Sentenza n. 37 del 1967
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SENTENZA N. 37

ANNO 1967

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI,  

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, recante riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, e degli artt. 2, 27, comma primo, 28, comma primo, 30, primo, secondo e sesto comma, e 79 delle prescrizioni di massima di polizia forestale valevoli per la provincia di Messina, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 aprile 1966 dal Pretore di S. Stefano di Camastra nel procedimento penale a carico di Mileti Salvatore ed altro, iscritta al n. 94 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 del 25 giugno 1966;

2) ordinanza emessa l'8 aprile 1966 dal Pretore di S. Stefano di Camastra nel procedimento penale a carico di Tommasi Benedetto ed altro, iscritta al n. 95 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 9 luglio 1966;

3) ordinanza emessa l'8 aprile 1966 dal Pretore di S. Stefano di Camastra nel procedimento penale a carico di Calcavecchia Stefano, iscritta al n. 96 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 del 25 giugno 1966;

4) ordinanza emessa il 2 maggio 1966 dal Pretore di S. Stefano di Camastra nel procedimento penale a carico di Incognito Antonino, iscritta al n. 117 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione del Giudice Aldo Sandulli.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel giudizio penale a carico di Salvatore Mileti e Antonino Buono imputati di pascolo abusivo e di contravvenzione agli artt. 27, comma primo, e 30 delle prescrizioni di massima valevoli per la provincia di Messina, il Pretore di S. Stefano di Camastra, con ordinanza emessa l'8 aprile 1966, nel corso dell'istruzione, ha rimesso d'ufficio a questa Corte la questione di legittimità costituzionale dei suddetti articoli delle prescrizioni di massima, in riferimento agli artt. 25, comma secondo, 70 e 77 della Costituzione. Osserva innanzitutto il Pretore che le disposizioni impugnate esorbiterebbero dalle attribuzioni demandate dal ricordato decreto ai comitati provinciali forestali (ai quali, in virtù dell'art. 35 del D.L. 18 aprile 1926, n. 731, sono sottentrate le Camere di commercio), perché ai comitati non fu conferito alcun potere in ordine alla previsione e repressione dei reati.

Un ulteriore vizio delle disposizioni impugnate discenderebbe dal fatto di essere state emanate in base a un decreto di legislazione delegata, esorbitante dai limiti della delega, non essendo consentito al Governo di deferire ad altri enti i poteri conferitigli con la legge di delegazione del 3 dicembre 1922. Sarebbe infine configurabile nelle disposizioni impugnate una violazione dell'art. 25 della Costituzione, il quale pone una riserva di legge in ordine alla previsione e punizione dei reati. L'ordinanza, ritualmente notificata all'imputato e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 25 giugno 1966.

2. - Identiche questioni sono state sollevate dal medesimo Pretore con altre due ordinanze, pronunciate anch'esse d'ufficio l'8 aprile 1966, nel corso dell'istruzione di giudizi penali rispettivamente a carico di Stefano Calcavecchia e a carico di Benedetto Tommasi e Angelina Lo Cicero, tutti imputati di analoghe infrazioni alle prescrizioni di massima (artt. 2, 28, primo comma, 30, primo, secondo e sesto comma, e 79).

Le ordinanze, dopo essere state notificate agli imputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicate ai Presidenti delle due Camere, sono state pubblicate nelle Gazzette Ufficiali n. 156 del 25 Giugno 1966 e n. 168 del 9 luglio 1966.

3. - Infine, con una quarta ordinanza, emessa nel procedimento penale a carico di Antonino Incognito, imputato anch'egli di pascolo abusivo e di contravvenzione alle prescrizioni di massima valevoli per la provincia di Messina (artt. 2 e 79), il Pretore di S. Stefano di Camastra ha ancora rimesso d'ufficio a questa Corte la questione di legittimità costituzionale di tali prescrizioni, nonché degli artt. 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, con motivazione identica a quella degli altri procedimenti sopra menzionati.

L'ordinanza, letta in udienza presenti l'imputato e il Pubblico Ministero, é stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. É stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 27 agosto 1966.

4. - In nessuno dei quattro giudizi vi é stata costituzione di parti. Pertanto le quattro cause sono state trattate in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

 

Considerato in diritto

 

1. - Dato che le questioni sono per la massima parte comuni, le quattro cause vengono riunite e decise con unica sentenza.

2. - Tutte le ordinanze denunciano disposizioni le quali sono comprese fra le prescrizioni che, in ottemperanza all'articolo 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, le Camere di commercio, sottentrate ai comitati forestali ai sensi dell'art. 35 del D. L. 18 aprile 1926, n. 731, sono tenute a compilare per la protezione e l'utilizzazione dei boschi in ciascuna provincia. Esse, come questa Corte ha avuto già occasione di affermare con la sentenza n. 26 del 1966 (in conformità del resto con la definizione che ne dà il citato art. 10 del decreto), hanno natura regolamentare. Non é consentito quindi, nei loro confronti, il sindacato di legittimità di questa Corte, che l'art. 134 della Costituzione consente nei confronti dei soli atti aventi forza di legge.

Le questioni proposte debbono essere pertanto dichiarate inammissibili (cfr. sentenza n. 102 del 1966).

3. - L'ordinanza del 2 maggio 1966, emessa nel procedimento penale a carico di Antonino Incognito, denuncia altresì gli artt. 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, citato, in relazione agli artt. 25, secondo comma, 70 e 77 della Costituzione. Ma per tale parte essa propone questioni che sono state già decise dalla Corte. Questa con la ricordata sentenza n. 26 del 1966 ha dichiarato non fondate le questioni attinenti all'art. 10 (in ordine al quale l'ordinanza non le sottopone ora alcun nuovo profilo), ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11. Tutte le questioni riguardanti l'anzidetto decreto sono quindi da dichiarare, secondo la costante giurisprudenza, manifestamente infondate.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, proposte dal Pretore di S. Stefano di Camastra con le quattro ordinanze indicate in epigrafe, degli artt. 2, 27, comma primo, 28, comma primo, 30, primo, secondo e sesto comma, e 79 delle prescrizioni di massima di polizia forestale valevoli per la provincia di Messina: dichiara la manifesta infondatezza della questione, sollevata dal medesimo Pretore con l'ordinanza del 2 maggio 1966, degli artt. 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, recante riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1967.

 

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI  

 

 

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1967.