SENTENZA N. 95
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, intitolata "Riforma agraria in Sicilia", promossi con due ordinanze emesse il 20 maggio 1965 dal Tribunale di Siracusa in due procedimenti civili vertenti tra De Geronimo Federico e Magnano di San Lio Caterina e con ordinanza emessa il 27 agosto 1965 dalla Corte d'Appello di Catania nel procedimento civile vertente tra Catalano Antonia e Majorana della Nicchiara Giuseppe, iscritte rispettivamente ai nn. 197, 198 e 202 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 27 novembre 1965 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 30 ottobre 1965 e n. 51 del 20 novembre 1965.
Visti gli atti di intervento del Presidente della Regione siciliana e di costituzione di Catalano Antonia, De Geronimo Federico, Majorana della Nicchiara Giuseppe e dell'Assessorato per l'agricoltura e foreste della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 1 giugno 1966 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi gli avvocati Arturo Carlo Jemolo
e Antonio Sorrentino, per
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di due procedimenti civili vertenti fra il dott. Federico De Geronimo e la signora Caterina Magnano di San Lio, il Tribunale di Siracusa ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dei primi quattro commi dell'art. 15 della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, intitolata: "Riforma agraria in Sicilia", in relazione agli artt. 42 della Costituzione e 14, lettera s, dello Statuto speciale per la Regione siciliana. Le norme contenute in questi commi stabiliscono che "entro sessanta giorni dall'approvazione definitiva del piano particolare, il proprietario e gli eventuali titolari di diritti di usufrutto, uso od abitazione sono tenuti a presentare all'approvazione dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste l'atto con cui modificano i loro rapporti al fine di adeguarli al piano e di agevolarne l'esecuzione"; che "ove sia decorso infruttuosamente il termine anzidetto, ovvero l'Assessore per l'agricoltura e le foreste dichiari, con suo decreto, che la nuova regolamentazione dei rapporti é incompatibile con l'esecuzione del piano, l'usufrutto, l'uso o l'abitazione sono risoluti di diritto, salva agli interessati la liquidazione delle loro ragioni, che rimangono garantite sul fondo"; che "l'eventuale risoluzione é attestata, ai fini e per gli effetti dell'art. 2655 del Codice civile, dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con certificato da annotarsi a margine della trascrizione degli atti costitutivi dei diritti sopra indicati" e che "l'annotazione non può aver luogo senza la prova dell'avvenuta liquidazione".
Le ordinanze, di identico contenuto, emesse il 20 maggio 1965, sono state ritualmente notificate e comunicate e sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 27 novembre 1965.
2. - I motivi che, ad avviso del Tribunale di Siracusa, sorreggono la sollevata questione di legittimità costituzionale sono i seguenti:
a) l'art. 42 della Costituzione non va interpretato alla lettera. Esso tutela l'istituto giuridico della proprietà nel senso più ampio, comprensivo, cioè, anche dei diritti frazionari, che sono diritti subiettivi altrettanto rilevanti nella vita economica e sociale della collettività;
b)
c) il Tribunale richiama l'art. 547 del Codice civile, che
consente agli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante
l'assicurazione di una rendita vitalizia o l'assegnazione di frutti di beni
immobili o di capitali ereditari; ma ritiene che si tratti - non ostante
l'apparente somiglianza -, di una fattispecie legislativa diversa, che non può
invocarsi a favore della legittimità costituzionale della norma impugnata. Pur
se si vuole ammettere che
d) l'estinzione dell'usufrutto (dell'uso o dell'abitazione) avviene ope legis e l'approvazione dell'Assessore regionale si riduce a una mera attestazione dell'avvenuta risoluzione, ai fini e per gli effetti dell'art. 2655 del Codice civile. In conseguenza, il provvedimento assessoriale potrebbe essere denunciato alla giurisdizione amministrativa solo per far correggere l'eventuale errore di aver attestato la risoluzione del diritto senza aver tenuto conto dell'atto col quale proprietario e titolare di altro diritto reale avessero ottemperato al precetto dell'art. 15. Sarebbe diverso il caso in cui all'Assessore fosse riconosciuta la facoltà di esaminare e di dichiarare se la nuova regolamentazione dei rapporti é compatibile o incompatibile con l'esecuzione del piano. In tal caso il soggetto espropriato non avrebbe da lamentare alcun vizio di costituzionalità, sia perché sarebbe stato eseguito in sede competente uno specifico accertamento, sia perché disporrebbe di mezzi idonei di tutela davanti alla giurisdizione amministrativa;
e) infine la incompatibilità assoluta dei diritti di godimento con l'attuazione dei piani prevista dalla legge é in certo modo negata dalla stessa legge che prevede la possibilità di una nuova disciplina dei rapporti tra proprietario ed usufruttuario. Né mancherebbero i normali rimedi legali nel caso in cui l'usufruttuario, avendo il godimento esclusivo del fondo, volesse impedire al proprietario di attuare le opere di miglioramento e di riforma imposte dal piano.
3. - Davanti alla Corte d'Appello di Catania é stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale del primo e secondo comma
del già ricordato art. 15 della legge regionale siciliana sulla riforma
agraria.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 27 novembre 1965.
4. - L'ordinanza, premesso che il diritto di usufrutto gode della tutela dell'art. 42 della Costituzione e che la norma impugnata non prevede una limitazione, bensì una soppressione integrale del diritto, e quindi un esproprio, rileva che, nel caso in esame, non é stata osservata la condizione posta dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione, giusta il quale il sacrificio particolare del bene o diritto patrimoniale deve essere imposto da un'esigenza connessa a un pubblico interesse, legalmente accertato e dichiarato.
La risoluzione di diritto dell'usufrutto soltanto per mancata esibizione in un breve termine di un accordo tra le parti, che modifichi i rapporti fra esse al fine di adeguarli al piano e di agevolarne l'esecuzione, non sembra alla Corte stabilita in relazione ad alcun pubblico interesse. Poiché la legge non determina quale debba essere il contenuto dell'accordo, non é possibile desumere quali siano i caratteri per i quali l'usufrutto rappresenti un ostacolo all'esecuzione del piano. L'omessa specificazione di questo punto non permetterebbe di valutare il rapporto tra pubblico interesse e la situazione particolare e, quindi, di valutare le ragioni che impongono il sacrificio del diritto individuale all'interesse pubblico. In ogni modo, l'effetto previsto dalla norma (estinzione dell'usufrutto) sarebbe eccessivo rispetto al fine dell'esecuzione del piano particolare, giacché l'usufrutto in se stesso, qualora assuma certe caratteristiche (com'é agevole dedurre dalla stessa norma), non contrasta con i fini pubblici perseguiti dalla legge. Il che comporta anche un'invadenza illegittima del legislatore regionale nel campo dei rapporti di diritto civile, non giustificata dalla necessità di regolamentare le materie che l'art. 117 della Costituzione e l'art. 14 dello Statuto speciale riservano alla Regione. E poiché la norma colpisce ogni sorta di usufrutto - compreso quello legale spettante al genitore esercitante la patria potestà sui beni dei figli minori - essa sarebbe ancora una volta in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in quanto violerebbe i limiti segnati dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato che, nel caso, vanno ricercati negli artt. 324 e 326 del Codice civile, i quali pongono con norme di carattere cogente i principi essenziali per l'ordinamento della famiglia.
Infine, a avviso della Corte, l'espropriazione come quella regolata dalla legge impugnata, compiuta direttamente con atto legislativo, sottrarrebbe il provvedimento dell'autorità amministrativa ai rimedi giurisdizionali garantiti dall'art. 113 della Costituzione, quanto meno nel caso, come quello di specie, in cui non é giustificato il diretto ricorso alla legge, previsto dall'art. 43 della Costituzione.
L'ordinanza conclude sottoponendo all'esame della Corte la
questione di costituzionalità del secondo comma dell'art. 15 della legge
regionale siciliana 27 dicembre 1950, n.
5. - Nei giudizi promossi con le ricordate ordinanze del Tribunale di Siracusa si é costituito il dott. Federico De Geronimo, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Salibra, mediante deposito delle deduzioni in data 10 novembre 1965.
La difesa del dott. De Geronimo sostiene che il sistema della riforma agraria siciliana, il quale impone al proprietario del fondo la predisposizione e l'attuazione di un piano di trasformazione, comporta necessariamente la risoluzione del rapporto di usufrutto, incompatibile con l'esecuzione dei piani di trasformazione. Né tale incompatibilità é contrastata dal fatto che il legislatore consenta alle parti la modifica del rapporto, perché codesta modifica conferisce al rapporto stesso una struttura del tutto diversa da quella dell'usufrutto.
L'urgenza, poi, dell'attuazione della riforma escluderebbe, sempre secondo la difesa, di deferire all'autorità giurisdizionale la regolamentazione dei rapporti fra proprietario e usufruttuario. Del resto, l'ordinamento già prevede la possibilità di commutare per fini privatistici l'usufrutto uxorio di una rendita vitalizia (art. 547 del Codice civile); e, d'altra parte, la cessione dei diritti di godimento sul fondo, incompatibili con un piano di colonizzazione, é prevista anche dall'art. 20, terzo e quarto comma, della legge 2 gennaio 1940, n. 1, per la colonizzazione del latifondo siciliano, che attribuisce a tal fine un'insindacabile potestà al Ministero dell'agricoltura e foreste. Né sarebbe esatto che il soggetto espropriato sia privo di ogni valida difesa davanti agli organi giurisdizionali. I piani di trasformazione sono sì predisposti dal proprietario, ma approvati dall'Ispettore regionale, che può modificarli o addirittura respingerli. Contro il decreto ispettoriale é ammesso ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste e la decisione relativa é impugnabile davanti al Consiglio di giustizia amministrativa. In tale sede, secondo la difesa, l'usufruttuario potrebbe far valere ampiamente le proprie ragioni e contestare la necessità dell'esecuzione del piano. Inoltre, contro il decreto assessoriale, che accerta la risoluzione dell'usufrutto e che fosse illegittimo per difetto dei presupposti e provocasse la lesione di un diritto soggettivo, non sarebbe preclusa la tutela davanti all'autorità giudiziaria.
La difesa ricorda, infine, che l'illegittimità della norma impugnata fu esclusa dall'Alta Corte della Sicilia con sentenza 23 dicembre 1951, n. 29, e che l'eccezione di incostituzionalità della stessa norma, sollevata davanti al Consiglio di giustizia amministrativa, fu da questo dichiarata manifestamente infondata con sentenza 5 settembre 1957.
6. - Nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Catania si é costituita la signora Antonia Catalano, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Fré, Antonio Sorrentino e Paolo Lombardo Indelicato. Le deduzioni sono state depositate il 15 dicembre 1965.
Secondo la difesa della signora Catalano, la norma impugnata sarebbe illegittima sotto due profili, quello del contenuto sostanziale della norma e quello della competenza della Regione ad emanarla.
Sotto il primo profilo, la norma impugnata concreterebbe un caso di espropriazione, per la legittimità del quale mancherebbe uno dei presupposti fondamentali richiesti dall'art. 42 della Costituzione: i motivi di interesse generale. Premesso che il giudizio di costituzionalità deve, in ipotesi del genere, estendersi al controllo sull'osservanza del fine assegnato alla legge dal precetto costituzionale, la difesa sostiene che la norma impugnata, esaminata sul piano non già del merito, ma della ragionevolezza, non si giustifica col richiamo all'interesse generale. Sarebbe, infatti, del tutto irragionevole e ingiustificabile una norma, come quella della cui legittimità si discute, la quale pone una presunzione iuris et de iure di incompatibilità fra l'attuazione del piano e la persistenza dell'usufrutto. E codesta mancanza di ragionevolezza é accresciuta dalla circostanza che l'automatica decadenza dall'usufrutto si verifica se, in un termine di sessanta giorni, le parti non abbiano presentato un accordo che modifichi i loro rapporti: e poiché l'accordo risulta dall'incontro di due volontà, é evidente che la decadenza dall'usufrutto é rimessa all'arbitrio del proprietario, che, rifiutandosi all'accordo, determina la perdita del diritto dell'usufruttuario. Se, in terzo luogo, si considera che la decadenza del diritto parziario si verifica per il solo fatto della mancata presentazione di un accordo sottratto a qualsiasi valutazione, si deve trarre la conseguenza che viene violato anche l'art. 113 della Costituzione, in quanto l'interessato é privato della possibilità della tutela dei suoi diritti e dei suoi interessi legittimi.
Sotto il secondo profilo, ad avviso della difesa, dovrebbe
essere pacifico che, allorquando
La dottrina é concorde in questa interpretazione e
Non vale obiettare, ad avviso della difesa, che la legge
impugnata non contempla un caso di espropriazione, ma una modifica del regime
dei diritti reali, che, una volta estinti, sarebbero acquisiti alla nuda
proprietà in ragione della capacità espansiva propria del diritto di proprietà.
La tesi appare, secondo la difesa, non del tutto infondata, ma é tale, a suo
avviso, da aggravare il carattere di incostituzionalità della norma impugnata,
in quanto
In conferente sarebbe, altresì, il richiamo all'art. 14,
lett. a, dello Statuto siciliano, che attribuisce alla Regione potestà e
legislazione in materia di "agricoltura e foreste".
Infine la difesa sostiene che la legge regionale ha inteso attuare in Sicilia la riforma agraria; ma, giusta la giurisprudenza della Corte, la riforma agraria é di competenza dello Stato e la Regione altro non può fare se non adeguare le leggi nazionali in materia ai bisogni particolari dell'Isola. Ora, la legge in esame non adegua alle esigenze della Sicilia le leggi nazionali, ma contrasta con queste, in quanto l'art. 25 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, ha disciplinato una fattispecie analoga, conservando i diritti di usufrutto per intero se gravano sull'intera proprietà.
Conclude chiedendo la dichiarazione di incostituzionalità del secondo comma del citato articolo della legge regionale.
7. - Si é costituito in giudizio il signor Giuseppe Majorana della Nicchiara, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Falzea, Rosario Nicolò e Alfredo Randazzo. Le deduzioni sono state depositate il 17 dicembre 1965.
La difesa del signor Majorana si articola in due tesi.
La prima nega che la caducazione automatica dei diritti parziari dia luogo a un'espropriazione. Si ammette che l'espropriazione possa avere ad oggetto un diritto parziario, si nega che un'espropriazione abbia luogo nell'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 15, secondo comma, della legge impugnata. La norma contenuta in questo comma si sarebbe limitata a produrre l'effetto estintivo di un diritto parziario gravante sul bene, e questo non comporta espropriazione (che non é un atto estintivo, ma un atto traslativo), anche se l'estinzione del diritto comporta l'espansione dei diritti di proprietà, giacché codesta espansione avverrebbe per la forza giuridica di elasticità del diritto di proprietà, non già come conseguenza diretta della perdita del diritto. L'istituto regolato dalla norma impugnata, e che trova precedenti nella legislazione nazionale in materia agraria, si distingue dall'espropriazione anche nel funzionamento, in quanto, laddove l'espropriazione ha sempre bisogno di un apposito provvedimento amministrativo, la caducazione dei diritti altrui sul fondo costituirebbe un effetto secondario, nel caso in esame, dell'approvazione definitiva del piano particolare.
Nega poi - ed é questa la seconda tesi della difesa del signor Majorana - che l'automatica risoluzione del rapporto non sia stabilita in relazione a un pubblico interesse. Se con ciò si vuol dire che l'interesse pubblico non si estende alla risoluzione automatica dei diritti gravanti sul fondo, si tratterebbe di una censura non ammissibile in questa sede, perché attinente alla valutazione dell'esistenza, del contenuto e dei modi di attuazione degli interessi posti a fondamento della legge, valutazione di competenza del legislatore. E questa ragione vale altresì contro la censura di invadenza della legislazione siciliana nel campo dei rapporti civili, in quanto la valutazione della necessità di questa invadenza in relazione al pubblico interesse rientra nell'autonomia del legislatore, sicché la condizione dell'esistenza dei motivi di pubblico interesse é rispettata quando il legislatore abbia considerato il suo intervento nel regolamento dei rapporti privati quale strumento necessario per il soddisfacimento degli interessi che esso ha voluto tutelare.
Né avrebbe valore l'obiezione che la legge impugnata dia luogo a un'espropriazione compiuta direttamente con atto legislativo e sottratta perciò ai rimedi giurisdizionali previsti dall'art. 113 della Costituzione. In effetti, nel caso in esame, si tratterebbe non già di un'espropriazione, ma della risoluzione di un diritto, e perciò di effetto non derivante direttamente dall'atto amministrativo, ma secondariamente dall'approvazione del piano particolare.
La legge regionale prevederebbe questo effetto in via generale ed astratta, e perciò con pieno rispetto dei caratteri propri di ogni atto normativo.
8. - Nei giudizi promossi tanto dalle ordinanze del Tribunale di Siracusa che da quella della Corte d'appello di Catania, é intervenuto il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato gli atti di intervento, rispettivamente, l'8 settembre 1965 e il 15 dicembre 1965 e un'unica memoria il 21 aprile 1966.
L'Avvocatura contesta in primo luogo che nel concetto di proprietà garantito dall'art. 42 della Costituzione rientri il diritto reale di usufrutto. Ma soggiunge che, pur se l'art. 42 dovesse essere interpretato con tale ampiezza da ricomprendere sotto la garanzia costituzionale i diritti reali di godimento e, segnatamente, quelli di usufrutto, non se ne potrebbe escludere l'espropriazione nei casi previsti dalla legge, quando ricorrano motivi di interesse generale e salvo indennizzo. Tutti questi requisiti ricorrono nel caso in esame.
In terzo luogo
Nemmeno sussisterebbe il contrasto tra la norma impugnata e i principi della legge dello Stato. L'Avvocatura richiama anche essa l'art. 547 del Codice civile e l'art. 20, terzo e quarto comma, della legge 2 gennaio 1940, n. 1, sulla colonizzazione del latifondo siciliano.
Del tutto infondata sarebbe poi la questione di costituzionalità della norma impugnata in relazione all'art. 117 della Costituzione, che riguarda le Regioni a statuto ordinario.
9. - Nel giudizio promosso dalla Corte d'appello di Catania si é costituito anche l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nelle deduzioni, depositate il 15 dicembre
La prima, che la causa di pubblico interesse deve ricercarsi nella possibilità del pieno raggiungimento dei fini, ai quali la legge é ordinata.
La seconda, che la previsione della legge é quella dell'incompatibilità dei diritti di godimento col perseguimento dei fini della riforma. Tra le due possibilità, quella di sopprimere il diritto di godimento, consentendone in certi casi la persistenza e, l'altra di far salvo tale diritto, consentendone in certi casi la soppressione, il legislatore, con apprezzamento discrezionale, anzi con un giudizio di merito insindacabile in questa sede, ha scelto la prima.
La terza, che la legittimità dell'intervento della Regione in tema di rapporti privati e di ragioni giuridiche intersubiettive é fondata sulla considerazione dell'utilità sociale e del conseguimento del razionale sfruttamento del suolo.
La quarta, che non é vero che l'art. 42 della Costituzione imponga che l'espropriazione per pubblica utilità abbia luogo sempre con atto amministrativo: un'espropriazione a mezzo di atto legislativo é perfettamente legittima, abbia esso il contenuto di norma o di provvedimento.
10. - Il dott. Federico De Geronimo, la signora Antonia Catalano e il signor Giuseppe Majorana della Nicchiara hanno depositato memorie il 17 e il 18 maggio 1966, nelle quali ribadiscono e illustrano le tesi difensive, già esposte nelle deduzioni, con riferimenti legislativi e giurisprudenziali e ribattono le tesi avversarie.
11. - Le cause sono state congiuntamente discusse all'udienza del 1 giugno 1966; e le difese delle parti hanno richiamato le tesi esposte negli ampi scritti difensivi e insistito nelle conclusioni già prese.
Considerato in diritto
1. - Le cause hanno ad oggetto le medesime questioni di
costituzionalità e pertanto
2. -
3. -
L'obiezione, mossa dalla difesa del signor Majorana nella discussione orale, che la Costituzione conferisce al diritto di proprietà una garanzia che non riconosce, viceversa, ai diritti frazionari di godimento, non é fondata. Vero é che si potrebbe ipotizzare l'eliminazione dal nostro ordinamento di istituti come l'usufrutto, l'uso o l'abitazione mediante legge ordinaria, e non già dell'istituto della proprietà privata, che é uno dei connotati caratteristici del nostro sistema economico e sociale e, in conseguenza, dell'ordinamento giuridico in vigore. Ma ciò non vuole dire, com'é ovvio, che fino a quando i diritti di usufrutto, uso o abitazione, dei quali si fa questione nella presente causa, siano riconosciuti e regolati dal nostro ordinamento, essi siano privi, di fronte ad atti espropriativi, di adeguata tutela. Il dettato medesimo del secondo comma dell'art. 42 della Costituzione é così ampio che consente già di ritenere compresi nel "riconoscimento" e nella "garanzia", di cui é in esso parola, anche i diritti in questione. Ma anche se ciò non fosse, si parlasse, cioè, nel secondo comma soltanto della proprietà stricto sensu, non ne consegue che le regole costituzionali dell'espropriazione, che sono segnate nel terzo comma del medesimo articolo, non riguardino anche quella che le ordinanze definiscono come proprietà in senso lato.
4. - Non si può invece accogliere la tesi prospettata dalle
ordinanze che l'espropriazione disposta dalla legge siciliana sia priva dei
requisiti che
5. - Tuttavia, pur posta in termini così ampi, la questione non é fondata. Non si può infatti rinvenire alcuna traccia di arbitrarietà o di irragionevolezza in una norma la quale comporta, com'é stato riconosciuto dalle ordinanze, una presunzione di incompatibilità tra il diritto di usufrutto e l'agevole esecuzione del piano di trasformazione. Deve essere tenuto presente che l'esecuzione del piano é imposta dalla legge al proprietario, il quale non può darvi corso se non ha la piena disponibilità del fondo: e questa é una ragione sufficiente per la legittimità costituzionale della norma. Un esame più penetrante comporterebbe un controllo delle scelte, lato sensu politiche, del legislatore, che é sottratto alla competenza della Corte. Non vale obiettare che il medesimo articolo contiene una disciplina diversa "per i diritti derivanti dai contratti di locazione, mezzadria, colonia e compartecipazione, nonché da concessione a qualsiasi titolo in favore di cooperative", perché si tratta di una fattispecie diversa che, per non costituire un ostacolo così grave come quello rappresentato dai diritti reali di godimento, all'esecuzione dei piani, giustifica un trattamento diverso; né vale invocare la norma del penultimo comma, perché essa riguarda "altri diritti reali e personali di godimento", non già i diritti di usufrutto, uso o abitazione che sono compiutamente regolati dalle norme contenute nei primi due commi dell'art. 15.
Nemmeno, infine, può invocarsi una ipotesi di contraddittorietà della norma, che da un lato, ordina l'espropriazione dell'usufrutto e, dall'altro, consente la possibilità di una sua persistenza mediante accordo fra le parti. Il sistema della legge prevede l'espropriazione ope legis dell'usufrutto; e l'atto modificativo dei rapporti costituisce soltanto un fatto impeditivo dell'estinzione. Il legislatore ha risolto il problema del concorso di due diritti su una medesima cosa mediante l'espropriazione del primo di essi a favore del titolare del secondo. Il fatto che abbia previsto altresì la possibilità della persistenza dei due diritti mediante accomodamento tra le parti, non comporta una contraddittorietà tra le due normative tale da condurre a una dichiarazione di illegittimità.
6. - Le ordinanze lamentano anche la violazione dell'art. 113 della Costituzione, che assicura la tutela dei diritti e degli interessi legittimi contro atti della pubblica Amministrazione. Ma anche questa é una censura infondata. Contro i provvedimenti assessoriali non é precluso il ricorso davanti agli organi della giurisdizione amministrativa e ordinaria, naturalmente nei limiti in cui la natura, il contenuto e il fine loro lo consentono.
La violazione dell'art. 113 della Costituzione viene per
altro lamentata anche per il fatto che l'espropriazione, compiuta direttamente
con atto legislativo, sottrae il provvedimento dell'autorità amministrativa ai
rimedi giurisdizionali voluti dall'art. 113 della Costituzione.
7. - Da quanto é stato esposto discende che non sono stati
oltrepassati i limiti della competenza legislativa della Regione in materia di
regolamento di rapporti privati, quali sono stati più volte definiti dalla
Corte costituzionale e quali risultano dall'art. 14 dello Statuto siciliano (il
richiamo all'art. 117 della Costituzione non é stato fatto a proposito perché
esso, nel caso, non può trovare applicazione a una Regione a statuto speciale
quale
Non vale obiettare che la legge riconosce la possibilità di un accordo che modifichi i rapporti tra proprietario e usufruttuario, perché l'accordo si riferisce a modifiche di fatto, temporanee ed eccezionali, che devono servire a rendere agevole l'esecuzione dei piani e che valgono fino a quando i piani non saranno stati eseguiti. La figura giuridica dell'usufrutto, quale é regolata dal Codice civile, non ne risulta toccata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione sollevata dal Tribunale di
Siracusa e dalla Corte d'appello di Catania sulla legittimità costituzionale
delle norme contenute nei primi quattro commi dell'art. 15 della legge
regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, intitolata "Riforma agraria in
Sicilia", in riferimento agli articoli 42, 113, 117 della Costituzione e
14 dello Statuto speciale per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 11 luglio 1966.