SENTENZA
N. 41
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 1238, primo comma, Codice della
navigazione, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1959 dal Comandante della
Capitaneria di porto di Savona nel procedimento penale a carico di Boccardo
Luigi, iscritta al n. 69 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 9 maggio 1959.
Vista la
dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nella udienza
pubblica dell'11 maggio 1960 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel giudizio penale a
carico di Boccardo Luigi, pendente presso il Comandante del porto di Savona,
all'udienza del 7 marzo 1959, fu sollevata dalla difesa questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice della navigazione. Con
ordinanza in pari data, il Comandante del porto, considerato che il primo comma
dell'art. 1238 del Codice della navigazione attribuisce ai comandanti di porto,
capi di circondario, la cognizione delle contravvenzioni previste dal Codice
stesso; che, inoltre, l'art. 102 della Costituzione prevede che la funzione
giurisdizionale sia esercitata da magistrati ordinari e che non possono essere
istituiti giudici straordinari o speciali; e che, infine, la VI disposizione
transitoria della Costituzione stabilisce che, entro cinque anni dalla entrata
in vigore della Costituzione stessa, si debba procedere alla revisione degli
organi speciali di giurisdizione esistenti; ritenne la eccezione non
manifestamente infondata e, sospeso il giudizio, ordinò la rimessione degli atti
alla Corte costituzionale.
L'ordinanza,
regolarmente notificata e comunicata, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 9 maggio 1959. Il 20 aprile 1959 si era costituito in giudizio, con atto di
intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del
Consiglio dei Ministri. L'Avvocatura depositava una memoria illustrativa il 28
aprile 1960.
Nelle deduzioni e
nella memoria l'Avvocatura osserva che l'art. 102 della Costituzione non ha
riguardo alle giurisdizioni speciali esistenti, ma dispone che giudici
straordinari e speciali non possano istituirsi per il futuro. Fa poi richiamo
alla sentenza n.
41 del 1957 di questa Corte con la quale, in relazione alla sopravvivenza
delle commissioni tributarie, si stabiliva che il termine di cinque anni
fissato dalla VI disposizione transitoria della Costituzione ha un carattere
puramente ordinatorio. L'Avvocatura conclude perché la questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata infondata.
Considerato
in diritto
Si premette che la
Corte non deve occuparsi di determinare il carattere della giurisdizione delle
capitanerie di porto, se cioè trattisi, secondo una distinzione profilata dalla
dottrina, di giurisdizione speciale ovvero di organo speciale della
giurisdizione ordinaria. Mantenendosi entro i limiti sostanzialmente segnati
dall'ordinanza, occorre stabilire se, in relazione al termine fissato nella VI
disposizione transitoria della Costituzione, le giurisdizioni speciali debbano
ritenersi sopravvissute alla scadenza del termine predetto. A questo proposito
va ricordato che questa Corte ha già avuto occasione di decidere identica
questione con la sentenza n. 41 del 1957, relativa alla competenza e al funzionamento
delle commissioni tributarie.
In conformità di tale
decisione, si deve ritenere che il termine di cinque anni di cui alla citata VI
disposizione transitoria non abbia carattere perentorio; e ciò soprattutto in
considerazione del destinatario della disposizione stessa, cioè il Parlamento,
il quale, anche dopo la scadenza del termine, conserva sempre il potere di
attuare la prescrizione della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara infondata la
questione proposta con ordinanza 7 marzo 1959 dal Comandante del porto di
Savona sulla legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice della
navigazione, in riferimento all'art. 102 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno
1960.
Gaetano AZZARITI -
Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI -
Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO -
Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe
BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 15 giugno 1960.