ORDINANZA N. 39
ANNO 1968
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Aldo SANDULLI, Presidente
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 gennaio 1966 dal pretore di Empoli nel procedimento penale a carico di Scappini Graziella, iscritta al n. 19 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966, e di conflitto di attribuzione tra Corte di cassazione e Corte costituzionale proposto con la medesima ordinanza.
Udita nella camera di consiglio del 2 aprile 1968 la relazione del Giudice Giuseppe Branca.
Ritenuto che, nel processo penale apertosi dinanzi al pretore di Empoli contro Graziella Scappini, accusata di lesioni personali, il giorno 29 aprile 1965 s'era eseguita una perizia medico - legale senza l'osservanza degli artt. 304 bis - 304 quater del Codice di procedura penale;
che successivamente erano state
pubblicate la sentenza
1965 n. 52 della Corte costituzionale, con cui si dichiarava
l'incostituzionalità dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale
in quanto impediva di estendere all'istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis e seguenti, e la sentenza 11 dicembre 1965
della Corte di cassazione, con la quale si negava che la predetta sentenza
della Corte costituzionale avesse effetto sulle perizie già eseguite; che il
pretore di Empoli, ravvisando nelle due pronunce "un contrasto tale da
determinare un conflitto tra due poteri dello Stato", ne rimetteva la
risoluzione alla Corte costituzionale e, per l'ipotesi che non fosse
legittimato a sollevare il conflitto, sospendeva il giudizio in
attesa che
che non c'é stata costituzione di parti;
Considerato che il
conflitto tra poteri dello Stato, secondo il pretore di Empoli, sarebbe sorto
fra
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra Corte di cassazione e Corte costituzionale, proposto dal pretore di Empoli con l'ordinanza 5 gennaio 1966;
dichiara inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale, proposta, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Empoli, con la predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1968.
Aldo SANDULLI - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI
Depositata in cancelleria il 26 aprile 1968.