SENTENZA N. 97
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Antonino PAPALDO, Presidente
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11,
terzo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa
in giudizio dello Stato, promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1965
dalla Corte suprema di cassazione - Sezione terza civile - nel procedimento
civile vertente tra Lekner Antonia,
Ioncoli Domenico ed altri ed il Ministero della
difesa- esercito, iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 del 25 giugno 1966.
Visti gli atti di Costituzione del Ministero della
difesa-esercito e di Ioncoli Domenico e l'atto di intervento Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 26
aprile 1967 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Antonio Merlino, per Ioncoli Domenico, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri e per il Ministero della difesa-esercito.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 24 novembre 1965 nel procedimento
civile vertente tra Lekner Antonia,
Ioncoli Domenico ed altri ed il Ministero
difesa-esercito, avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati
dall'esplosione di una granata, la terza Sezione civile della Cassazione ha
dichiarato in primo luogo manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, del R. D. 30
ottobre 1933, n. 1611, in relazione all'art.
3 della Costituzione, questione sollevata dalle parti private, avendo
riconosciuto che la norma impugnata, col prescrivere la notifica alla pubblica
Amministrazione di citazioni e ricorsi presso l'Avvocatura nel cui distretto ha
sede l'Autorità giudiziaria che si adisce, si limita a stabilire una sicura
predeterminazione del domicilio di uno dei soggetti del rapporto processuale ed
incide solo in via indiretta ed in senso positivo sulla sfera di interessi di
terzi. Ha invece ritenuta non manifestamente infondata, e rilevante, la
questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 11, terzo
comma, del citato R.D., in
virtù della quale l'Amministrazione, costituitasi in giudizio davanti alla
Cassazione mediante controricorso, aveva eccepito
l'inammissibilità dell'impugnazione per essere stato notificato il ricorso
stesso presso l'Ufficio distrettuale dell'Aquila dell'Avvocatura dello Stato
anziché presso l'Avvocatura generale in Roma funzionante per legge, nel caso,
da Avvocatura distrettuale (art. 18, quarto comma, del succitato R.D.).
La Cassazione ha osservato nell'ordinanza che, secondo la
propria giurisprudenza costante, la norma impugnata sancisce la nullità
radicale, assoluta e non sanabile neppure con la Costituzione
dell'Amministrazione intimata, della notificazione della citazione non eseguita
presso l'Avvocatura dello Stato competente. Il ché,
comportando l'esclusione della ordinaria indagine circa il raggiungimento dello
scopo cui la notificazione é destinata, si porrebbe in contrasto col principio
generale di sanatoria degli atti viziati il cui scopo sia stato egualmente
realizzato ed acquisterebbe, in tal modo, un carattere di eccezionalità che,
come testualmente si esprime l'ordinanza, "riguardata nella sua funzione limitatrice in una sola direzione dell'espansione della più
favorevole disciplina potenzialmente atta a regolare l'intera classe dei
rapporti, sembra tradursi in vera e propria disparità di trattamento a favore
della pubblica Amministrazione".
La Cassazione, a sostegno della non manifesta infondatezza di
tali conclusioni sulla portata sperequatrice della
norma, ha affermato l'omogeneità della fattispecie in esame per
cui, pure nella diversità dei soggetti del rapporto processuale, cioè
parti private da un lato e pubblica Amministrazione dall'altro, sussisterebbe
tuttavia la possibilità della reciproca comparazione delle dette situazioni
soggettive, ai fini della applicabilità del principio di eguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza notificata il 20 e il 22
aprile 1966 e comunicata il 20 aprile stesso ai Presidenti dei due rami del
Parlamento, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1966.
Davanti a questa Corte si é costituito, delle parti private,
il solo Ioncoli Domenico, nonché
il Ministero della difesa- esercito. Ha spiegato atto di intervento
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Mentre la difesa dello Ioncoli con
le sue deduzioni si é riportata sostanzialmente alla motivazione
dell'ordinanza, chiedendo dichiararsi l'illegittimità della norma impugnata, il
Ministero difesa-esercito e la Presidenza del Consiglio hanno chiesto
dichiararsi non fondata la questione, sostenendo che l'art. 11 riguarda una
fattispecie normativa differenziata, giustificata
dalla posizione dello Stato-persona rispetto al
cittadino e che ogni indagine sulla proporzionalità e adeguatezza della diversa
regolamentazione é riservata al potere discrezionale del legislatore, libero di
sanzionare diversamente due vizi classificati come diversi.
L'Avvocatura dello Stato ha depositato, nei termini, una
memoria illustrativa unica per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per
il Ministro della difesa-esercito, con cui svolge la tesi secondo la quale la
funzione dell'Avvocatura dello Stato nel giudizio dovrebbe collocarsi dogmaticamente
tra le funzioni pubbliche, e precisa che tale funzione concorrerebbe allo
svolgimento della funzione giurisdizionale, attraverso l'esplicazione del
relativo potere-dovere della pubblica Amministrazione, che postulerebbe,
pertanto, particolari garanzie circa la vocazione in giudizio dello Stato,
attuate, tra l'altro, attraverso la competenza del foro dello Stato e la
disciplina peculiare della notificazione degli atti e mediante le attribuzioni
di rappresentanza e difesa in giudizio conferite alla Avvocatura,
le quali si atteggerebbero come una vera e propria "rappresentanza postulatoria".
In funzione di questa sua posizione come organo autonomo
dello Stato e fuori della gerarchia burocratica, l'Avvocatura agirebbe
direttamente per esso e non per l'organo investito
della capacità processuale, usando di un proprio potere decisorio
nel procedimento formativo della volontà statale circa la provocazione della
lite o la resistenza in giudizio. L'Avvocatura avrebbe così la titolarità della
disponibilità della lite.
La disciplina derogatoria circa il foro dello Stato e la
chiamata in giudizio dello stesso risponderebbero non soltanto alle ragioni
organizzative pratiche già riconosciute dalla Corte costituzionale con la sentenza 118 del
1964 ai fini della esclusione della illegittimità
costituzionale della regola del foro dello Stato bensì anche alla realizzazione
della dialettica dei poteri, strumentalizzata attraverso un organo dello Stato
istituzionalmente ordinato all'esercizio della funzione del giudizio.
Da tali principi discenderebbe la insanabilità
della nullità sancita dalla norma impugnata, che si configurerebbe infatti come
nullità di ordine pubblico e quindi inderogabile, in quanto attiene alla
competenza dell'ufficio, titolare di una vera e propria rappresentanza organica
della pubblica Amministrazione nel processo, e che, come tale, svolgerebbe una
funzione assimilabile a quella del Pubblico Ministero, per la quale vige del pari
nel Codice di procedura civile il principio della rilevabilità
di ufficio ed insanabilità delle nullità afferenti al suo intervento.
Ciò posto, l'Avvocatura riafferma l'insindacabilità,
in questa sede, della graduazione delle sanzioni riferite a situazioni diverse,
quali già sarebbero state in sostanza riconosciute
quelle in esame con la stessa ordinanza di rinvio, quando ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità in relazione alla norma
che impone agli effetti della competenza territoriale la notificazione degli
atti processuali all'Avvocatura competente: tanto più che altri esempi di
nullità non sanabili esistono nell'ordinamento processuale.
L'Avvocatura, infine, nell'insistere nelle già rassegnate
conclusioni ribadisce la già rilevata differenza fra
le fattispecie normative poste a raffronto nell'ordinanza di rinvio, in
relazione al diverso scopo cui tenderebbero, da un lato, le norme del Codice di
rito sulle notificazioni, che avrebbero di mira solo il soddisfacimento dell'interesse
privato alla comunicazione dell'atto e, dall'altro lato, l'art. 11 del citato
R.D. n. 1611 del 1933 che avrebbe di mira il soddisfacimento di
interessi organizzativi di ordine generale.
Considerato in diritto
1. - Va premesso che la legittimità costituzionale dell'art.
11 del R.D. n. 1611 del 1933 é già stata esaminata e decisa
da questa Corte per quanto riguarda il primo comma (sentenza n. 118 del
1964).
La eccepibilità in ogni stato e grado del giudizio e la rilevabilità di ufficio delle norme che stabiliscono la
speciale competenza territoriale nelle cause in cui sia parte
un'amministrazione dello Stato, sono state ritenute non costituire violazione
del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. Ciò perché
la regola del foro dello Stato risponde ad una situazione differenziata
e trova adeguata giustificazione nell'esigenza di concentrare gli uffici
dell'Avvocatura presso un numero ristretto di sedi giudiziarie, al fine di un
minor costo e di una migliore organizzazione e specializzazione di un pubblico
ufficio, nell'interesse dell'intera collettività e secondo il dettato dell'art.
97 della Costituzione.
L'attuale
ordinanza di rinvio pone alla Corte altro e diverso quesito, riguardante la
legittimità costituzionale del terzo comma del citato art. 11 che, per le
notificazioni di atti giudiziari alle pubbliche
Amministrazioni, commina incondizionatamente la nullità, da pronunciarsi anche
di ufficio, qualora non avvengano presso la competente Avvocatura di Stato; ciò
senza possibilità di quella sanatoria, riconosciuta, nei giudizi in cui non sia
parte l'Amministrazione dello Stato, in relazione al raggiungimento dello scopo
cui l'atto é destinato e, per quanto riguarda la citazione, come effetto della
Costituzione del convenuto (artt. 156 e 164 del
Codice di procedura civile).
2. - Che la
norma del terzo comma dell'art. 11, così come é formulata, sia da interpretarsi
in unico senso, escludente la possibilità di qualsiasi sanatoria, é un dato
costante nella giurisprudenza ordinaria: la quale ha ritenuto di attribuire il
rigore del principio al fatto che, stabilendosi l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato del luogo del giudizio come domiciliatario
obbligatorio, si tutela la difesa dell'Amministrazione, a scanso di eventuali ritardi nelle informative e nella trasmissione
di atti.
Pur prendendo
atto di questo dato interpretativo costante, la Corte deve ora esaminare se la
norma in questione sia o meno riconducibile al
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, al fine di
controllarne la razionalità, ossia l'esistenza di presupposti logici ed
obiettivi che ne giustifichino l'adozione.
3. - Secondo
i rispettivi assunti delle parti, il quesito troverebbe la sua soluzione nella
citata sentenza di questa Corte, relativa al primo comma dell'art. 11.
Infatti, secondo la difesa della parte privata, la Corte avrebbe
già riconosciuto l'assoluta e costante identità nella posizione processuale
dello Stato e del cittadino, pervenendo al riconoscimento della legittimità
della norma allora denunciata soltanto in considerazione della sua sostanziale
non incidenza sul diritto del cittadino di agire e difendersi in giudizio.
Invece, secondo la difesa del Ministero, sarebbe proprio il
riconoscimento della legittimità del primo comma a condurre, per coerenza
sistematica, al riconoscimento della legittimità anche del terzo comma.
Entrambi gli
assunti non sono approvabili.
Non il primo,
perché i motivi posti dalla Corte a base della precedente decisione non sono
stati interpretati nel loro esatto significato, posto che nella norma allora
denunciata vennero posti in evidenza i "profili
particolari" che giustificano razionalmente, in luogo di una identità di
posizione di tutti i soggetti davanti alla legge, una disciplina differenziata
rispetto allo Stato, senza che vi risulti vulnerato il principio di eguaglianza
di cui all'art. 3 della Costituzione.
Non il
secondo, perché, pur nell'ambito di uno stesso sistema generale, ogni norma vi
ha la sua particolare ragion d'essere che, senza contraddire al sistema, si presenti dettata da specifiche finalità da conseguire.
Pertanto, il
principio di razionalità della norma, che ha qualificato l'indagine contenuta
nella precedente sentenza, deve anche qui operare, ma rapportato, con giudizio
autonomo, ad una diversa situazione giuridica.
4. - Si
assume, da parte dell'Avvocatura, che la razionalità della norma in esame
deriva dalla considerazione che l'irregolare notifica di atti
giudiziari alla pubblica Amministrazione, incidendo sulla distribuzione della
competenza tra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato, verrebbe a violare un
principio d'ordine pubblico, non suscettibile di alcuna sanatoria: per cui, non
solo ragioni organizzative pratiche, ma soprattutto ragioni dipendenti dalla
funzione dell'Avvocatura di rappresentante organica dell'Amministrazione
statale nel processo e di domiciliatala ex lege nei
singoli uffici territorialmente competenti, postulerebbero l'inderogabilità
assoluta della norma.
La Corte
osserva che questi argomenti, se possono giustificare il rigore della norma e
la comminatoria di nullità per la sua inosservanza, non esauriscono
la questione di legittimità costituzionale qui proposta, la quale importa un
ampliamento dei limiti d'indagine, verso altra direzione.
A prescindere
dal non congruo richiamo a principi d'ordine pubblico, si comprendono le
ragioni ispiratrici della norma, in funzione dell'elevata posizione assegnata
nell'ordinamento all'Avvocatura, il cui precipuo compito é quello di
"provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello
Stato" (art. 13 R.D. n. 1611 del 1933).
Si
comprendono anche le ragioni pratiche che derivano dalla ripartizione in uffici
circoscrizionali, ognuno con l'assegnazione di compiti e competenze,
territorialmente distribuiti per ovvie esigenze di ripartizione di lavoro,
senza tuttavia che il principio della unitarietà
basilare della funzione venga ad esserne intaccato.
Ma, tanto
ammesso e ritenuto, resta aperto il problema se,
diversamente da quanto stabilito per le vertenze giudiziarie fra privati, la
tutela delle funzioni dell'Avvocatura di Stato debba estendersi anche al di là
della dimostrazione che, per fatto volontario della stessa, detta tutela
risulti egualmente salvaguardata e non elusa. Ciò sempre e soltanto al fine di
saggiare la razionalità e quindi la costituzionalità della norma speciale in
esame, che, unilateralmente, appare escludere qualsiasi sanatoria.
Che la
nullità di atti del processo civile non possa mai
essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui é destinato e che la
Costituzione del convenuto sani ogni vizio della citazione risulta testualmente
dagli artt. 156 e 164 del Codice di procedura civile.
La stessa
regola vige nel processo penale, dove pur prevale l'interesse pubblico, e ciò sia per quanto riguarda la sanatoria generale degli atti
nulli, per raggiungimento dello scopo, sia per quanto riguarda la nullità delle
citazioni a giudizio e loro notificazioni (art. 187, terzo comma, e 188, primo
comma, del Codice di procedura penale).
Si tratta di
principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia
elaborazione che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello
svolgimento e giusta definizione del processo. Per cui, se il vizio d'origine
nell'atto é rimasto senza conseguenze per fatti concludenti sopravvenuti,
l'interesse ad una persistente rilevazione di nullità deve cedere di fronte
alla realtà di una avvenuta sanatoria.
Esempio
tipico ed evidente é, appunto, il caso, (come quello che ha dato luogo al
presente giudizio) in cui sia proprio l'ufficio dell'Avvocatura presso il quale avrebbe dovuto essere notificata l'impugnativa per
cassazione, a provvedere, in luogo di affidarsi alla rilevabilità
d'ufficio del vizio, alla regolare Costituzione in giudizio, mediante controricorso, corredato di tutti gli atti e fascicoli
delle fasi di merito: dando così la dimostrazione di essere in grado, per fatto
volontario, di esercitare il diritto di difesa.
Mancherebbe
di razionalità ritenere che, nelle cause in cui sia
parte una pubblica Amministrazione, difesa dall'Avvocatura di Stato, la
suesposta regola di Senatoria, che vige per la generalità dei cittadini, debba
subire una eccezione, non assistita da alcun logico fondamento.
La difesa
dell'Amministrazione conserva bensì, sotto altri riguardi, le sue prerogative
istituzionali, ma non quella qui discussa che, sul
piano del contraddittorio processuale, la porrebbe in posizione di disparità di
trattamento, contro lo stesso fatto proprio compiuto.
5. - Di
conseguenza, il terzo comma dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, nei
limiti in cui esclude la suddetta sanatoria della nullità di notificazione, va
dichiarato illegittimo, perché contrastante con l'art. 3 della Costituzione.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art.
11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità di
notificazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 26 giugno 1967.
Antonino
PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe
VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in
cancelleria il 8 luglio 1967.