SENTENZA N. 23
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI,
Presidente
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 91 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la
legge del registro, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1966 dal
tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra il fallimento di Rossi
Giuseppe e Marchesi Roberto ed altro, iscritta al n. 60 del Registro ordinanze
1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22
aprile 1967.
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione del fallimento Rossi;
udita nell'udienza pubblica del 20
novembre 1968 la relazione del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Pietro Rescigno, per il
fallimento Rossi, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano
Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione del 2 febbraio
1966 il curatore del fallimento dell'imprenditore edile Giuseppe Rossi
conveniva in giudizio davanti al tribunale di Milano, Roberto Marchesi.
Esponeva che, essendo insorti contrasti in ordine all'esecuzione di lavori
commessigli in appalto dal Marchesi, le parti avevano convenuto con atto del 27
settembre 1963 di risolvere il precedente contratto e di affidare ad un
collegio misto, di tecnici e legali, il compito di porre fine alle
controversie, determinando le rispettive ragioni, e che il collegio, con atto
dell'11 aprile 1964, aveva determinato in lire 92 milioni l'importo dovuto al
Rossi, stabilendo altresì le modalità di pagamento. Ed assumendo che il
Marchesi si era rifiutato di adempiere, chiedeva la condanna del convenuto al
pagamento della somma come sopra determinata.
Il procedimento, su istanza di
parte, veniva riunito ad altro già pendente davanti allo stesso tribunale e
promosso dal Marchesi nei confronti del Rossi al fine di ottenere la
risoluzione del contratto di appalto e la condanna del convenuto al
risarcimento del danno. In tale procedimento aveva spiegato intervento
In corso di istruttoria, con memoria
del 20 aprile 1966, la difesa della curatela tenuta a mettere in regola i
sopradetti due atti agli effetti della legge di registro e a provvedere, a
norma dell'art. 91 della legge di registro (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269), al
pagamento del tributo contemporaneamente alla registrazione, sollevava
questione di legittimità costituzionale del citato art.
Con ordinanza del 10 novembre 1966
il tribunale di Milano riteneva pregiudiziale la decisione in ordine alla
sollevata questione, perché, ai fini della pronuncia definitiva sul merito, non
si sarebbe potuto prescindere dal prendere in esame i due ripetuti atti, che,
per altro, non erano stati registrati. E riteneva altresì non manifestamente
infondata la questione.
Premesso che per la legge di registro
il sorgere dell'obbligazione tributaria é determinato dall'esistenza dell'atto
idoneo al trasferimento di un bene o alla nascita di un'obbligazione, dal
disposto dell'art. 91 della legge di registro, che prevede il meccanismo di
riscossione dell'imposta di registro, nonché dell'art. 106 della stessa legge
secondo cui "gli atti soggetti registrazione e non registrati non possono
farsi valere in giudizio fino a tanto che non siano stati registrati",
discende - ad avviso del tribunale - che, in caso di sopravvenuto fallimento di
uno dei soggetti in capo ai quali il debito d'imposta é già sorto,
l'amministrazione finanziaria dello Stato é posta "in una indiscutibile
situazione di privilegio rispetto a tutti gli altri creditori del fallimento",
in quanto il credito viene sottratto all'eventuale falcidia fallimentare.
Ora, con il principio di eguaglianza
di cui all'art. 3 della Costituzione, nella costante interpretazione di questa
Corte, mal si concilierebbe codesta situazione di privilegio, "poiché non pare
individuabile la particolare ragione che dovrebbe giustificarla". E
comunque esula dai poteri del giudice ordinario l'accertare se esistano
eventuali condizioni particolari che giustifichino la rilevata disparità di
trattamento, per situazioni giuridiche che invece appaiono identiche.
L'ordinanza, ritualmente notificata
e comunicata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 22 aprile
1967.
Nel giudizio si costituiva il dott.
Enrico De Lorenzo, quale curatore del fallimento di Giuseppe Rossi, il quale
con deduzioni depositate il 6 aprile 1967, chiedeva che fosse dichiarata la
fondatezza della sollevata questione. E spiegava intervento, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
concludendo, con deduzioni del 28 febbraio 1967, per la declaratoria di
infondatezza.
Rilevava la difesa della curatela
del fallimento che per la prestazione de qua non si potevano assumere come dato
di partenza e sviluppare le affermazioni fatte da questa Corte, con la sentenza n. 45 del
1963, con riguardo agli artt. 106 e 108 della legge di registro, perché
diversa sarebbe la situazione prospettata. Non si ha nella specie, un rifiuto
di corrispondere l'imposta, motivato dalla sopravvenuta incapacità patrimoniale
del soggetto, ma solo una richiesta che il credito d'imposta vantato dal fisco
per la mancata registrazione dell'atto nel termine fisso, trattandosi di
credito verso il fallito, sia assoggettato alla regola dell'eguale trattamento
dei creditori (salve le cause di prelazione previste dalla legge: e nella
specie, salvo il privilegio speciale ex art. 97 legge registro).
La pretesa del fisco opera qui in
danno di terzi (quali sono i creditori del fallito) estranei all'atto ed al
relativo rapporto d'imposta ed assoggettati alla regola del concorso (art. 52
della legge fallimentare) che é destinata ad assicurarne la parità di
trattamento.
L'applicazione dell'art. 91 della
legge di registro si risolve in una discriminazione dei soggetti (fisco e ceto
creditorio) relativamente all'applicazione della legge fallimentare, attuata
nel senso di assicurare ad un soggetto (e cioè al fisco) l'immediata, integrale
soddisfazione del suo credito per l'imposta di registro, laddove agli altri
soggetti (e cioè ai creditori, compreso il fisco per altri crediti) si
impongono le regole improntate al rispetto della par condicio ed operanti in sede di accertamento del passivo e di
liquidazione e riparto dell'attivo.
Sarebbe in tal modo violato l'art.
3, comma primo, della Costituzione in quanto il trattamento discriminante a
favore del fisco e contro tutti gli altri creditori del fallito, si risolve in
una palese disuguaglianza davanti alla legge, e specificamente davanti alla
legge fallimentare che assume come presupposto di applicazione delle proprie
regole (informate a loro volta alla par
condicio) la qualità di creditori, e salvo per il rilievo dei privilegi in
senso tecnico in sede di liquidazione e riparto dell'attivo.
Concludeva, pertanto, la difesa
della curatela nel senso sopra detto, precisando per altro che l'impostazione
data al problema presupponeva che il debito dell'imposta di registro dovesse
considerarsi come un debito del fallito e che si riconoscesse al curatore del
fallimento la funzione, preminente nella legge fallimentare e di squisita
natura pubblicistica, della tutela del ceto creditorio.
Concludeva, invece, come si é detto,
per l'infondatezza della sollevata questione l'interveniente Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Con le deduzioni e con la successiva
memoria del 7 novembre
Considerato in diritto
1. - L'art. 91 del R.D. 30 dicembre
1923, n. 3269, che approva la legge del registro, impone (anche) al curatore
del fallimento, il quale, a sensi degli artt. 106 e 108 della stessa legge,
voglia avvalersi in giudizio di scritture private poste in essere
dall'imprenditore commerciale non ancora dichiarato fallito e soggette a
registrazione in termine fisso, e debba richiederne la registrazione, l'obbligo
di pagare l'intero ammontare dell'imposta in occasione del compimento di tale
atto.
Secondo il tribunale di Milano, la
norma sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché prevederebbe
un trattamento differenziato ed ingiustificato tra i creditori del fallito,
ponendo, in violazione del principio della par
condicio, l'Amministrazione finanziaria dello Stato in una posizione di
sostanziale privilegio nei confronti degli altri creditori, anche al di fuori
della ragione di prelazione di cui all'art. 97 della legge di registro.
Secondo l'ordinanza, il rapporto di
imposta in materia di registro in genere sorge appena viene ad esistenza l'atto
che, considerato in sé e per sé, sia idoneo a produrre l'obbligazione o ad
attuare il trasferimento di un bene, e nella specie, le relative obbligazioni
per imposta di registro erano sorte nei confronti dell'imprenditore commerciale
non ancora dichiarato fallito e quando erano state perfezionate le due
scritture private, del 27 settembre 1963 e dell' 11 aprile 1964, che il
curatore del fallimento intendeva esibire in giudizio. E da ciò discende la
conseguenza che i debiti sorti per quelle due scritture, essendo debiti del
fallito, devono sottostare alla regola del concorso di cui agli artt. 2741 del
Codice civile e 52 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (che contiene la
disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali).
2. - I debiti di imposta per i due
atti che nella specie avrebbero dovuto essere registrati dall'imprenditore
commerciale in termine fisso e prima del fallimento, divengono, intervenuta la
sentenza dichiarativa, debiti del fallito. E tali rimangono e debbono essere
considerati qualora si faccia riferimento unicamente all'interesse della
Amministrazione finanziaria dello Stato alla riscossione del tributo.
Ma, a proposito di essi, qualora
invece si ponga mente all'interesse dell'ufficio della curatela fallimentare a
disporre, per il giudizio, delle due scritture registrate, viene in evidenza la
autonoma disciplina di codesto interesse, e conseguentemente rileva il sistema
di riscossione del tributo previsto dall'art. 91 della legge di registro.
Pur essendo la singola obbligazione
tributaria sorta al momento del perfezionamento dell'atto consacrato nella
scrittura privata soggetta a registrazione in termine fisso, non ricorrono,
quando interviene la sentenza dichiarativa di fallimento, tutti i presupposti e
tutti i requisiti occorrenti perché il relativo credito possa essere
attualmente preteso ed il connesso obbligo adempiuto. E ciò perché ad opera dei
soggetti obbligati alla registrazione non si é provveduto alla presentazione
della scrittura privata all'ufficio del registro con il contemporaneo deposito
della somma occorrente per la registrazione, e quindi non risulta determinato
l'ammontare della imposta dovuta.
Nella specie, a proposito di quella
obbligazione, acquista rilievo un fatto a sé stante rappresentato dalla
richiesta di registrazione della scrittura avanzata dal curatore del
fallimento. Tale richiesta ha luogo non in adempimento dell'obbligo di legge
gravante sui contraenti dell'atto (o sugli altri soggetti tenuti a sensi
dell'art. 80 della legge di registro) e previsto in funzione del pagamento
dell'imposta, ma in attuazione di un onere direttamente connesso all'attività
di gestione propria dell'ufficio di cui il curatore é titolare. Autorizzato dal
giudice delegato ad agire contro un debitore del fallito, per ottenere il
pagamento di una somma a questo dovuta, il curatore é legittimato e tenuto a
registrare la scrittura (che del debito é prova documentale) per poterne
produrre copia in giudizio. E non avendo ottenuto o non potendo ottenere dal
giudice delegato l'emanazione del decreto per la prenotazione a debito di cui
all'art. 91 della legge fallimentare, é obbligato a pagare per imposta di
registro l'intero ammontare di essa contemporaneamente alla registrazione della
scrittura. Il fatto che il curatore sia tenuto a pagare la intera imposta al
momento della registrazione non é perciò connesso alla natura del debito (del
fallito o meno), ma all'atto da lui posto in essere: la richiesta di
registrazione é per il curatore un atto di gestione, la cui spesa non può che
gravare sulla massa.
Ma, pur dovendo il curatore
provvedere all'integrale pagamento dell'imposta, tale debito, rientrando tra
quelli del fallito, non cessa di rimanere tale. Il curatore, infatti, con la
richiesta di registrazione della singola scrittura privata, si presenta, nei
confronti dell'atto e dell'Amministrazione finanziaria dello Stato come
portatore di un interesse autonomo, e sopra di lui non grava un obbligo di
registrazione, sibbene un semplice onere. Viene, così, immediatamente
realizzato l'interesse dell'ufficio fallimentare, a disporre per il giudizio
della singola scrittura registrata; e ciò anche se ad ogni modo ricorre e del
pari viene realizzato l'altro interesse dell'Amministrazione finanziaria dello
Stato alla riscossione del tributo.
3. - La circostanza che in relazione
ad un debito del fallito, destinato a seguire la sorte degli altri debiti dello
stesso fallito, il creditore (Amministrazione finanziaria dello Stato) possa
pretendere ed ottenere il pagamento dell'intero non in sede di riparto delle
somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo ed a prescindere dalla legittima
causa di prelazione (privilegio ex art. 97 legge registro), non significa che
l'Amministrazione finanziaria dello Stato, in quanto creditrice del fallito, si
viene a trovare in una posizione di ingiustificato vantaggio nei confronti
degli altri creditori dello stesso fallito, e non comporta che l'art. 91 della
legge di registro violi l'art. 3 della Costituzione e non rispetti il principio
della par condicio creditorum. Sul
terreno della ripartizione dell'attivo fallimentare, la posizione
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, per il credito di imposta di
registro, non viene alterata dagli effetti connessi al meccanismo e al fatto
del pagamento della imposta; e rileva unicamente la partecipazione, con
privilegio o pro quota, alla detta ripartizione. Di modo che, ragionandosi con
riferimento a quel profilo, non entra in gioco l'art. 91 della legge di
registro, oggetto della presente denuncia.
Detto articolo si colloca invece sul
terreno dell'esazione della imposta e contiene una regola che valutata in sé e
per sé non crea né può creare posizioni di vantaggio in favore
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed anzi, ed é questo profilo che
forse di più interessa, pone tutti i debitori d'imposta sullo stesso piano,
conformandosi interamente al disposto dell'art. 3 della Costituzione. Con la
conseguenza che il citato art. 91 non é destinato ad operare nell'ambito della
procedura fallimentare, nella quale, invece, si applicano unicamente le
disposizioni del codice civile e della legge fallimentare che prevedono i modi
ed i tempi della ripartizione dell'attivo.
Non si può dire, perciò, che l'art.
91 della legge di registro, per la previsione in esso contenuta e come sopra
enucleata dal tribunale di Milano, sia in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, in quanto violi il principio di eguaglianza di fronte alla legge
(fallimentare). La norma non é destinata ad operare entro i confini segnati
dalle disposizioni relative alla ripartizione dell'attivo fallimentare, che
presuppongono e rispettano la par
condicio tra i creditori del fallito ma esclusivamente entro quelli posti
dalle disposizioni relative alla riscossione del tributo di registro.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 91 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che
approva la legge del registro, sollevata dal tribunale di Milano con ordinanza
del 10 novembre
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13
febbraio 1969.
Aldo
SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI -
Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA
BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO
- Luigi OGGIONI -
Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA -
Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
- Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE
Depositata in cancelleria il 20
febbraio 1969.