SENTENZA
N. 44
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15,
promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1964 dal Pretore di Ferrara nel
procedimento civile vertente tra Zampolli Remo e Holzl Erich, iscritta al n. 50
del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 108 del 2 maggio 1964.
Visti l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di costituzione
in giudizio di Zampolli Remo;
udita nell'udienza
pubblica del 7 aprile 1965 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
uditi l'avv. Vezio
Crisafulli, per Zampolli Remo, e il sostituto avvocato generale dello Stato
Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel corso di un
giudizio promosso davanti al Pretore di Ferrara dal lavoratore agricolo Remo
Zampolli contro il proprio datore di lavoro Erich Holzl, per ottenerne la
condanna al pagamento delle retribuzioni - intera per il giorno dell'infortunio
e del 60 per cento per i sei giorni successivi di carenza della assicurazione
-, il convenuto sosteneva anzitutto che la norma invocata dall'attore (art. 4
della legge 19 gennaio 1963, n. 15) avrebbe dovuto essere dichiarata
applicabile solo al settore dell'industria o ad altri equiparati ad esso;
successivamente, nella comparsa conclusionale, lo stesso convenuto deduceva
che, in ogni caso, tale norma avrebbe dovuto essere dichiarata
costituzionalmente illegittima, in relazione agli artt. 3, 23 e 28 della
Costituzione.
Con ordinanza in data
26 febbraio 1964 il Pretore ha ritenuto la questione non manifestamente
infondata.
Ha osservato che
l'obbligo posto a carico del datore di lavoro non sembra avere carattere
retributivo, mancando la prestazione d'opera da parte dell'infortunato, e che,
non trattandosi di contributo imposto per consentire agli istituti
assistenziali l'espletamento dei compiti loro spettanti, ma di
"prestazione assistenziale diretta del singolo datore di lavoro in favore
del lavoratore dipendente infortunato e limitatamente al periodo di carenza
dell'assicurazione", si potrebbe ravvisare nella norma una violazione
dell'art. 38 della Costituzione.
L'ordinanza rileva
poi una differenza ingiustificata nel trattamento dei lavoratori, e quindi
degli imprenditori, nel settore agricolo e in quello industriale, diversi essendo
i periodi (rispettivamente di sei e di tre giorni dopo quello dell'infortunio)
di carenza della assicurazione, per i quali é disposto l'onere a carico dei
datori di lavoro, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Prospetta infine anche la possibilità di ravvisare una violazione dell'art. 23
della Costituzione, nel dubbio che la prestazione patrimoniale imposta al
datore di lavoro risponda ai criteri informatori stabiliti dalla norma
costituzionale.
L'ordinanza,
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, é stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 2 maggio 1964, n. 108.
Nel presente giudizio
si é regolarmente costituito il solo Zampolli ed é intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale
dello Stato.
Nell'atto di
costituzione la difesa della parte privata osserva, a proposito della supposta
violazione dell'art. 3 della Costituzione, che la norma denunciata non
introduce alcuna differenza di trattamento fra imprenditori industriali e
agricoli, limitandosi a stabilire che il datore di lavoro deve corrispondere al
lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale é
avvenuto l'infortunio e il 60 per cento della retribuzione stessa, salvo
migliori condizioni previste dai contratti collettivi o individuali di lavoro,
per i giorni successivi "fino a quando sussiste la carenza
dell'assicurazione". La differenza rilevata, che si riduce in concreto a
tre giorni di una parte della retribuzione, deriva dalle disposizioni di altre
leggi, che regolano le varie forme di assicurazioni infortuni, ed é largamente
compensata dal minore carico contributivo disposto per le imprese agricole in
confronto di quelle industriali.
Né sussisterebbero -
secondo la difesa della parte privata - le supposte violazioni degli artt. 23 e
38 della Costituzione, in quanto la legge può legittimamente disciplinare la
materia assistenziale e assicurativa, imponendo prestazioni a carico dei datori
di lavoro anche in taluni casi di assenza del lavoratore, quali le ferie e gli
infortuni, considerando tali rapporti in un quadro generale e sistematico.
Analoghi argomenti
sono prospettati nell'atto di intervento della Avvocatura generale dello Stato,
la quale sottolinea il fatto che gli oneri delle prestazioni in questione sono
sempre disciplinati mediante leggi, le quali determinano rigorosamente l'entità
e le condizioni di ogni obbligo relativo.
In una memoria
depositata il 25 marzo 1965 la difesa dello Zampolli ha ribadito gli argomenti
già addotti per escludere che la norma denunciata possa essere considerata in
contrasto con gli artt. 3, 23 e 38 della Costituzione; ed ha insistito
particolarmente sul contenuto delle disposizioni dell'art. 36 di essa, le quali
precisano gli elementi oggettivi e soggettivi propri della retribuzione
spettante al lavoratore, e sulla interpretazione accolta in materia dalla Corte
costituzionale.
Alla pubblica udienza
i difensori hanno insistito sulle conclusioni e gli argomenti esposti negli
atti scritti.
Considerato
in diritto
L'ordinanza del
Pretore di Ferrara ha proposto la questione sulla legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, in riferimento alle norme
contenute negli artt. 3, 23 e 38 della Costituzione; la Corte non ritiene però
che gli argomenti addotti nell'ordinanza di rimessione, anche se integrati
dalle osservazioni già esposte dal convenuto nel corso del giudizio di merito,
possano essere considerati sufficienti a giustificare una dichiarazione di
illegittimità costituzionale della disposizione denunciata.
Per quanto concerne
il richiamo all'art. 3 della Costituzione, il fatto che nel settore della
agricoltura l'imprenditore sia tenuto a corrispondere all'infortunato il 60 per
cento della retribuzione per tre giornate in più di quelle imposte agli
imprenditori industriali non può essere considerato rilevante ai fini di una
dichiarazione di incostituzionalità. A prescindere dalla tenue entità della
differenza, sicuramente più che compensata dalla misura notevolmente diversa
delle retribuzioni nel settore agricolo e in quello industriale, non si può
contestare che la indubbia prevalenza in quest'ultimo dell'uso di mezzi meccanici
ed automatici aggrava sensibilmente i rischi e rende quindi necessaria la
imposizione di premi molto più alti a carico delle imprese, come ha rilevato e
sostenuto in particolare l'Avvocatura generale dello Stato.
É chiaro poi che in
questa materia occorre tenere presente che ogni tipo di assicurazione, non
escluse quelle sociali, é necessariamente disciplinato da un sistema proprio di
norme e di clausole, in funzione di tanti fattori (numero degli assicurati,
frequenza e gravità dei rischi, durata dei rapporti, misura delle retribuzioni
e così via), i quali influiscono sensibilmente sulla entità dei premi, la cui
massa deve garantire la possibilità di risarcire i danni: un controllo di
legittimità della Corte costituzionale sul merito dei calcoli attuariali, che
sono a base della determinazione dei premi e delle liquidazioni dei danni nei
diversi settori, non sarebbe nemmeno concepibile.
Ancor meno fondata
appare la tesi della violazione dell'art. 23 della Costituzione, posto che
tutte le prestazioni patrimoniali, che gravano sui datori di lavoro a norma
della disposizione denunciata, sono esplicitamente imposte non solo "in
base alla legge", ma proprio direttamente da questa; né é possibile
ricavare dalla norma costituzionale richiamata dalla ordinanza alcun criterio
informatore, che si presti ad essere considerato violato dall'art. 4 della
legge n. 15 del 1963.
Meno evidente é
invece la infondatezza del motivo desunto dall'art. 38 della Costituzione, che
l'ordinanza del Pretore di Ferrara prospetta nella mancanza di ogni carattere
retributivo, o anche di contributo agli istituti assistenziali, in una
prestazione che figura imposta al singolo datore di lavoro a favore di un
lavoratore dipendente proprio in un periodo, nel quale questi non presta la propria
opera nella azienda. L'argomento addotto dal giudice di merito per motivare i
propri dubbi in proposito non resiste peraltro alle obiezioni prospettate dalla
difesa dello Stato e da quella privata.
La prima ha
richiamato insistentemente la necessità che gli oneri delle assicurazioni
sociali siano posti soprattutto a carico degli imprenditori, in correlazione ai
rischi personali cui si trovano esposti i lavoratori dipendenti nel corso della
attività svolta ai fini della produzione. Questo principio si é ormai talmente
affermato, che, a parere dell'Avvocatura generale dello Stato, l'eventuale
cessazione di efficacia della norma denunciata, a seguito di una dichiarazione
di illegittimità costituzionale, avrebbe la conseguenza di porre a carico dei
datori di lavoro l'obbligo personale di provvedere integralmente alla carenza
delle prestazioni assicurative per le giornate di salario non riconosciute a
favore dei prestatori d'opera.
La difesa della parte
privata ha sostenuto invece che una dichiarazione di illegittimità della norma
in esame avrebbe quale conseguenza un danno irrimediabile al lavoratore
infortunato, a meno che non fosse dichiarata anche la illegittimità delle
norme, che stabiliscono i periodi di carenza delle prestazioni assicurative.
A giudizio della
Corte, si deve tener conto del fatto che, come risulta anche da altre norme
della nostra legislazione, il caso di infortunio sul lavoro, al pari di quelli
di malattia, di gravidanza, di puerperio, non costituisce di per sé motivo di
sospensione e neppure di risoluzione del rapporto di prestazione d'opera: in
tutte queste ipotesi é previsto infatti che se la legge non stabilisce
"forme equivalenti" di previdenza o di assistenza, é dovuta al
prestatore d'opera la retribuzione intera ovvero una indennità nella misura e
per il tempo determinati dalle leggi speciali o da altre fonti, e che il
periodo di assenza dal lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio
(articolo 2110, primo e terzo comma, e art. 2111, secondo comma, del Codice
civile).
Quando il rapporto
non venga risolto, e le leggi speciali non prevedano la immediata
corresponsione delle prestazioni assicurative al lavoratore infortunato, si
deve ritenere conforme all'orientamento generale della nostra legislazione la
imposizione all'imprenditore dell'obbligo di corrispondere al primo una
retribuzione per il periodo di carenza di tali prestazioni; di conseguenza la
norma che provvede a tal fine, per un tempo molto limitato ed in misura ridotta
rispetto alla retribuzione normale, si inserisce perfettamente nel sistema
della disciplina dei rapporti di lavoro vigente ormai da molti anni in Italia.
Né sembra consentito
desumere argomenti in contrario dalle disposizioni dell'art. 38 della
Costituzione, intese senza dubbio piuttosto a concedere maggiori garanzie ai
prestatori d'opera che a diminuirle: il quarto comma di tale articolo impone
infatti espressamente taluni obblighi allo Stato e ad organi e istituti da
questo predisposti od integrati, ma non vieta certamente che esso intervenga
mediante apposite leggi a dare attuazione a tali lini, anche imponendo alcune
prestazioni a carico degli imprenditori, come é accaduto e accade
frequentemente proprio in materia di assicurazioni sociali.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 4
della legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante "Modifiche e integrazioni al
R.D. 17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali" e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché al decreto legislativo luogotenenziale 23
agosto 1917, n. 1450: "Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro agricolo" e successive modificazioni ed
integrazioni", in riferimento agli artt. 3, primo comma, 23 e 38, quarto
comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 9 giugno 1965.