SENTENZA N. 70
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n.
1475, e n. 1490, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1967 dal tribunale
di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Boscarelli Nicola e l'Opera per
la valorizzazione della Sila, iscritta al n. 185 del Registro ordinanze 1967 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre
1967.
Visti gli atti di costituzione degli
eredi Boscarelli e dell'Opera per la valorizzazione della Sila;
udita nell'udienza pubblica del 26
febbraio 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per
gli eredi Boscarelli ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco
Agrò, per l'Opera Sila.
Ritenuto in fatto
In attuazione della legge 12 maggio
1950, n. 230 (legge Sila), con decreti presidenziali del 24 dicembre 1951, nn.
1475 e 1490, venivano espropriati in danno di Boscarelli Nicola ettari
374.01.90 di terreni, di cui ettari 313.04.07 in territorio del Comune di
Bisignano ed ettari 60.97.20 in Comune di Santa Sofia d'Epiro.
Con due distinti atti di citazione,
il Boscarelli conveniva davanti il tribunale di Cosenza l'Opera valorizzazione
Sila chiedendone la condanna alla restituzione dei terreni, ovvero al pagamento
del controvalore, previa dichiarazione di illegittimità costituzionale dei
menzionati provvedimenti presidenziali in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione, in quanto i piani particolareggiati di espropriazione erano stati
formulati in base agli elementi del nuovo catasto in formazione entrato in
funzione il 1 agosto 1955, e non già in base al catasto vigente alla data del
15 novembre 1949. E poiché secondo i dati risultanti da quest'ultimo l'intera
proprietà del Boscarelli ammontava ad ettari 666.40.01, con la espropriazione
di ettari 374.01.90, si sarebbe inciso sulla quota intangibile di ettari 300.
L'Opera Sila contestava l'assunto
dell'attore, ponendo in evidenza che con i ripetuti decreti non era stata
intaccata la quota intangibile.
Riuniti i due procedimenti, il
tribunale con ordinanza del 21 novembre 1962, sottoponeva a questa Corte la
questione di legittimità costituzionale nei termini prospettati dal Boscarelli.
Nel giudizio si costituivano gli eredi del Boscarelli, deceduto il 5 dicembre
1952, e l'Opera valorizzazione Sua. Interveniva anche il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Con provvedimento del 12 dicembre
1963,
Il tribunale procedeva all'accertamento
della consistenza dei terreni alla data sopraindicata - sia della consistenza
risultante dai dati del catasto, sia di quella effettiva, discordante dalla
prima -, e, con ordinanza del 7 giugno 1967, rimetteva nuovamente gli atti a
questa Corte, rilevando che, tenuti presenti i dati catastali, in base ai quali
la proprietà é di ettari 671.04.83, sarebbe stata intaccata la quota
intangibile dei
Per le medesime ragioni addotte
dalla ordinanza, gli eredi Boscarelli ribadiscono che é stata intaccata la
quota dei
L'Opera valorizzazione Sila, invece,
rileva che questa Corte con l'ordinanza sopraindicata con la quale ha richiesto
gli accertamenti, si é riferita alla consistenza effettiva dei terreni, e non a
quella risultante dal catasto. E poiché la proprietà Boscarelli é risultata,
secondo la relazione del consulente tecnico, della estensione di ettari
896.04.83, dopo l'espropriazione di ettari 368.16.20, sono residuati 530.68.86
ettari a libera disponibilità dei proprietari. Per altro la quota intangibile
di ettari 300 non é stata intaccata neppure facendo riferimento ai 671.04.83
ettari risultanti dai libri catastali. Infatti, a seguito di rettifica operata
a norma della legge 15 marzo 1956, n. 156, per il pagamento delle indennità, i
terreni espropriati sono stati ridotti ad ettari 368.16.20, e sono residuati
perciò ettari 302.98.63 e cioè più della quota intangibile. Pertanto la
questione di illegittimità sarebbe infondata.
Ad eguale conclusione é pervenuta
anche l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha addotto le stesse
suindicate ragioni.
Con memoria del 13 febbraio 1969, la
difesa dei Boscarelli insiste nella tesi che si debba tenere conto soltanto dei
dati risultanti dal catasto, assumendo che i decreti di espropriazione
sarebbero illegittimi se fossero fondati su dati diversi. Per dimostrare ciò,
la difesa stessa esamina in quale modo e sulla base di quali principi, il
Governo delegato, possa decidere, caso per caso, se e quanta area sia da
espropriare, dopo avere lasciato al proprietario la quota dei
Se le suesposte considerazioni non
fossero esatte, si dovrebbe sollevare - sempre secondo la difesa dei Boscarelli
- la questione di legittimità costituzionale della legge 12 maggio 1950, n.
230, sotto i seguenti, distinti profili:
1) contrasto degli artt. 2, 3 e 5
con gli artt. 76 e 77 della Costituzione;
2) contrasto della intera legge con
gli artt. 3 e 42 della Costituzione, per il differente trattamento fra la
pubblica amministrazione che, per il pagamento delle indennità, si avvale dei
dati catastali ed il privato per il quale tali dati non hanno rilievo;
3) violazione degli artt. 3 e 42
della Costituzione, con riferimento anche agli artt. 24, 25 e 27;
4) violazione dell'art. 81 della
Costituzione, per mancanza di copertura della spesa per gli anni successivi
all'esercizio 1949-1950.
Considerato in diritto
1. -
2. - A seguito degli accertamenti
peritali, che il tribunale di Cosenza ha disposto in esecuzione dell'ordinanza
n. 173 del 12 dicembre 1963, con la quale questa Corte richiedeva che si
stabilisse quale era - alla data del 15 novembre 1949 - la consistenza
effettiva della proprietà terriera di Nicola Boscarelli, é risultata una
notevole differenza fra la estensione reale di ettari 896.85.06 e quella
ricavabile dai dati catastali di ettari 671.04.83, ond'é che, al fine di
risolvere la questione di legittimità dei decreti espropriativi e di vedere se
é stata dagli stessi intaccata la quota intangibile di trecento ettari, occorre
decidere di quali dati - a termini dell'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n.
230 - si debba tenere conto: se di quelli veri rilevati dalla misurazione
diretta, oppure di quelli non esatti (per mancato aggiornamento oppure per
errore) indicati dal catasto. Il tribunale di Cosenza ha ritenuto che occorre
seguire i dati catastali "in conformità della costante opinione espressa
dalla Corte costituzionale" come si legge nella ordinanza di rimessione
del 7 giugno 1967, con la quale ha riproposto la questione di legittimità
costituzionale dei decreti espropriativi.
Ai fini di siffatta indagine,
Per la legge Sila, dunque, l'unico
elemento essenziale - oltre il requisito della possibilità di trasformazione
agraria - é quello della estensione della proprietà terriera che superi la
quota intangibile dei
3. - Non ha pregio la tesi sostenuta
dalla difesa delle parti private che - anche agli effetti della legge Sila - le
risultanze catastali sarebbero determinati, costituendo esse i principi
direttivi ed i criteri, che la legge delegante implicitamente dà al Governo per
la determinazione delle proprietà espropriabili. Ed invero, anche se questa
affermazione fosse esatta in via di fatto, non potrebbe di certo derivarne la
conseguenza che, una volta accertato l'errore delle risultanze catastali,
queste debbono ciononostante costituire la base dei decreti espropriativi,
perché sarebbe antigiuridico anteporre - alla realtà - l'errore. Per altro sta
di fatto che la norma di legge, la quale statuisce che trecento ettari di
terreno rimangono al proprietario ed il rimanente é soggetto ad espropriazione,
rappresenta, di per se stessa, un quadro completo dell'ambito nel quale debbono
agire i decreti delegati. E, per quel che riguarda la quantità di terreno
espropriabile, i criteri direttivi si traggono da numerosi elementi posti in
essere dalla legge, quali la suscettibilità dei terreni alla trasformazione
agraria, il computo di altre terre appartenenti allo stesso proprietario, la
formazione della proprietà contadina, la colonizzazione ed altri elementi
relativi alla riforma fondiaria.
4. - Risultando pertanto che, sulla
intera proprietà di ettari 896.85.06, sono stati espropriati ettari 374.01.80,
come risulta dai decreti impugnati (oppure ettari 368.16.20, come in definitiva
é risultato per rettifica eseguita a termini dell'art. 5 della legge 15 marzo
1956, n. 156) non può certamente affermarsi che sia stata intaccata la quota
intangibile dei trecento ettari. Dal che deriva la infondatezza della questione
sollevata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1951, nn. 1475 e 1490, proposta dal tribunale di Cosenza in relazione
agli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed in riferimento agli
artt. 76 e 77 della Costituzione con ordinanze del 21 novembre 1962 e del 7
giugno 1967.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI - Angelo
DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 9
aprile 1969.