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SENTENZA N. 81
anno
1957 (*)
(*)
V. ordinanza del 27 marzo 1957, che si riferisce anche al giudizio definito con
questa sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del
decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1755, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 280, promosso
con ordinanza del Tribunale di Montepulciano emessa il 19 dicembre 1956, nella
causa civile tra Borghi Aldo e l'Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1957 ed
iscritta al n. 9 del Registro ordinanze del 1957.
Udita, nell'udienza
pubblica del 27 marzo 1957, la relazione del giudice Antonio Manca;
uditi gli avvocati Guido
Astuti, Arturo Carlo Jemolo, Francesco Santoro Passarelli e Massimo Severo
Giannini per l'Ente Maremma.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 19
dicembre 1956 il Tribunale di Montepulciano ha disposto la trasmissione a
questa Corte degli atti del giudizio promosso da Borghi Aldo contro l'Ente per
la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, per ottenere la restituzione dei
terreni, posti nel Comune di Castiglion d'Orcia, espropriati con decreto del
Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 3 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 280, previa la dichiarazione di
illegittimità costituzionale del decreto stesso, oltre al risarcimento dei
danni.
Il Tribunale, respinta
l'eccezione preliminare dedotta dall'Ente Maremma, nel senso che il Borghi
avrebbe impugnato in via principale e diretta, anziché in via incidentale, il
decreto di espropriazione avente valore di legge, per quanto attiene alla
questione di legittimità costituzionale, ha osservato che i decreti
presidenziali, emanati in base all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230
per le espropriazioni relative alla riforma agraria, hanno valore di legge e
che perciò il sindacato sulla legittimità dei decreti stessi spetta
esclusivamente alla Corte costituzionale. Ha ritenuto d'altra parte la questione
non manifestamente infondata, in quanto, tenendo presente il testo dell'art. 4
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il decreto presidenziale sopra ricordato
sarebbe viziato da eccesso di delega. Il quale, nell'ordinanza, è profilato nel
senso che il reddito dominicale della proprietà del Borghi, ai fini
dell'espropriazione, sarebbe stato valutato erroneamente in base alla
consistenza catastale alla data del 15 novembre 1949, non già tenendosi conto
esclusivamente del reddito al 1 gennaio 1943. Ha ritenuto altresì che, nella
specie, sarebbe irrilevante, ai fini della legittimità del decreto di
esproprio, il fatto che il reddito medio della proprietà del Borghi, accertato
nel 1943, sarebbe inferiore a lire 100 per ettaro.
Detta ordinanza,
ritualmente notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri,
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1957.
Nella cancelleria della
Corte si è costituito in termine, il 15 febbraio 1957, l'Ente Maremma, che ha
depositato le deduzioni, con procura in calce da parte del Presidente dell'Ente
stesso. Il 14 marzo successivo sono stati depositati: la deliberazione del
predetto Presidente di resistere nell'attuale giudizio, il parere del Consiglio
consultivo e l'approvazione della deliberazione da parte del Ministero
competente.
La difesa dell'Ente
Maremma ripropone preliminarmente la eccezione di inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale già prospettata nel senso che, nel
caso, si avrebbe un'impugnazione diretta del decreto presidenziale, non già
incidentale al fine della decisione della causa.
Nel merito contesta
l'eccesso di delega, osservando che, nel decreto del 1952, col quale è stata
disposta l'espropriazione della quota di proprietà del Borghi non si può
riscontrare alcuna violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Assume che la data del 1 gennaio 1943, indicata in detto articolo per la
valutazione del reddito dominicale, è quella in cui andarono in vigore in tutto
il territorio nazionale, per i terreni a nuovo, come a vecchio catasto, le
tariffe di estimo, la cui revisione era stata disposta dal R. D.L. 4 aprile
1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976. La data del 1
gennaio 1943 pertanto, secondo la difesa dell'Ente, si riferisce, nell'art. 4
della legge stralcio, non già a quella a cui si doveva aver riguardo nella
valutazione delle risultanze catastali (qualità e classe dei terreni) per le
singole particelle, bensì alla tariffa di estimo da applicarsi alle risultanze
stesse, per determinare il reddito dominicale particellare e totale ai fini
dell'espropriazione.
Aggiunge l'Ente Maremma
che erroneamente il Tribunale non avrebbe ritenuto rilevante il fatto che il
reddito medio della proprietà del Borghi era inferiore a lire 100 per ettaro;
circostanza per la quale detta proprietà sarebbe sempre passibile di scorporo
in base alla tabella annessa alla legge stralcio, secondo cui, nel caso di
reddito medio inferiore a lire 100, la espropriazione è disposta quando il
reddito totale supera, come nella specie, le lire 20.000.
Considerato in diritto
Deve ritenersi infondata
l'eccezione preliminare dedotta dall'Ente Maremma nel senso che l'impugnazione
del decreto di esproprio sarebbe stata proposta come oggetto principale del
giudizio di merito e non già in via incidentale, quale presupposto necessario
per la definizione del giudizio medesimo. Tale eccezione è stata respinta con
la sentenza n.
59 del 13 maggio 1957, alla quale pertanto basta fare riferimento per la
decisione e per la motivazione.
Nel merito, secondo
quanto si desume dall'ordinanza del Tribunale di Montepulciano, il Borghi
dedusse che, per calcolare il reddito dominicale dell'intera proprietà
terriera, si sarebbe dovuto tener conto esclusivamente del reddito al 1 gennaio
1943, il quale per la sua proprietà non superava le lire 30.000, e perciò la
sua proprietà sarebbe stata immune da esproprio, anche se il reddito dominicale
complessivo in epoca successiva fosse stato maggiore. Donde la illegittimità
del decreto, emesso nei suoi confronti, per eccesso di delega, in relazione
all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, perché l'Ente espropriante
accertò invece il reddito stesso in misura superiore a quella indicata, tenendo
conto della consistenza catastale della proprietà terriera del Borghi alla data
del 15 novembre 1949.
La tesi sostenuta dal
Borghi peraltro, ad avviso della Corte, non risponde alla corretta
interpretazione del citato art. 4. Detto articolo dispone che, nei territori
considerati dalla legge n. 841 del 21 ottobre 1950 (suscettibili cioè di
trasformazione fondiaria o agraria), la proprietà terriera privata, nella sua
consistenza al 15 novembre 1949, è soggetta ad espropriazione di una quota
determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprietà al 1 gennaio
1943 e al reddito dominicale per ettaro, inteso quest'ultimo come quoziente
della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie. Si desume
quindi dal testo legislativo che, secondo il sistema della legge n. 841, per
stabilire se, e in quale quota, la proprietà terriera privata è soggetta a
scorporo, non basta riferirsi alla superficie (come dispone l'art. 2 della
legge 12 maggio 1950, n. 230), ma occorre aver riguardo alla combinazione di
tale elemento con la produttività dei terreni. Della quale è indice il reddito
dominicale secondo le tariffe di estimo catastale in vigore il 1 gennaio 1943,
in seguito alla revisione generale disposta dal decreto-legge 4 aprile 1939, n.
589 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976). Il che
chiarisce che la legge n. 841, come del resto si rileva anche dalla relazione
alla Camera del Ministro proponente, al fine della valutazione del reddito
richiama le disposizioni di tale decreto, il quale, a sua volta, si ricollega
espressamente al testo unico delle leggi sul nuovo catasto (approvato con
decreto dell'8 ottobre 1931, n. 1572). Ond'è che, per intendere le disposizioni
del citato art. 4, non si può prescindere da quelle contenute nei provvedimenti
legislativi ora ricordati.
Dispone infatti al
riguardo l'art. 13 del citato testo unico delle leggi sul catasto che "la
tariffa esprime in moneta legale la rendita imponibile di un ettaro per
ciascuna qualità e classe". E devesi intendere per qualità, ai sensi
dell'art. 58 del regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'imposta
fondiaria (approvato con decreto del 12 ottobre 1932, n. 1539), la qualificazione
che consiste nel distinguere i terreni di ciascun comune secondo le specie
essenzialmente differenti, tanto per la diversa coltivazione a cui vengono di
solito destinati i terreni stessi, quanto per il diverso loro prodotto
spontaneo, od anche per altre condizioni o circostanze notevoli e permanenti.
Per classe, d'altra parte, si deve intendere (art. 60 del detto regolamento) la
classificazione dei terreni, tenuto conto dei gradi notevolmente diversi della
rispettiva produttività. Se ne deduce perciò che, nel sistema delle leggi
catastali, la determinazione del reddito dominicale, mediante l'applicazione
delle tariffe di estimo per ettaro, è strettamente collegata ai due
coefficienti generali della qualità e della classe, riferiti in concreto, in
seguito alle operazioni di classamento (prevedute dall'art. 75 e seguenti del
citato regolamento), ad una determinata zona di terreno costituente la
particella catastale. Ma appunto perché il classamento deve essere aderente
alla situazione effettiva della proprietà terriera, esso può subire variazioni
in seguito alle verifiche periodiche e a quelle straordinarie, da effettuarsi
in base alle disposizioni contenute negli artt. 118 e seguenti del regolamento
per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con decreto
dell'8 dicembre 1938, n. 2153.
Poiché quindi, come si è
già accennato, l'art. 4 della legge n. 841, per il calcolo del reddito
dominicale si riporta al sistema catastale vigente, è logico dedurre, che (contrariamente
alla tesi sostenuta, a quanto risulta dall'ordinanza, dal Borghi in sede di
merito), ai fini dello scorporo, il reddito dell'intera proprietà è determinato
dall'applicazione delle tariffe di estimo in vigore al 1 gennaio 1943, con
riferimento però, in applicazione appunto delle norme delle leggi sul catasto,
alla consistenza, cioè al classamento dei terreni, nella situazione che il
predetto art. 4, ai fini della riforma fondiaria o agraria, considera
stabilizzata al 15 novembre 1949.
D'altronde che i dati
catastali debbano corrispondere alla realtà di fatto, risulta anche dall'art. 6
della legge n. 841; poiché ad evitare sperequazioni, nelle zone ove sono in
vigore i vecchi catasti, anche il proprietario espropriato ha facoltà di
ricorso alla commissione competente, ai fini della determinazione definitiva
del reddito dominicale imponibile, per ogni questione riflettente la non
corrispondenza dell'estensione, della classe di produttività e della qualità di
coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto.
Poiché pertanto l'Ente
Maremma ha ritenuto suscettibile di scorporo la proprietà terriera del Borghi,
applicando i principi sopra esposti per valutare il reddito dominicale
complessivo, accertato in misura superiore alle lire 30.000, il decreto del
Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1755, che ha disposto
l'espropriazione nei confronti dello stesso Borghi, non può ritenersi
costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega, in relazione all'art. 4
della legge n. 841 del 1950.
Dato ciò, resta
assorbita la questione, dedotta in via subordinata dall'Ente Maremma, nel senso
che se anche il reddito complessivo della proprietà terriera del Borghi fosse
inferiore, come egli assumeva, a quello accertato dall'Ente espropriante, essendo
tuttavia superiore a lire 20.000, con una media per ettaro inferiore a lire 100
secondo le ammissioni del Borghi, la proprietà stessa sarebbe stata parimenti
soggetta ad esproprio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale
dedotta dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;
dichiara non fondata la
questione, sollevata con ordinanza del Tribunale di Montepulciano del 19
dicembre 1956, sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della
Repubblica del 3 ottobre 1952, n. 1755, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
3 dicembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e
in riferimento agli art. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.
Gaetano AZZARITI -
Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI -
Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO -
Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA.
Depositata
in cancelleria il 25 maggio
1957.
Presidente AZZARITI
Relatore MANCA