ORDINANZA N. 65
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11,
terzo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa
in giudizio dello Stato, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1967 dal
Tribunale di Campobasso nel procedimento civile vertente tra Gentile Adelelmo e
Udita nella camera di consiglio del 22 maggio 1968 la relazione del Giudice Luigi Oggioni.
Ritenuto che con la
sopra menzionata ordinanza, emessa nel corso di un procedimento civile pendente
avanti al Tribunale di Campobasso, é stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del T.U. 30 ottobre 1933, n.
che l'Avvocatura ha preliminarmente eccepito l'irrilevanza della questione, contestando che alla Cassa per il Mezzogiorno siano applicabili le norme sul foro dello Stato e le correlative ,disposizioni del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 e, in subordine, ha sostenuto la manifesta infondatezza della questione stessa, in quanto già esaminata e decisa in precedenza da questa Corte, con la sentenza 97 del 1967, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Considerato che il giudice a quo ha effettuato e sufficientemente motivato il giudizio di rilevanza della questione sollevata con l'ordinanza in esame, ravvisando la necessità di applicare nella specie le norme del citato R.D. n. 1611 del 1933, con particolare riferimento all'art. 11 e che ogni altra indagine al riguardo esula dalla competenza di questa Corte;
che effettivamente con sentenza n. 97 del 26 giugno 1967, questa stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 11 del T.U.30 ottobre 1933, n. 1611, come sopra impugnato, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità della notificazione;
che pertanto la questione sollevata con l'ordinanza di cui sopra deve dichiararsi manifestamente infondata perché la norma impugnata ha cessato di avere efficacia ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, e non può quindi trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della illegittimità (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87).
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzione;
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Campobasso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.
Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1968.