SENTENZA N. 59
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli art. da
Visti gli atti di costituzione di Arlina Personettaz e della Regione autonoma della Valle d'Aosta;
udita nell'udienza pubblica del 9 aprile 1968 la relazione del Giudice Angelo De Marco.
Ritenuto in fatto
Con ricorso al Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in
data 5 maggio
Poiché il Consiglio adito non provvedeva entro il termine stabilito dal secondo comma del citato art. 26, il Peaquin, con atto 13 giugno 1966, proponeva ricorso alla Corte d'appello di Torino, ai sensi dell'art. 27 di detta legge.
Più precisamente,
Motivata, poi, la rilevanza, osservando, che dalla accertata natura giurisdizionale del Consiglio
regionale, come giudice di prima istanza, discendeva la impossibilità, per
Eseguite le notificazioni e la pubblicazione di legge, la questione viene ora alla cognizione di questa Corte.
In questa sede si sono costituiti
Nell'interesse della Personettaz si richiamano, approvandole, le argomentazioni della ordinanza di rinvio, in base alle quali, si deduce, che non può non riconoscersi la piena fondatezza della questione di legittimità costituzionale, con l'ordinanza stessa sollevata.
Nell'interesse della Regione della Valle d'Aosta, oltre ad un analogo richiamo adesivo alle argomentazioni della ordinanza di rinvio, si deduce altresì:
a) una volta riconosciuto il carattere giurisdizionale delle attribuzioni, conferite, con le norme impugnate, al Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in materia di contenzioso elettorale - e non si può non riconoscerlo, in analogia, con quanto é stato ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 93 del 1965, per le identiche attribuzioni, conferite, in materia, ai Consigli comunali e provinciali - non si può sfuggire alla soluzione della illegittimità delle norme stesse, in riferimento all'art. 108 della Costituzione;
b) comunque, alla stessa soluzione
si dovrebbe pervenire, anche in riferimento all'art. 102 della Costituzione, in
quanto, con la legge n. 1257 del
Considerato in diritto
1. - L'ordinanza di rinvio é fondata sul presupposto che le attribuzioni, in materia di contenzioso elettorale, conferite al Consiglio regionale della Valle d'Aosta dagli artt. 21 e 26 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, abbiano carattere giurisdizionale. L'esistenza di tale presupposto non é stata, peraltro, autonomamente motivata, ma é stata desunta dalle considerazioni, contenute nella sentenza di questa Corte 27 dicembre 1965, n. 93, riguardante le analoghe attribuzioni del Consigli comunali e provinciali.
2. - Essenziale, ai fini del giudizio, é, pertanto, l'accertamento dell'esattezza di quel presupposto.
In effetti, per quanto riguarda le attribuzioni del Consigli comunali e provinciali, in materia di contenzioso elettorale, la giurisprudenza sia dell'autorità giudiziaria ordinaria, sia degli organi giurisdizionali amministrativi, anteriormente alla soppressione, avvenuta nel 1925 - 26, del detti organi, si era orientata nel senso di riconoscerne il carattere giurisdizionale.
Tale orientamento é stato, poi, confermato anche dopo il ripristino degli ordinamenti democratici.
Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, poi, non potendosi disconoscere che, in quanto investiti di quelle attribuzioni, i Consigli comunali e provinciali costituissero organi speciali di giurisdizione, come tali non ammessi dall'art. 102 della Costituzione, se ne é giustificata la persistenza in vita, in base alla VI disposizione transitoria.
A tale giurisprudenza, in sostanza, ebbe ad aderire questa Corte, non soltanto con la decisione n. 93 del 1965, richiamata con l'ordinanza di rinvio, ma, soprattutto, con quella del 3 luglio 1961, n. 42, che aveva affrontato espressamente il problema.
Ai fini del presente giudizio basta ricordare che
Seguendo questo precedente, il giudice di rinvio, prima di affermare, sic et simpliciter, l'estensione al Consiglio regionale della Valle d'Aosta del principi elaborati dalla giurisprudenza, anche costituzionale, con riferimento ai Consigli comunali e provinciali, avrebbe dovuto accertare se vi fosse, se non proprio una identità, almeno una stretta analogia di situazione.
A tale accertamento deve procedersi, dunque, in questa sede.
3. - Gli artt. da
Ma un siffatto dubbio non risulta fondato.
Dai lavori preparatori della legge in questione (Relazione della I Commissione permanente della Camera del Deputati dell'8 marzo 1961) risulta chiaramente il proposito di tenere separata una fase meramente amministrativa ed una fase giurisdizionale, nel contenzioso elettorale. Non solo, ma a meglio dimostrare quale sia l'indirizzo del legislatore, vale il fatto che anche la più recente legge 3 febbraio 1964, n. 3, sulla elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, nel disciplinare il contenzioso, qualifica come "amministrativi" i ricorsi in materia elettorale al Consiglio regionale (artt. 32, 37, 40).
Indirizzo reso necessario dalla considerazione che, come i
Consigli regionali sono organi nuovi rispetto all'ordinamento, vigente il quale
ed in riferimento al quale, si é formata e riaffermata
la giurisprudenza che ritiene la giurisdizionalità,
nuovo sarebbe anche il conferimento ad essi di attribuzioni giurisdizionali,
con la conseguenza che sarebbe stato violato l'art. 102 della Costituzione, non
essendo invocabile, data la novità,
Obbiettivamente considerato, poi, la norma in questione non presenta alcun aspetto, che contrasti con la definizione di "amministrativo" data al ricorso al Consiglio regionale da esse preveduto.
In particolare, per quanto riguarda il contraddittorio, tale normativa non si discosta in nulla da quella instaurata, per il ricorso gerarchico, dall'art. 5 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.
Ed altrettanto dicasi per le disposizioni (artt. 21, comma secondo, e 26, comma secondo) che ammettono la immediata proponibilità del ricorso giurisdizionale quando il Consiglio regionale non provvede entro un certo termine sul ricorso ad esso proposto: anche se, con la più autorevole dottrina, si escluda che ci si trovi in presenza di casi di impugnativa di silenzio rifiuto o di silenzio rigetto, non può negarsi, infatti, che, di fronte all'inerzia dell'organo tenuto a pronunciarsi, si produce l'effetto dell'ammissione del ricorso in via giurisdizionale.
4. - In base alle considerazioni che precedono si deve concludere, che, in coincidenza con la definizione ad essi data dalla legge, i ricorsi al Consiglio regionale della Valle d'Aosta, preveduti dagli artt. 21, 26 e 29 della legge 5 agosto 1962, n. 1257, hanno carattere amministrativo e non giurisdizionale.
In conseguenza la questione di legittimità costituzionale
degli artt. da
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. da
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.
Aldo SANDULLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1968.