Ordinanza n. 58 del 1961
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ORDINANZA N. 58

ANNO 1961

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3475, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1960 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Maggipinto Francesco e l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 68 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 223, del 10 settembre 1960.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre 1961 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Ente riforma;

Ritenuto che, nel giudizio di risarcimento di danni promosso dal signor Francesco Maggipinto contro l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania, il Tribunale di Bari emetteva il 17 marzo 1960 un'ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale perché giudicasse della legittimità costituzionale del decreto di espropriazione emanato dal Presidente della Repubblica il 27 dicembre 1952 col n. 3475; che il Maggipinto, essendo stato espropriato in quanto unico proprietario della masseria Serrapizzuto, di ettari 135. 83,28, sita in agro Pelagianello, asserisce che il 15 novembre 1949 la masseria Serrapizzuto apparteneva per metà alla signora Dorothy Teresa Maggipinto, quale figlia ed erede legittimo di Giovanni Maggipinto, fratello dello espropriato; che l'Ente espropriante eccepisce l'inesistenza di un accertamento giudiziale relativo al titolo d'erede di Dorothy Teresa Maggipinto;

Considerato che, ai fini di dimostrare la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, occorre accertare se al momento della morte di Giovanni Maggipinto gli sopravviveva effettivamente una figlia chiamata Dorothy Teresa, sua erede legittima, nata dal matrimonio dello stesso Maggipinto con Susanna Giorno;

che ciò non risulta sufficientemente accertato, in quanto, fra l'altro, la moglie di Giovanni Maggipinto sembra avere nel certificato di matrimonio presente in atti, un cognome diverso (Papaleo) da quello della asserita moglie (Giorno), madre della presunta figlia dello stesso Maggipinto;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1961.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1961.