ORDINANZA N. 58
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 398, primo (rectius
terzo) comma, in relazione all'art. 231, secondo (rectius primo) comma, del Codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 15 marzo 1968 dal pretore di Desio nel procedimento penale
a carico di Tagliabue Gaetano, iscritta al n. 71 del Registro ordinanze 1968 e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968;
Udita nella camera di consiglio del
27 febbraio 1969 la relazione del Giudice Ercole Rocchetti;
Ritenuto in fatto che, con
l'ordinanza di cui sopra, é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale
dei citati articoli del Codice di procedura penale perché dal loro combinato
disposto deriva che, nei procedimenti con istruzione sommaria di competenza del
pretore, l'imputato può essere tratto a giudizio anche se non sia stato
previamente interrogato, il che, secondo il giudice a quo, contrasterebbe con
l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, che assicura all'imputato il
diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento;
dato atto che la parte privata non
si é costituita, né é intervenuto in causa il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Considerato che, con sentenza n. 46 del 12 aprile 1967, la medesima questione di
legittimità costituzionale é stata dichiarata non fondata e che essa,
riproposta successivamente, é stata dichiarata manifestamente infondata dalla
Corte con le ordinanze nn. 4 e 70 del 1968, in mancanza di nuovi Validi motivi
che indussero a riesaminare il precedente giudicato;
Considerato altresì che i principi
enunciati nella richiamata decisione della Corte devono essere riaffermati, non
essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario;
Visti gli artt. 26, secondo comma,
della legge n. 87, del 1953, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, terzo comma, in
relazione all'art. 231, primo comma, del Codice di procedura penale, sollevata
con l'ordinanza del pretore di Desio in riferimento all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione.
Così deciso
in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 21 marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 28
marzo 1969.