Sentenza n. 41 del 1969
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SENTENZA N. 41

ANNO 1969

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 (recte: 18) della legge 26 novembre 1955, n. 1177, recante provvedimenti straordinari per la Calabria, promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1964 della Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di Prato nel ricorso della Società Cooperativa Industria Tessile contro l'Ufficio delle imposte di Prato, iscritta al n. 103 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1967.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione dell'Amministrazione finanziaria;

udita nell'udienza pubblica del 6 novembre 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Amministrazione finanziaria dello Stato.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza del 14 ottobre 1964, la Commissione distrettuale delle imposte dirette ed indirette di Prato, che doveva decidere il ricorso della Società Cooperativa Industria Tessile contro l'Ufficio delle imposte di Prato, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, nella parte in cui dispone che l'addizionale pro Calabria si riscuote con ruoli esattoriali. Siffatto sistema di riscossione fa sì che per l'imposta sulle società, corrisposta mediante versamento diretto in tesoreria a seguito di dichiarazione del contribuente, l'addizionale non si applica, mentre - a termini del secondo comma dell'art. 168 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645 - le somme non versate, le maggiori somme risultanti dall'accertamento dell'ufficio e le relative soprattasse sono iscritte nei ruoli suppletivi, e sottoposte pertanto al pagamento dell'addizionale pro Calabria. Secondo l'ordinanza di rimessione, si verrebbe a creare una ingiusta disparità di trattamento fra eguali contribuenti, per redditi eguali, in violazione dell'art. 53 della Costituzione.

L'ordinanza é stata notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1967.

Nel giudizio davanti alla Corte si é costituita l'Amministrazione delle finanze ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che sia dichiarata non fondata la proposta questione.

 

Considerato in diritto

 

Con la sentenza n. 10 del 30 gennaio 1969 questa Corte ha affermato che le Commissioni per i tributi erariali, sia distrettuali che provinciali, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. La disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento di tali commissioni, ed in modo speciale la circostanza che, dopo che in sede amministrativa si é proceduto all'accertamento in contraddittorio del debito di imposta, la tutela giurisdizionale del contribuente é affidata all'autorità giudiziaria, convincono che le suindicate Commissioni tributarie non hanno natura giurisdizionale.

In mancanza di siffatto requisito le stesse Commissioni non sono legittimate a sollevare davanti a questa Corte questioni di legittimità costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sollevata con ordinanza del 14 ottobre 1964 dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette ed indirette di Prato.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 1969.

Aldo SANDULLI  -  Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE 

 

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1969.