SENTENZA N. 61
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 844, e 27 dicembre 1952, n. 3832, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1964 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Patrizi Montoro Patrizio, Innocenzo e Fabrizio e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 8 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 13 marzo 1965.
Visti gli atti di costituzione di Patrizi Montoro Patrizio, Innocenzo e Fabrizio e dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;
udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Carlo Selvaggi, per i Patrizi Montoro, e l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma.
Ritenuto in fatto
1. - L'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, in esecuzione delle leggi di riforma fondiaria, in data 29 maggio 1951 pubblicò il piano particolareggiato di esproprio relativo alla tenuta di Castel Giuliano, sita nel Comune di Bracciano, di proprietà dei Signori Patrizi Montoro, compilato in base ai dati del vecchio catasto, ancora vigente in Bracciano.
I proprietari della tenuta, ai sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, proposero ricorso alla Commissione censuaria centrale, deducendo l'erroneità di quei dati, e chiedendone la rettifica. In particolare essi richiesero che fosse riconosciuto che la superficie complessiva della tenuta era di ettari 1915.85.21, quale risultava dagli elementi del nuovo catasto in formazione, e non quale risultava da un estratto catastale relativo al catasto vigente, rilasciato in data 19 maggio 1951 e tenuto presente dall'Ente. Rivendicavano perciò una superficie in aumento, rispetto a quella portata dal piano di esproprio, di ettari 102.22.61. Quanto alla qualità di coltura e alle classi di produttività, i ricorrenti segnalavano delle variazioni verificatesi nell'ambito della particella 325, avvalendosi anche qui degli elementi stabilizzati con la pubblicazione degli atti del nuovo catasto.
Sui proposti capi del ricorso il Collegio dei periti presso
In seguito a notifica di questa decisione, l'Ente per la
colonizzazione della Maremma segnalò alla Commissione censuaria centrale di non
aver modo di procedere alla definizione di un conforme piano di
esproprio, per la impossibilità di assegnare alle singole particelle del
catasto vigente le rispettive quote di imponibile, per quanto cumulativamente
espresse in lire 8.991,16. Per incarico della Commissione, il Collegio dei
periti ricalcolò il reddito dominicale attribuibile
ai singoli terreni costituenti la tenuta di Castel
Giuliano, in base alla superficie risultante dagli atti del nuovo catasto per
ciascuna particella catastale ed in funzione dei redditi unitari già definiti
dalla Commissione censuaria centrale per le qualità del vigente catasto. I
detti calcoli portarono a confermare la superficie totale dell'azienda, quale
già stabilita nella precedente decisione della Commissione, e a una rettifica del reddito dominicale, dovuta a differenti
elementi di calcolo (lire
L'Ente elaborò quindi un nuovo piano di esproprio, prevedendo lo scorporo di una superficie complessiva di ettari 1198.77.11, corrispondenti a un R.I.D. di lire 235.541.71. Poiché gli espropriandi avevano intanto chiesto di fruire del beneficio del terzo residuo, con un primo decreto del Presidente della Repubblica, in data 27 maggio 1952, n. 844, furono espropriati ettari 872.72.00 di superficie e con un secondo decreto presidenziale, del 27 dicembre 1952, n. 3832, furono vincolati ettari 279.80.50 di superficie. Con successivo decreto fu concessa agli espropriandi la quota del terzo residuo.
2. - Con atto di citazione notificato il 25 maggio 1961 il marchese Patrizio Patrizi Montoro, per sé e per i figli, conveniva davanti al Tribunale di Roma l'Ente Maremma, deducendo l'illegittimità costituzionale dei citati decreti per violazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n. 333, con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, e chiedendo, previa remissione a questa Corte della questione di legittimità costituzionale, la condanna dell'Ente a restituire l'intero comprensorio, o a risarcire il danno, nel caso che questo fosse stato alienato a terzi. L'Ente Maremma si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Il Tribunale disponeva consulenza tecnica. In seguito al deposito della relazione del consulente d'ufficio e di note del consulente tecnico di parte attrice, il Tribunale, con ordinanza del 16 novembre 1964, rimetteva a questa Corte la questione di legittimità costituzionale.
Nell'ordinanza si afferma, al fine di dimostrare la non manifesta infondatezza della questione, che i piani posti a fondamento dei decreti di esproprio sono stati elaborati dall'Ente espropriante sulla base delle due deliberazioni della Commissione censuaria centrale, delle quali la prima indicava solo le variazioni di consistenza in forma globale dell'intera tenuta, e la seconda le quote d'incremento delle singole particelle in relazione al nuovo catasto in formazione, anziché a quello allora vigente, senza rettificare i dati unitari di quest'ultimo e senza stabilire corrispondenze unitarie tra questo e il nuovo catasto. Si soggiunge che le deliberazioni della Commissione censuaria centrale sono basate su accertamenti catastali che non potevano considerarsi definitivamente acquisiti ai registri del catasto secondo le leggi che regolano la materia, e che l'Ente Maremma ha proceduto a stabilire le variazioni e la corrispondenza tra i due catasti senza averne la competenza e senza l'osservanza delle norme a tutela dell'espropriando.
L'ordinanza é stata regolarmente notificata e pubblicata.
3. - Si sono costituiti in giudizio i signori Patrizi, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Selvaggi, con atto 28 gennaio 1965, e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Astuti, con deduzioni depositate il 2 aprile 1965.
In tali deduzioni l'Ente nega che nella specie ci sia stata
violazione degli artt. 4 e 6 della
legge di delegazione. Infatti
La difesa dei signori Patrizi, in una memoria depositata il
17 marzo
Richiamandosi alla relazione di consulenza, nella memoria si
rileva che
La memoria conclude nel senso che
4. - La difesa dell'Ente ha sviluppato i suoi argomenti in
una memoria depositata il 17 marzo
Si insiste quindi sulla infondatezza della questione, e si rileva che, quand'anche sussistesse la denunciata violazione, essa concernerebbe mere norme di procedimento, non determinanti un errore o eccesso della quota di scorporo, e in nessun caso configurabili come violazione dei "principi e criteri direttivi", di cui all'art. 76 della Costituzione.
Nel merito, la memoria riesamina le varie fasi del procedimento seguito nella specie, per rilevare come l'Ente non ha compiuto nessuna delle operazioni di accertamento riservate alla competenza della Commissione censuaria centrale, mentre le operazioni di collegamento materiale da esso eseguite rientravano nella sua competenza di rielaborare il piano, sulla base degli elementi analitici forniti dalla Commissione censuaria centrale, sempre applicando la tariffa d'estimo relativa al vecchio catasto.
5. - Nella discussione orale le difese delle parti hanno ribadito le tesi rispettive.
Considerato in diritto
1. - La questione é infondata.
Nelle sentenze in materia di riforma agraria, questa Corte ha
avuto ripetutamente occasione di rilevare come intento del legislatore,
chiaramente espresso nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sia stato
di colpire la proprietà soggetta allo scorporo nella sua consistenza reale alla
data del 15 novembre
Nel caso presente, l'Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale aveva compilato il piano particolareggiato di esproprio
in base ai dati del vecchio catasto pontificio, vigente in Bracciano. Che questi dati non corrispondevano alla realtà fu sostenuto
dagli interessati, i quali adirono
Pertanto, gli elementi forniti dal nuovo catasto in formazione non costituirono una base arbitraria del piano di scorporo, assunta senza alcun riferimento alla data 15 novembre 1949, ma furono un mezzo, invocato dagli interessati e valutato dalla Commissione centrale, per rettificare i dati del detto piano nel senso voluto dalla legge.
Non vale richiamarsi in proposito ai casi precedenti, in cui fu dichiarata da questa Corte la illegittimità costituzionale di decreti di esproprio, che, basandosi su dati del nuovo catasto non ancora in vigore alla data del 15 novembre 1949, non avevano tenuto conto della consistenza effettiva della proprietà a tale data. Nella specie in esame, gli elementi del nuovo catasto in formazione furono valutati e utilizzati, in conformità alla richiesta degli interessati, proprio per determinare la situazione da ritenere esistente a quella data.
2. - Non ha maggior fondamento l'assunto che l'Ente espropriante avrebbe esorbitato dalla sua competenza, sostituendosi agli organi tecnici del catasto, nella elaborazione definitiva del piano di esproprio.
Va considerato in proposito che, come risulta
dalla precedente esposizione dei fatti, in seguito alla prima decisione della
Commissione censuaria centrale l'Ente Maremma ricorse alla stessa Commissione
per ottenere una ulteriore precisazione dei dati da essa accertati, data la
impossibilità di attribuire quegli incrementi di superficie e di reddito
dominicale che erano stati indicati cumulativamente nella decisione alle
singole particelle risultanti dai mappali del vecchio
catasto. Per incarico della Commissione, il Collegio dei periti identificò
analiticamente tutte le particelle dei fogli di mappa del nuovo catasto in
formazione, che concorrevano a formare l'intera tenuta di Castel
Giuliano secondo la rappresentazione topografica di questa nel vecchio catasto,
e fissò per ciascuna di queste particelle i redditi parziali, secondo le
corrispondenti tariffe di estimo del catasto vigente. In base a tali calcoli,
Sulla base dei dati catastali, complessivi e particellari, in tal modo aggiornati dalla Commissione,
l'Ente Maremma rifece il calcolo della quota di scorporo ed elaborò il nuovo
piano particolareggiato, applicando i risultati a cui era pervenuta
Ciò facendo, a giudizio di questa Corte, l'Ente espropriante si mantenne nei limiti della competenza, ad esso attribuita dalla legge, di procedere alla elaborazione dei piani particolareggiati di esproprio.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del Tribunale di Roma del 16 novembre 1964, sulla legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 844, e 27 dicembre 1952, n. 3832 (espropriazione per riforma fondiaria), in relazione all'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e all'art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1966.