SENTENZA N. 41
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 1 (recte:
18) della legge 26 novembre 1955, n. 1177, recante provvedimenti straordinari
per
Visto l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione dell'Amministrazione
finanziaria;
udita nell'udienza pubblica del 6
novembre 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per
l'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 14 ottobre 1964,
L'ordinanza é stata notificata,
comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8
luglio 1967.
Nel giudizio davanti alla Corte si é
costituita l'Amministrazione delle finanze ed é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello
Stato, la quale ha chiesto che sia dichiarata non fondata la proposta questione.
Considerato in diritto
Con la sentenza n. 10 del 30 gennaio 1969 questa Corte ha affermato che le
Commissioni per i tributi erariali, sia distrettuali che provinciali, hanno
natura amministrativa e non giurisdizionale. La disciplina relativa alla
composizione, ai poteri ed al funzionamento di tali commissioni, ed in modo
speciale la circostanza che, dopo che in sede amministrativa si é proceduto
all'accertamento in contraddittorio del debito di imposta, la tutela
giurisdizionale del contribuente é affidata all'autorità giudiziaria,
convincono che le suindicate Commissioni tributarie non hanno natura
giurisdizionale.
In mancanza di siffatto requisito le
stesse Commissioni non sono legittimate a sollevare davanti a questa Corte
questioni di legittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177,
sollevata con ordinanza del 14 ottobre 1964 dalla Commissione distrettuale
delle imposte dirette ed indirette di Prato.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
marzo 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 21
marzo 1969.