SENTENZA N. 52
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3475, promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1964 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Maggipinto Francesco e l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 14 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 27 marzo l965;
Visti gli atti di costituzione di Maggipinto Francesco e dell'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;
udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Branca:
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 17 marzo 1960 il Tribunale di Bari aveva trasmesso a questa Corte gli atti relativi al giudizio promosso da Francesco Maggipinto contro l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, per ottenere il risarcimento dei danni previa dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3475: Francesco Maggipinto infatti era stato espropriato sul presupposto, per lui errato, che fosse unico proprietario della masseria Serrapizzuto, di ettari 135.83.28, sita in agro Palagianello.
L'ordinanza del Tribunale premetteva che al 15 novembre
L'ordinanza ricordava tuttavia come, prima del provvedimento
d'esproprio, le signore Dorothy Teresa Maggipinto e Susanna Giorgio, qualificandosi
rispettivamente figlia e moglie di Giovanni Maggipinto,
avessero proposto petizione d'eredità della quota di
lui trascrivendone la domanda giudiziale (26 luglio 1951) e chiedendo
contemporaneamente lo scioglimento della comunione nei confronti di Francesco Maggipinto. Ciò - proseguiva il Tribunale - importava
accettazione tacita dell'eredità da parte della figlia Dorothy
Teresa Maggipinto, che pertanto, a norma dell'art.
459 del Codice civile e indipendentemente da pronunce giudiziali, acquistava la
quota di Giovanni Maggipinto con effetto al momento
dell'apertura della successione di questo ultimo, cioè
al 6 ottobre
2. -
Il Tribunale perciò ha emesso un'ordinanza il 12 novembre 1964, nella quale ha elencato una serie di fatti e di documenti da cui risulta l'esistenza dell'erede; ha ripetuto le affermazioni contenute nella precedente ordinanza di rinvio; ha osservato infine come l'Ente, procedendo all'esproprio nonostante la contestazione sulla titolarità di metà della masseria, ha commesso un errore non scusabile a norma dell'art. 534 del Codice civile.
3. - La difesa dell'espropriato, nell'atto depositato il 16
marzo 1965, richiama la costante giurisprudenza di questa Corte, per cui i dati catastali hanno solo valore indicativo ai
fini della legge di riforma fondiaria. Assume che l'espropriato, benché risultasse in catasto proprietario dell'intera masseria, nel
D'altra parte, aggiunge la difesa di Francesco Maggipinto, l'Ente non può addurre a suo favore l'art. 534, comma secondo, del Codice civile, che fa salvi gli atti a titolo oneroso con cui il terzo di buona fede ha acquistato beni ereditari dall'erede apparente: in realtà la pubblicazione del piano particolareggiato non potrebbe assimilarsi a un atto oneroso; né l'Ente, essendo stato avvisato in tempo, potrebbe essere considerato terzo di buona fede; comunque la domanda giudiziale della vera erede era stata trascritta prima dell'atto di acquisto dell'Ente, cioè del decreto d'esproprio, dimodoché la norma citata non sarebbe applicabile (v. citato art. 534, comma terzo).
In conclusione, siccome il reddito di Francesco Maggipinto al 15 novembre 1949, ridotto alle sue esatte proporzioni, non superava il limite di 60.000 lire, il provvedimento di esproprio sarebbe illegittimo per eccesso di delega.
4. - L'Ente per
Nel caso attuale inoltre, se la quota contestata non apparteneva all'espropriato, questi era erede apparente rispetto ad essa. Perciò, dato che i diritti acquistati da terzi sull'erede apparente sono fatti salvi persino nel Codice civile (art. 534), l'espropriazione avvenuta ad opera dell'Ente, che é terzo, non potrebbe essere toccata: infatti i piani d'esproprio erano stati formati e pubblicati prima che fosse trascritta la domanda di petizione di eredità proposta dall'erede vero.
Considerato in diritto
Nel piano particolareggiato e nel decreto di esproprio emesso a carico del signor Francesco Maggipinto si é fatto riferimento all'intera masseria Serrapizzuto. Risulta invece dall'ordinanza di rinvio a questa Corte e dagli atti di causa che alla data del 15 novembre 1949 (art. 4, comma primo, legge 1950, n. 841) la masseria apparteneva per metà alla signora Doroty Teresa Maggipinto: questa l'aveva ereditata dal padre Giovanni Maggipinto, e la sua accettazione dell'eredità, avvenuta in epoca successiva al 1949, ovviamente ha retroagito al momento d'apertura della successione (6 ottobre 1947).
Dato ciò, nel determinare la quota di scorporo si sarebbe dovuta tener presente non l'intera masseria (reddito lire 63.927.43), ma soltanto la metà che alla data del 15 novembre 1949 apparteneva all'espropriando (reddito lire 31.963.77); e inoltre, se é vero che il reddito medio per ettaro si aggirava sulle 470 lire, la percentuale di scorporo si doveva "calcolare mediante una interpolazione lineare (inversa)" tra lo zero e il 15 per cento (tabella annessa alla legge 1950, n. 841, comma secondo). Se e nei limiti in cui non lo si é fatto, il decreto di esproprio ha superato i confini della delegazione legislativa.
L'Avvocatura dello Stato sostiene che l'espropriato al 15 novembre 1949 era erede apparente e che perciò l'acquisto dell'Ente Puglia e Lucania sarebbe salvo in virtù dell'art. 534, comma secondo, del Codice civile (diritto dei terzi); ma questa norma, anche se fosse applicabile ai trasferimenti coattivi, non gioverebbe mai all'Ente, che di fatto non é terzo di buona fede poiché, prima dell'acquisto, sapeva dell'esistenza dell'erede vero.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità costituzionale
del D.P.R. 27 dicembre 1952, n.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1966.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1966.