SENTENZA N. 68
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 2068, secondo comma, del Codice civile, promosso con
ordinanza emessa il 29 gennaio 1968 dal pretore di Brindisi nel procedimento
civile vertente tra Cipolla Maria e Fanelli Luigi, iscritta al n. 39 del
Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 102 del 20 aprile 1968.
Udita nella camera di consiglio del
30 gennaio 1969 la relazione del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto in fatto
Con citazione del 21 settembre 1967,
proposta col rito speciale delle controversie individuali di lavoro, Maria
Cipolla conveniva in giudizio davanti al pretore di Brindisi Luigi Fanelli e,
premesso di aver lavorato alle sue dipendenze quale domestica dal 10 maggio
1966 (data questa successivamente corretta in quella del 10 maggio 1963) al 23
luglio 1967, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento in di lei favore
della somma di lire 295.369 per retribuzioni ed indennità non percepite.
Il Fanelli contestava
l'ammissibilità e la fondatezza delle domande dell'attrice, deducendo
preliminarmente che le stesse sarebbero state irritualmente proposte in
violazione degli articoli 429 e 2068 del Codice civile e che esso convenuto
sarebbe privo di legitimatio ad causam,
ed assumendo nel merito che, avendo
Successivamente i procuratori delle
parti chiedevano d'accordo che, a sensi dell'art. 446 del Codice di procedura
civile, venisse disposto il passaggio dal rito speciale al rito ordinario e si
desse corso all'attività istruttoria.
Il pretore, con ordinanza fuori
udienza del 29 gennaio 1968, dichiarava preliminarmente di non ritenere di
aderire alla richiesta del mutamento del rito avanzata dai procuratori.
Premesso che l'art. 2068, comma
secondo, sottrae espressamente alla disciplina del contratto collettivo i
rapporti di lavoro concernenti prestazioni a carattere domestico, con la
conseguente inapplicabilità del rito speciale alle controversie derivanti da
quei rapporti, assumeva che codesta limitazione non troverebbe alcun fondamento
nel sistema costituzionale vigente e sarebbe stata sicuramente eliminata dalla
solenne proclamazione della libertà sindacale di cui all'art. 39 della
Costituzione.
L'art. 2 della legge n. 339 del
1958, inoltre, prevedendo che dell'avviamento al lavoro del personale
domestico, possono occuparsi le associazioni di categoria a carattere
nazionale, costituirebbe una conferma, e della possibilità di costituzione di
associazioni sindacali anche nell'ambito dei rapporti di lavoro domestico, e
della conseguente possibilità di stipula di contratti collettivi.
Infine, il divieto contenuto nel
secondo comma del citato art. 2068, oltre che con l'art. 39, contrasterebbe con
il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione: tale
divieto, infatti, determinerebbe una discriminazione non giustificata tra
categorie di prestatori di opera, escludendo, in particolare, i prestatori di
lavoro domestico dal rito speciale previsto per le controversie individuali di
lavoro.
Conseguentemente il pretore
sollevava, d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
2068, comma secondo, del Codice civile in riferimento agli artt. 3 e 39 della
Costituzione.
L'ordinanza, ritualmente notificata
e comunicata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 20 aprile
1968.
Nel giudizio davanti alla Corte non
si é costituita nessuna delle parti private e non ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei Ministri. La causa viene, pertanto, decisa in
camera di consiglio.
Considerato in diritto
1. - Il pretore di Brindisi,
chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di passaggio dal rito speciale previsto
per le controversie individuali di lavoro a quello ordinario, avanzata
concordemente dai procuratori delle parti in causa, ha, con sufficiente
motivazione, giudicato pregiudiziale la risoluzione della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, del Codice civile, in
riferimento agli artt. 3 e 39, della Costituzione. L'applicabilità alla specie
dell'art. 446 del Codice di procedura civile, infatti, presuppone che il
rapporto di lavoro domestico rientri tra i "rapporti di lavoro e di
impiego che sono o possono essere disciplinati da contratti collettivi o da
norme equiparate" e che, quindi, la relativa controversia rientri tra
quelle individuali di lavoro, per le quali, a sensi dell'art. 429 dello stesso
Codice, deve essere seguito il rito speciale. Conseguentemente, si appalesa
necessario porre e decidere la anzidetta questione di legittimità
costituzionale.
2. -
Con quella sentenza si é affermato
che con l'art. 2068, comma secondo, il legislatore "si rivolge alle
associazioni sindacali, dotate di autonomia collettiva con efficacia generale,
e vieta alle stesse che si possano servire dello strumento, sia pure ad esse
connaturale, del contratto collettivo, e però non detta alcuna disposizione
destinata ad operare direttamente nei confronti dei consociati". E si é
ritenuto di dover constatare "la mancata attuazione dell'art. 39, ultimo
comma, della Costituzione e l'assenza e di sindacati registrati e di contratti
collettivi, con efficacia generale, posti in essere a sensi di quella
disposizione".
Non si é per altro escluso che
nell'art. 39, considerato nella sua interezza, risieda la garanzia
costituzionale anche per l'autonomia collettiva delle associazioni sindacali
operanti secondo le norme ed i principi di diritto privato.
3. - Con l'ordinanza di rimessione,
come si é sopra ricordato, la detta questione di legittimità costituzionale é
stata prospettata in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione.
Il divieto, contenuto nell'art.
2068, comma secondo, in primo luogo urterebbe - secondo il pretore di Brindisi
- contro il principio di eguaglianza, perché "pone una discriminazione non
giustificata tra prestatori d'opera, escludendo - in caso di tutela
giurisdizionale dei diritti derivanti dai rapporti di lavoro - la categoria
degli addetti ai servizi domestici dal rito del lavoro, che gli artt. 445 e 446
del Codice di procedura civile qualificano "speciale", attese le
notevoli particolarità del procedimento e del trattamento tributario".
La questione, proposta in codesti
termini, appare fondata.
Anche se a proposito del tipico e
caratteristico modo di essere del rapporto di lavoro subordinato, e cioè del
lavoro nella impresa, esistono segni, anche recenti, dell'intervento
legislativo dello Stato, risultano, del pari concretamente, elementi e indizi
nel senso sopra rassegnato nel campo del lavoro domestico. L'esistenza di una
disciplina legislativa, risultante dalle norme del Codice civile e soprattutto
da quelle della legge 2 aprile 1958, n. 339, denuncia e conferma l'orientamento
diretto a sostituire o integrare l'autonomia privata in materia di lavoro
domestico, ma nel contempo non esclude e addirittura prospetta come eventuale e
possibile l'autonomia collettiva, di diritto privato, nella stessa materia. In
particolare, la legge n. 339 del 1958 prevede, per i lavoratori domestici,
"associazioni di categoria a carattere nazionale" (art. 2, comma
secondo) e "associazioni sindacali di categoria" (articoli 11, comma
secondo, e 12, comma secondo), e per i datori di lavoro (domestico),
"associazioni rappresentative delle famiglie" (art. 11, comma
secondo), (anche se, nel successivo art. 12, la detta parte é espressa da
"persone aventi personale domestico alle proprie dipendenze").
Questi sono, come si é detto,
elementi o indizi della già rilevata tendenza, che consentono, anche allo
Stato, di considerare i lavoratori domestici come una categoria professionale, nei
cui confronti, pur nell'attuale mancanza di associazioni sindacali tipicamente
portatrici degli interessi della contrapposta categoria, non può negarsi il
ricorso all'autodisciplina collettiva.
Non esistono, in atto, contratti
collettivi per lo specifico settore del lavoro domestico, ma, nonostante le
difficoltà obiettive, se ne stanno costituendo i presupposti, di modo che
appare logica e prevedibile la possibilità che i rapporti di lavoro concernenti
prestazioni di carattere domestico vengano disciplinati da contratti
collettivi, con la conseguenziale rilevanza delle relative controversie, a
sensi e per gli effetti di cui all'art. 429, n. 1, del Codice di procedura
civile.
E ciò, ad avviso della Corte, é
sufficiente perché la limitazione posta dall'art. 2068, comma secondo, valutata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, si risolva in un trattamento
della categoria dei lavoratori domestici, differenziato nei confronti degli
altri lavoratori subordinati e privo di una razionale e adeguata giustificazione.
4. - La riconosciuta fondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione esime
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, del Codice civile nella parte in
cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i
rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 27 marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 9
aprile 1969.