SENTENZA
N. 10
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 48 e 58 del D.P.R. 19 marzo 1956, n.
303, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1961 dal Pretore di Borgo San
Lorenzo nel procedimento penale a carico di Aiazzi Luigi, iscritta al n. 216
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri
udita nell'udienza
pubblica del 12 dicembre 1962 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli:
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
penale a carico di Aiazzi Luigi, imputato del reato di cui agli artt. 48 e 58
del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, emanato in base alla delega contenuta nella
legge 12 febbraio 1955, n. 51, per aver adibito un locale a lavorazione
industriale senza averne data preventiva notizia all'Ispettorato del lavoro, il
Pretore di Borgo San Lorenzo, con ordinanza del 13 novembre 1961, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale delle suddette disposizioni. Le due
norme sarebbero in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione,
vale a dire col principio della inviolabilità del diritto della difesa in ogni
stato e grado del procedimento.
Secondo il Pretore si
avrebbe una norma sanzionata penalmente (combinato disposto degli artt. 48,
primo e secondo comma, 58, lett. b, del D.P.R. citato) la quale impone a
determinati cittadini di denunziare alle autorità di vigilanza e di controllo
un loro futuro comportamento, che, se messo in atto, costituirebbe reato.
L'autorità di vigilanza e di controllo non ha d'altra parte l'obbligo di
intervenire, prevenendo così la commissione del reato stesso (ultimo comma
dell'art. 48); sicché in mancanza di prescrizioni correttive della predetta
autorità, il procedimento penale conseguente trarrebbe origine dalla denunzia
cui l'imprenditore é obbligato sotto minaccia di sanzione penale in caso di
omissione.
Lo stesso Pretore,
prospettandosi che il principio dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione
possa intendersi nel senso ampio che il diritto di difesa sia garantito non soltanto
a partire dal momento della costituzione del rapporto processuale ma anche
nella fase anteriore da cui nasce il procedimento stesso, ne conclude che gli
artt. 48 e 58 del citato decreto del Presidente della Repubblica vengano, per
ciò, a trovarsi in contrasto con la indicata norma costituzionale.
L'ordinanza é stata
regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata
ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati; ed é stata, altresì,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962.
L'Avvocatura dello
Stato, costituitasi in giudizio per il Presidente del Consiglio dei Ministri
l'11 dicembre 1961, nel suo atto di intervento conclude per la manifesta
infondatezza della proposta questione, osservando che la comunicazione prevista
dall'art. 48 non é causa necessaria del procedimento penale conseguente alla
costruzione fatta in contrasto con le prescrizioni di legge, e che comunque il
diritto di difesa costituzionalmente garantito non può estendere il suo
contenuto al comportamento dell'autore antecedente al procedimento.
Considerato
in diritto
Secondo il Pretore si
può ritenere che il principio contenuto nell'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, relativo alla inviolabilità del diritto di difesa, abbia una
latitudine tale da comprendere non soltanto il procedimento, ma anche la fase
anteriore da cui esso nasce.
Questa tesi é del
tutto priva di fondamento. L'art. 24 della Costituzione, in tutto il suo
contenuto, si riferisce esclusivamente al giudizio e alle garanzie assicurate a
chi deve agire in giudizio o comunque subire un giudizio, e non si estende a
considerare i momenti anteriori dai quali esso trae origine. Inoltre il secondo
comma dell'articolo, nel riferirsi in particolare al diritto di difesa,
stabilisce essere la difesa diritto inviolabile "in ogni stato e grado del
procedimento". Con ciò il diritto di difesa viene espressamente delimitato
all'ambito del procedimento, in termini tali da non dar luogo ad incertezze di
sorta.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale, proposta dal Pretore di Borgo San
Lorenzo con ordinanza del 13 novembre 1961, degli artt. 48 e 58 del D.P.R. 19
marzo 1956, n. 303, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CAPPI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 16 febbraio 1963.