Ordinanza n. 116 del 1966
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ORDINANZA N. 116

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, promosso con deliberazione emessa il 19 febbraio 1966 dal Consiglio comunale di Acerra sulla richiesta di decadenza dei consiglieri comunali Ferrigno Giuseppe ed altri, iscritta al n. 58 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che con la deliberazione sopra riportata si é proposta la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297;

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del 1965, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 31 dicembre 1965, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 82, 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico relativo alle elezioni comunali) e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nelle parti che riguardano i consigli comunali; nonché degli artt. 84 del citato D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "Il consiglio comunale" e dell'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte in cui si attribuisce ai consigli provinciali competenza giurisdizionale in materia elettorale;

che pertanto i consigli comunali non possono svolgere attività giurisdizionale in detta materia e non possono quindi promuovere questioni di legittimità costituzionale presso questa Corte;

che in conseguenza la questione promossa con la deliberazione riportata in epigrafe non può essere presa in esame dalla Corte costituzionale;

che perciò va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 160 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, proposta con la deliberazione citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI 

 

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1966.