ORDINANZA N.
58
ANNO 1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del
D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3475, promosso con ordinanza emessa il 17 marzo
1960 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Maggipinto
Francesco e l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e
Lucania, iscritta al n. 68 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 223, del 10 settembre 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre
1961 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'Ente
riforma;
Ritenuto che, nel giudizio di risarcimento
di danni promosso dal signor Francesco Maggipinto contro l'Ente per lo sviluppo
e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania, il Tribunale di Bari
emetteva il 17 marzo 1960 un'ordinanza di rinvio degli atti alla Corte
costituzionale perché giudicasse della legittimità costituzionale del decreto
di espropriazione emanato dal Presidente della Repubblica il 27 dicembre 1952
col n. 3475; che il Maggipinto, essendo stato espropriato in quanto unico
proprietario della masseria Serrapizzuto, di ettari 135. 83,28, sita in agro
Pelagianello, asserisce che il 15 novembre 1949 la masseria Serrapizzuto
apparteneva per metà alla signora Dorothy Teresa Maggipinto, quale figlia ed
erede legittimo di Giovanni Maggipinto, fratello dello espropriato; che l'Ente
espropriante eccepisce l'inesistenza di un accertamento giudiziale relativo al
titolo d'erede di Dorothy Teresa Maggipinto;
Considerato che, ai fini di dimostrare la
rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, occorre
accertare se al momento della morte di Giovanni Maggipinto gli sopravviveva
effettivamente una figlia chiamata Dorothy Teresa, sua erede legittima, nata
dal matrimonio dello stesso Maggipinto con Susanna Giorno;
che ciò non risulta sufficientemente
accertato, in quanto, fra l'altro, la moglie di Giovanni Maggipinto sembra
avere nel certificato di matrimonio presente in atti, un cognome diverso
(Papaleo) da quello della asserita moglie (Giorno), madre della presunta figlia
dello stesso Maggipinto;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al
Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 28 novembre
1961.