Sentenza n. 74 del 1966
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SENTENZA N. 74

ANNO 1966

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1965 dal Pretore di Cinquefrondi nel procedimento penale a carico di Bombino Girolamo, iscritta al n. 209 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965.

Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del Giudice Nicola Jaeger.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento di opposizione a decreto penale a carico di Bombino Girolamo, imputato del reato preveduto dall'art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per avere omesso di corrispondere al lavoratore Pasquale Pulitanò, rimasto vittima di un infortunio mentre lavorava alle sue dipendenze, le competenze previste dalla legge, il Pretore di Cinquefrondi pronunciava una ordinanza in data 28 maggio 1965, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 4 della legge sopra indicata, in relazione agli articoli 38 e 36 della Costituzione.

L'ordinanza veniva notificata in data 8 giugno 1965 al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata il 24 settembre e il 5 novembre 1965 rispettivamente ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 326 del 31 dicembre 1965.

Davanti alla Corte non si costituivano ne il Bombino né il Pulitanò, e neppure faceva intervento l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto il Presidente della Corte disponeva, in applicazione dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, primo comma, delle "Norme integrative per i giudizi", la convocazione della Corte in camera di consiglio per la decisione della questione.

 

Considerato in diritto

 

Con una recente sentenza - la quale non poteva essere nota ancora al Pretore di Cinquefrondi al momento della pronuncia della ordinanza oggetto del presente giudizio (28 maggio 1965), essendo stata depositata in cancelleria successivamente a quella data (9 giugno 1965) - la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale della disposizione ora denunciata, ma soltanto in riferimento agli articoli 3, primo comma, 23 e 38, quarto comma, della Costituzione, richiamati nella ordinanza di rimessione del Pretore di Ferrara.

Nel caso in esame, l'ordinanza del Pretore di Cinquefrondi non soltanto solleva la medesima questione di legittimità in relazione al quarto comma dell'art. 38 della Costituzione, ma richiama anche l'art. 36 di questa, "dove é sancito che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, per cui, se il lavoratore non presta la sua opera, il datore di lavoro, per il precetto costituzionale citato, non é tenuto a corrispondere la retribuzione".

Per quanto concerne la supposta violazione della norma contenuta nell'art. 38, comma quarto, della Costituzione, la Corte non ritiene di doversi discostare dalla decisione contenuta nella già ricordata sentenza n. 44 del 1965. Le considerazioni esposte nella motivazione di essa valgono infatti anche per la soluzione della questione proposta dal Pretore di Cinquefrondi; in particolare, deve ribadirsi il principio che, se il quarto comma dell'art. 38 della Costituzione, inteso a concedere maggiori garanzie ai prestatori d'opera, impone obblighi allo Stato e ad organi e istituti da questo predisposti od integrati, non vieta certamente che esso intervenga mediante apposite leggi a dare attuazione a tali fini anche imponendo alcune prestazioni a carico degli imprenditori, come é accaduto ed accade frequentemente proprio in materia di assicurazioni sociali.

In quanto alla prospettata violazione delle norme contenute nell'art. 35 della Costituzione occorre tenere presente che anche la interpretazione delle sue disposizioni, al pari di quella di qualsiasi altra norma giuridica, non può riferirsi soltanto alla formulazione del singolo precetto, isolato dal contesto, ma deve integrarsi con il riferimento al sistema in cui esso si trova inserito, e quindi tota lege perspecta, come suggeriva l'antico insegnamento.

Non é dubbio che la disposizione citata afferma il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro; ma questa proporzione deve essere intesa tenendosi conto della sufficienza della retribuzione stessa ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Ed é chiaro che sarebbe impossibile accertare l'osservanza di tale principio facendo riferimento alle prestazioni d'opera avvenute in ogni singola giornata del rapporto di lavoro, il quale non viene risolto nei casi di infortunio sul lavoro, di malattia, di gravidanza, di puerperio, se non sotto certe modalità e garanzie appropriate.

Come é già stato precisato nella precedente sentenza, quando il rapporto non venga risolto, e le leggi speciali non prevedano la immediata corresponsione delle prestazioni assicurative al lavoratore infortunato, si deve ritenere conforme all'orientamento generale della legislazione ed ai principi costituzionali la imposizione all'imprenditore dell'obbligo di corrispondere al primo una retribuzione per il breve periodo di carenza di tali prestazioni.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante "Modifiche e integrazioni al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765:" Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e successive modificazioni ed integrazioni", nonché al D.L. luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: "Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo "e successive modificazioni ed integrazioni", in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966.

 

Gaspare AMBROSINI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI  - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO

 

Depositata in cancelleria il 21 giugno 1966.