SENTENZA N. 79
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1966 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Biferini Alfredo e Risi Mario, iscritta al n. 81 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 21 maggio 1966.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 14 giugno 1967 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa all'udienza del 17 marzo 1966, nel procedimento penale di appello a carico di Biferini Alfredo e Risi Mario, imputati di contravvenzione a un'ordinanza normativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia, e condannati in primo grado dal Comandante di quel porto, il Tribunale di Roma ha sollevato taluni dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice della navigazione, e ha rimesso a questa Corte la soluzione di essi.
Afferma il Tribunale che il cumulo nel Comandante di porto della funzione regolamentare e di quella giurisdizionale "sembra violare il principio della divisione dei poteri sancito dall'art. 104, primo comma, della Costituzione (che costituisce uno dei principi generali dell'ordinamento giuridico), in quanto lo stesso organo, al quale si riconosce il potere normativo in materia di polizia e sicurezza dei porti (art. 81 del Codice della navigazione), é chiamato a giudicare preliminarmente in ordine alla legittimità di norme da esso stesso emanate".
L'ordinanza, letta all'udienza, presente il P.M., é stata notificata ai due imputati, rispettivamente il 23 e 26 marzo 1966, e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 6 aprile successivo. Essa era stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento rispettivamente il 22 e 25 marzo, e fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 21 maggio.
Davanti a questa Corte si é costituito soltanto il Presidente
del Consiglio dei Ministri con atto di intervento
depositato il 10 giugno
All'udienza di trattazione l'Avvocato dello Stato ha insistito nei medesimi sensi.
Considerato in diritto
Nei termini in cui é stata formulata e sottoposta a questa Corte, la questione proposta dal Tribunale di Roma appare infondata.
Il dubbio sollevato é se l'art. 1238 del Codice della navigazione, il quale conferisce al Comandante di porto attribuzioni giurisdizionali in materia penale, in occasione del cui esercizio tale organo potrebbe esser chiamato a conoscere della legittimità di provvedimenti normativi da esso stesso posti in esame in veste di autorità amministrativa, contrasti col "principio della divisione dei poteri sancito dall'art. 104, primo comma, della Costituzione".
L'art. 104 della Costituzione é però fuori causa. A parte
ogni considerazione circa il suo contenuto, esso riguarda soltanto
Il nostro ordinamento ha conosciuto e conosce anche altri complessi giurisdizionali costituiti, nei gradi inferiori, di organi di giurisdizione speciale e, nei gradi superiori, di giudici ordinari (sono noti gli esempi della materia del contenzioso elettorale e di quella degli usi civici).
D'altro canto l'appello al principio della divisione dei poteri non può valere se non con riferimento ai precetti della normativa costituzionale. Infatti l'anzidetto principio risulta accolto, nel vigente ordinamento, non in astratto, bensì entro i limiti consacrati nelle norme della Costituzione. Comunque esso non può considerarsi leso quando - come nel caso in esame - una legge non attribuisca a un organo compiti che una norma costituzionale abbia riservato ad organi diversi.
Non essendo stata denunciata la violazione di altre norme costituzionali, la questione deve essere perciò dichiarata non fondata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione, proposta dal Tribunale di Roma con ordinanza 17 marzo 1966, relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice della navigazione in riferimento all'art. 104, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1967.