Sentenza n. 59 del 1968
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SENTENZA N. 59

ANNO 1968

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Aldo SANDULLI, Presidente

Dott. Antonio MANCA

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli art. da 21 a 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, recante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, promosso con ordinanza emessa l'8 luglio 1966 dalla Corte d'appello di Torino su ricorso di Peaquin Romano contro Personettaz Arlina e la Regione autonoma della Valle d'Aosta, iscritta al n. 188 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 29 ottobre 1966.

Visti gli atti di costituzione di Arlina Personettaz e della Regione autonoma della Valle d'Aosta;

udita nell'udienza pubblica del 9 aprile 1968 la relazione del Giudice Angelo De Marco.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ricorso al Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in data 5 maggio 1966, l'elettore Romano Peaquin chiedeva che venisse dichiarata la decadenza di Arlina Personettaz, dalla carica di consigliere regionale, per sopravvenuta ineleggibilità, ai sensi degli artt. 25 e 26 della legge 5 agosto 1962, n. 1257.

Poiché il Consiglio adito non provvedeva entro il termine stabilito dal secondo comma del citato art. 26, il Peaquin, con atto 13 giugno 1966, proponeva ricorso alla Corte d'appello di Torino, ai sensi dell'art. 27 di detta legge.

La Corte d'appello, con ordinanza in data 8 luglio 1966, ritenuta la rilevanza ai fini del giudizio e la non manifesta infondatezza della eccezione di legittimità costituzionale degli artt. da 21 a 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, sollevata dalla Personettaz e dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta, costituitesi parti resistenti, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti a questa Corte.

Più precisamente, la Corte d'appello, riteneva non manifestamente infondata la questione, richiamando la sentenza di questa Corte, n. 93 del 27 dicembre 1965, che ha dichiarato illegittime, con riferimento all'art. 108 della Costituzione, le norme che regolano il contenzioso elettorale affidato alla competenza dei Consigli comunali e provinciali e considerando, che in base ai criteri, che hanno informato tale pronunzia, deve ritenersi, che anche le norme che regolano l'analoga competenza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in quanto organo giurisdizionale, non possano sfuggire alla stessa censura di illegittimità.

Motivata, poi, la rilevanza, osservando, che dalla accertata natura giurisdizionale del Consiglio regionale, come giudice di prima istanza, discendeva la impossibilità, per la Corte d'appello, giudice di seconda istanza, di definire il giudizio in corso, indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Eseguite le notificazioni e la pubblicazione di legge, la questione viene ora alla cognizione di questa Corte.

In questa sede si sono costituiti la Personettaz e la Regione autonoma della Valle d'Aosta, mentre il Peaquin é rimasto assente dal giudizio.

Nell'interesse della Personettaz si richiamano, approvandole, le argomentazioni della ordinanza di rinvio, in base alle quali, si deduce, che non può non riconoscersi la piena fondatezza della questione di legittimità costituzionale, con l'ordinanza stessa sollevata.

Nell'interesse della Regione della Valle d'Aosta, oltre ad un analogo richiamo adesivo alle argomentazioni della ordinanza di rinvio, si deduce altresì:

a) una volta riconosciuto il carattere giurisdizionale delle attribuzioni, conferite, con le norme impugnate, al Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in materia di contenzioso elettorale - e non si può non riconoscerlo, in analogia, con quanto é stato ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 93 del 1965, per le identiche attribuzioni, conferite, in materia, ai Consigli comunali e provinciali - non si può sfuggire alla soluzione della illegittimità delle norme stesse, in riferimento all'art. 108 della Costituzione;

b) comunque, alla stessa soluzione si dovrebbe pervenire, anche in riferimento all'art. 102 della Costituzione, in quanto, con la legge n. 1257 del 1962, in contrasto con tale norma costituzionale, si sarebbe creato un nuovo organo di giurisdizione speciale.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'ordinanza di rinvio é fondata sul presupposto che le attribuzioni, in materia di contenzioso elettorale, conferite al Consiglio regionale della Valle d'Aosta dagli artt. 21 e 26 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, abbiano carattere giurisdizionale. L'esistenza di tale presupposto non é stata, peraltro, autonomamente motivata, ma é stata desunta dalle considerazioni, contenute nella sentenza di questa Corte 27 dicembre 1965, n. 93, riguardante le analoghe attribuzioni del Consigli comunali e provinciali.

2. - Essenziale, ai fini del giudizio, é, pertanto, l'accertamento dell'esattezza di quel presupposto.

In effetti, per quanto riguarda le attribuzioni del Consigli comunali e provinciali, in materia di contenzioso elettorale, la giurisprudenza sia dell'autorità giudiziaria ordinaria, sia degli organi giurisdizionali amministrativi, anteriormente alla soppressione, avvenuta nel 1925 - 26, del detti organi, si era orientata nel senso di riconoscerne il carattere giurisdizionale.

Tale orientamento é stato, poi, confermato anche dopo il ripristino degli ordinamenti democratici.

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, poi, non potendosi disconoscere che, in quanto investiti di quelle attribuzioni, i Consigli comunali e provinciali costituissero organi speciali di giurisdizione, come tali non ammessi dall'art. 102 della Costituzione, se ne é giustificata la persistenza in vita, in base alla VI disposizione transitoria.

A tale giurisprudenza, in sostanza, ebbe ad aderire questa Corte, non soltanto con la decisione n. 93 del 1965, richiamata con l'ordinanza di rinvio, ma, soprattutto, con quella del 3 luglio 1961, n. 42, che aveva affrontato espressamente il problema.

Ai fini del presente giudizio basta ricordare che la Corte pervenne a tale soluzione, affermando che traesse conferma, oltre che dalla tradizione quasi secolare, dal sistema adottato nelle varie disposizioni legislative, che, fino a quelle vigenti, sono state emanate per le elezioni comunali e provinciali.

Seguendo questo precedente, il giudice di rinvio, prima di affermare, sic et simpliciter, l'estensione al Consiglio regionale della Valle d'Aosta del principi elaborati dalla giurisprudenza, anche costituzionale, con riferimento ai Consigli comunali e provinciali, avrebbe dovuto accertare se vi fosse, se non proprio una identità, almeno una stretta analogia di situazione.

A tale accertamento deve procedersi, dunque, in questa sede.

3. - Gli artt. da 21 a 33 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, disciplinano un sistema organico di impugnative, espressamente distinte in due categorie: ricorsi amministrativi e ricorsi giurisdizionali, i primi attribuiti alla competenza del Consiglio regionale, gli altri, rispettivamente, alla Corte d'appello di Torino, se concernono la materia di eleggibilità, al Consiglio di Stato, se concernono la materia delle operazioni elettorali. Date che le singole norme disciplinanti i ricorsi al Consiglio regionale, a parte la espressa definizione di "ricorso amministrativo", sono redatte in termini presso che identici a quelli delle norme relative ai ricorsi ai Consigli comunali e provinciali, potrebbe sorgere il dubbio che la definizione "amministrativo" non corrisponda alla sostanza, cosicché rimarrebbe fermo il carattere giurisdizionale, riconosciuto tradizionalmente a questa ultima categoria di ricorsi.

Ma un siffatto dubbio non risulta fondato.

Dai lavori preparatori della legge in questione (Relazione della I Commissione permanente della Camera del Deputati dell'8 marzo 1961) risulta chiaramente il proposito di tenere separata una fase meramente amministrativa ed una fase giurisdizionale, nel contenzioso elettorale. Non solo, ma a meglio dimostrare quale sia l'indirizzo del legislatore, vale il fatto che anche la più recente legge 3 febbraio 1964, n. 3, sulla elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, nel disciplinare il contenzioso, qualifica come "amministrativi" i ricorsi in materia elettorale al Consiglio regionale (artt. 32, 37, 40).

Indirizzo reso necessario dalla considerazione che, come i Consigli regionali sono organi nuovi rispetto all'ordinamento, vigente il quale ed in riferimento al quale, si é formata e riaffermata la giurisprudenza che ritiene la giurisdizionalità, nuovo sarebbe anche il conferimento ad essi di attribuzioni giurisdizionali, con la conseguenza che sarebbe stato violato l'art. 102 della Costituzione, non essendo invocabile, data la novità, la VI disposizione transitoria.

Obbiettivamente considerato, poi, la norma in questione non presenta alcun aspetto, che contrasti con la definizione di "amministrativo" data al ricorso al Consiglio regionale da esse preveduto.

In particolare, per quanto riguarda il contraddittorio, tale normativa non si discosta in nulla da quella instaurata, per il ricorso gerarchico, dall'art. 5 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Ed altrettanto dicasi per le disposizioni (artt. 21, comma secondo, e 26, comma secondo) che ammettono la immediata proponibilità del ricorso giurisdizionale quando il Consiglio regionale non provvede entro un certo termine sul ricorso ad esso proposto: anche se, con la più autorevole dottrina, si escluda che ci si trovi in presenza di casi di impugnativa di silenzio rifiuto o di silenzio rigetto, non può negarsi, infatti, che, di fronte all'inerzia dell'organo tenuto a pronunciarsi, si produce l'effetto dell'ammissione del ricorso in via giurisdizionale.

4. - In base alle considerazioni che precedono si deve concludere, che, in coincidenza con la definizione ad essi data dalla legge, i ricorsi al Consiglio regionale della Valle d'Aosta, preveduti dagli artt. 21, 26 e 29 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, hanno carattere amministrativo e non giurisdizionale.

In conseguenza la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 21 a 27 di detta legge, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, risulta non fondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 21 a 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257: "Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta", in riferimento all'art. 108 della Costituzione, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.

 

 

Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI

 

 

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1968.