Ordinanza n. 113 del 1966
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ORDINANZA N. 113

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI, 

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1965 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile in corso tra Pelleriti Vincenzo e Distefano Concetto, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966.

Udita nella camera di consiglio del 19 ottobre 1966 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

Ritenuto che con l'ordinanza del Tribunale di Catania emessa il 9 novembre 1965 nel procedimento civile in corso tra Pelleriti Vincenzo e Distefano Concetto, é stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 56 del contratto collettivo 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, in relazione all'articolo 24 della Costituzione (in quanto riduce la tutela giurisdizionale dei diritti) ed all'art. 76 della stessa, per eccesso della delega conferita al Governo con l'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741;

che nessuna delle parti si é costituita in giudizio;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 45 del 1966 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 56 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria edile 24 luglio 1959, che sancisce la decadenza dal diritto di azione quando non sia stato esercitato dal lavoratore entro i quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;

che, per effetto di tale sentenza, la norma denunciata ha cessato di avere efficacia per la parte ritenuta costituzionalmente illegittima (art. 136 della Costituzione; art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 56 del contratto collettivo 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, promossa con ordinanza 9 novembre 1965 del Tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1966.

 

 

Gaspare AMBROSINI - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI 

 

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1966.