Sentenza n. 79 del 1967
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SENTENZA N. 79

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1966 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Biferini Alfredo e Risi Mario, iscritta al n. 81 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 21 maggio 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 14 giugno 1967 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza emessa all'udienza del 17 marzo 1966, nel procedimento penale di appello a carico di Biferini Alfredo e Risi Mario, imputati di contravvenzione a un'ordinanza normativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia, e condannati in primo grado dal Comandante di quel porto, il Tribunale di Roma ha sollevato taluni dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice della navigazione, e ha rimesso a questa Corte la soluzione di essi.

Afferma il Tribunale che il cumulo nel Comandante di porto della funzione regolamentare e di quella giurisdizionale "sembra violare il principio della divisione dei poteri sancito dall'art. 104, primo comma, della Costituzione (che costituisce uno dei principi generali dell'ordinamento giuridico), in quanto lo stesso organo, al quale si riconosce il potere normativo in materia di polizia e sicurezza dei porti (art. 81 del Codice della navigazione), é chiamato a giudicare preliminarmente in ordine alla legittimità di norme da esso stesso emanate".

L'ordinanza, letta all'udienza, presente il P.M., é stata notificata ai due imputati, rispettivamente il 23 e 26 marzo 1966, e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 6 aprile successivo. Essa era stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento rispettivamente il 22 e 25 marzo, e fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 21 maggio.

Davanti a questa Corte si é costituito soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di intervento depositato il 10 giugno 1966. In questo l'Avvocatura dello Stato osserva innanzi tutto che l'art. 104 della Costituzione é malamente invocato, poiché riguarda la Magistratura ordinaria intesa come ordine autonomo, e non la funzione giurisdizionale nel suo aspetto oggettivo. Quanto al principio della divisione dei poteri, che indubbiamente informa la nostra Costituzione, l'Avvocatura rileva - invocando al riguardo vari esempi tratti dalla stessa Costituzione - che esso "non può essere attuato in maniera assoluta per una evidente esigenza di coordinamento tra le varie funzioni". Aggiunge infine che la giurisdizione del Comandante di porto appare legittimata dalla VI disposizione transitoria della Costituzione, e invoca il principio, affermato da questa Corte, anche con riferimento alla giurisdizione del Comandante di porto, secondo cui il termine per la revisione delle giurisdizioni speciali enunciato nella disposizione stessa non ha carattere perentorio. Conclude perciò per la infondatezza della questione sollevata dal Tribunale.

All'udienza di trattazione l'Avvocato dello Stato ha insistito nei medesimi sensi.

 

Considerato in diritto

 

Nei termini in cui é stata formulata e sottoposta a questa Corte, la questione proposta dal Tribunale di Roma appare infondata.

Il dubbio sollevato é se l'art. 1238 del Codice della navigazione, il quale conferisce al Comandante di porto attribuzioni giurisdizionali in materia penale, in occasione del cui esercizio tale organo potrebbe esser chiamato a conoscere della legittimità di provvedimenti normativi da esso stesso posti in esame in veste di autorità amministrativa, contrasti col "principio della divisione dei poteri sancito dall'art. 104, primo comma, della Costituzione".

L'art. 104 della Costituzione é però fuori causa. A parte ogni considerazione circa il suo contenuto, esso riguarda soltanto la Magistratura, e cioè l'Ordine dei giudici ordinari. E a tale Ordine i Comandanti di porto (la cui competenza giurisdizionale sopravvive ex VI disposizione transitoria della Costituzione, come questa Corte ha affermato con la sentenza n. 41 del 1960) sono estranei anche quando operano in veste di giudici. Essi sono, in tale loro veste, giudici speciali, non organi specializzati della giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art. 102, secondo comma, della Costituzione. Né con questo carattere contrasta il fatto che la loro competenza giurisdizionale si articola con quella dei tribunali ordinari, ai quali può esser proposto appello avverso le loro sentenze.

Il nostro ordinamento ha conosciuto e conosce anche altri complessi giurisdizionali costituiti, nei gradi inferiori, di organi di giurisdizione speciale e, nei gradi superiori, di giudici ordinari (sono noti gli esempi della materia del contenzioso elettorale e di quella degli usi civici).

D'altro canto l'appello al principio della divisione dei poteri non può valere se non con riferimento ai precetti della normativa costituzionale. Infatti l'anzidetto principio risulta accolto, nel vigente ordinamento, non in astratto, bensì entro i limiti consacrati nelle norme della Costituzione. Comunque esso non può considerarsi leso quando - come nel caso in esame - una legge non attribuisca a un organo compiti che una norma costituzionale abbia riservato ad organi diversi.

Non essendo stata denunciata la violazione di altre norme costituzionali, la questione deve essere perciò dichiarata non fondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione, proposta dal Tribunale di Roma con ordinanza 17 marzo 1966, relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice della navigazione in riferimento all'art. 104, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

 

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI

 

 

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1967.