posta per la eguale tutela dello stesso interesse.

Ricorrono quindi le condizioni perché in conformità alla precedente sentenza, analoga pronuncia di incostituzionalità debba emettersi nei confronti della norma denunciata dal pretore di Mantova.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 912, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 36, comma nono, del contratto collettivo nazionale 28 febbraio 1941 per i dipendenti delle Casse di risparmio, dei Monti di credito su pegno di prima categoria e degli enti equiparati, nel testo modificato dall'art. 14 della Convenzione collettiva 14 ottobre 1953.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1969.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1969.