Sentenza n. 149 del 1967
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SENTENZA N. 149

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER          

Prof. Giovanni CASSANDRO

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 141, comma quinto, del Codice della strada, promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1966 dal pretore di Chiusa nel procedimento penale a carico di Gottler Ernst, iscritta al n. 125 del Registro ordinanze del 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 16 novembre 1967 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Il Comando di sezione della polizia stradale di Bolzano, in data 21 gennaio 1966, denunciava al pretore di Chiusa il sig. Ernesto Gottler, nato a Monaco e ivi residente alla Reifenstuelstrasse 14, per violazione dell'art. 102, settimo comma, del Codice della strada, avvenuta il 14 gennaio 1966. Nella denuncia é detto che, ai sensi dell'art. 141, quinto comma, dello stesso Codice, non aveva avuto luogo la notificazione della contravvenzione, non risiedendo il contravventore in Italia. A questo ultimo, con lettera raccomandata del pretore di Chiusa, veniva inviato avviso dell'iniziato procedimento a suo carico, con invito a dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 177 bis del Codice di proceduta penale. Il sig. Gottler rispondeva con una lettera in cui, senza procedere a dichiarazione o elezione di domicilio, affermava che il 14 gennaio 1966 la sua automobile non era in Italia.

Nel successivo dibattimento, svoltosi in sua contumacia ma con la presenza del difensore nominato d'ufficio, il P.M. sollevava la questione della legittimità costituzionale dell'art. 141, quinto comma, del Codice della strada in riferimento all'art. 24 cpv. della costituzione, e il pretore, accogliendo l'istanza, ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte.

Nell'ordinanza si osserva che, pur non sussistendo, al momento della notifica degli estremi della contravvenzione, alcun processo, sostanzialmente l'obbligo della notifica stessa, correlato alla facoltà di chiedere l'inserimento nel rapporto delle proprie dichiarazioni, appare strumentato alla difesa dell'imputato ed é predisposto per il processo, perché il giudice, fin dalla prima presa di cognizione dei fatti, possa conoscere la posizione difensiva dell'imputato. Trattasi pertanto di difesa nella primissima fase dell'istruttoria, di cui, con l'omissione della notifica, viene ad essere privato l'imputato residente all'estero.

L'ordinanza é stata comunicata, notificata e pubblicata.

Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 16 settembre 1966. Inesso si osserva che la funzione essenziale dell'istituto della notifica di cui allo art. 141, quinto comma, del Codice della strada, é di consentire l'esercizio del diritto di oblazione, mentre il diritto del contravventore di inserire nel rapporto le proprie controdeduzioni é un aspetto marginale della finalità della notifica, che d'altronde attiene alla fase amministrativa e preliminare del procedimento, e pertanto non é coperta dall'art. 24 della costituzione. In ogni caso, la privazione della possibilità del contravventore di fare inserire le proprie dichiarazioni nel rapporto non gli impedisce di svolgere liberamente la propria difesa, in tutti i modi consentiti dall'ordinamento processuale, anche nella fase istruttoria. Si conclude per l'infondatezza della questione.

Nella discussione orale l'Avvocato dello Stato ha confermato le sue conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

L'art. 141 del Codice della strada stabilisce che gli estremi della contravvenzione, non immediatamente contestata, debbono essere notificati al contravventore, il quale, nei termini previsti dallo stesso codice (art. 138), può effettuare l'oblazione e può chiedere che siano inserite nel rapporto le proprie dichiarazioni.

Il quinto comma dello stesso art. 141 dispone che la notificazione non é obbligatoria quando la contravvenzione riguardi persona che non risiede in Italia.

La proposta questione di legittimità costituzionale concerne quest'ultima disposizione, in quanto si assume che essa sarebbe in contrasto con l'art. 24, secondo comma della costituzione, perché, impedendo al contravventore di inserire nel verbale le proprie dichiarazioni, ne limiterebbe il diritto di difesa.

La questione non e fondata.

La notifica della contravvenzione e la compilazione del rapporto, con l'inserzione delle eventuali dichiarazioni del contravventore, appartengono, come ha esattamente osservato la difesa della Presidenza del Consiglio, a una fase precedente l'inizio e l'istruttoria del processo penale, alla quale pertanto non si riferisce l'art. 24, secondo comma, della costituzione. Già in una sua precedente sentenza questa Corte ha rilevato come la ricordata norma costituzionale ha riguardo esclusivamente al giudizio e non si estende ai momenti anteriori dal quale esso trae origine (sentenza n. 10 del 1963).

Decisiva é, comunque, la considerazione che l'omissione della notifica non impedisce né limita i successivi atti di difesa.

Infatti, se la norma impugnata rende non obbligatoria la notifica della contravvenzione, quando riguardi persona non residente in Italia, non dispensa dall'osservanza, nel successivo giudizio penale, delle norme processuali dirette a garantire il diritto alla contestazione dell'accusa, che é la prima manifestazione del diritto alla difesa.

Pertanto, quando é noto quale sia la residenza all'estero del contravventore, dovrà a lui darsi avviso (come é stato fatto nel caso che ha dato luogo al presente giudizio) dell'iniziato procedimento a suo carico, ai sensi dell'art. 177 bis del Codice di procedura penale, osservando, negli ulteriori provvedimenti, un congruo termine per la elezione di domicilio da parte sua, come statuito con la sentenza 9 giugno 1967, n. 70, di questa Corte. Si dovrà invece far ricorso al procedimento previsto dall'art. 170 del Codice di procedura penale (nomina del difensore d'ufficio, notificazioni mediante deposito in cancelleria) nel caso - e solo nel caso - che l'imputato sia irreperibile o non abbia provveduto, dopo il regolare avviso, alla dichiarazione o elezione di domicilio.

La dovuta applicazione delle ricordate norme dell'ordinamento processuale penale garantisce così il diritto di difesa dell'imputato di contravvenzione al Codice della strada, fin dall'inizio del giudizio e nelle sue fasi successive.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, quinto comma, del Codice della strada, proposta con ordinanza del pretore di Chiusa del 4 aprile 1966, in riferimento all'art. 24 della costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

 

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI

 

 

Depositata in cancelleria il 15 dicembre 1967.