SENTENZA N. 11
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente della Regione
Trentino-Alto Adige con ricorso notificato il 20 marzo 1965, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 9 aprile successivo, ed iscritto al n. 3 del
Registro ricorsi 1965, per conflitto di attribuzione tra la Regione Trentino-Alto
Adige e lo Stato, sorto a seguito di provvedimenti adottati dalla Commissione
per l'impiego del Fondo per l'incremento edilizio in materia di istruttoria
delle domande di finanziamento di cooperative edilizie in base alla legge 10
agosto 1950, n. 715.
Visto l'atto di
costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita
nell'udienza pubblica del 17 novembre 1965 la relazione del Giudice Francesco
Paolo Bonifacio;
uditi
l'avv. Giuseppe Guarino, per il ricorrente, e il sostituto avvocato generale
dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso per conflitto di attribuzione,
notificato il 20 marzo 1965, al Presidente del Consiglio dei Ministri, la Regione Trentino-Alto
Adige, in persona del Presidente della Giunta, rappresentato dall'avv. Giuseppe
Guarino, ha impugnato: a) i provvedimenti adottati dalla Commissione per
l'impiego del Fondo per l'incremento edilizio, di cui all'art. 13 della legge
10 agosto 1950, n. 715, e del Ministero dei lavori pubblici, con i quali sono
state ammesse a contributo le cooperative edilizie "Impiegati Meranesi" e "Vaiolet";
b) le determinazioni espresse nella lettera 18 gennaio 1965, nonché in quella
precedente del 14 ottobre 1964, del Presidente della citata Commissione,
relative alla delimitazione delle competenze che spettano alla Provincia di
Bolzano nel procedimento di ammissione a contributo.
2. - Nel ricorso, premesso che il Comitato
urbanistico di Bolzano (sezione "edilizia popolare ed economica"),
istituito con legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9, é subentrato - in
forza del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 - al locale ufficio del Genio civile
nelle competenze fissate dagli artt. 3, 6 e 7 della
legge 10 agosto 1950, n. 715, la
Regione denuncia che le due cooperative "Impiegati Meranesi" e "Vaiolet"
sono state ammesse al contributo senza il necessario intervento del Comitato
provinciale; e si duole che nelle determinazioni contenute nella lettera 18
gennaio 1965 - conclusiva di una corrispondenza intercorsa con la Provincia di Bolzano, la
quale aveva sollecitato un'intesa idonea a coordinare le attività di tutti gli
organi chiamati ad intervenire nel procedimento di ammissione
al contributo - il Presidente della Commissione statale abbia negato che il
Comitato provinciale debba essere informato dell'ammontare delle somme
destinate alla distribuzione nel territorio della Provincia e della loro
ripartizione fra gli istituti mutuanti; abbia contestato il criterio di
distribuire le somme fra i vari gruppi linguistici in base a canoni di
giustizia; abbia, infine, affermato che la Commissione centrale
conserva nella deliberazione dei contributi i più ampi poteri, senza essere in
alcun modo condizionata dagli interventi espletati dagli organi provinciali.
Secondo l'assunto della Regione, tutte queste determinazioni
sarebbero illegittime. Si osserva, infatti, che nell'ambito del procedimento
predisposto dalla citata legge del 1950, n. 715, l'uscio provinciale: a)
ha una propria competenza predisposta al fine di condizionare la
discrezionalità dell'organo centrale alle determinazioni dell'ufficio
periferico; b) non si deve limitare a verificare la sussistenza dei requisiti
prescritti dalla legge, ma deve compiere una valutazione comparativa fra le
varie domande per stabilire quali, come dice l'art. 6 della legge, abbiano
"la possibilità di eventuale accoglimento"
(e solo queste vanno poi trasmesse alla Commissione centrale); c) svolge, in
definitiva, una attività discrezionale, il cui corretto esercizio presuppone la
conoscenza dell'ammontare dei fondi da erogare nel territorio della Provincia.
Si osserva altresì che la sostituzione degli organi della Provincia agli organi dello Stato - operata dal D.P.R. 26 gennaio 1959, n.
28 - é intesa ad assicurare la tutela degli interessi locali costituzionalmente
rilevanti, tra i quali ha un posto preminente quello della parità dei gruppi
linguistici.
La ricorrente conclude affermando
che gli atti impugnati contrastano, per gli anzidetti motivi, con le norme
della legge del 1950, n. 715, e, quindi, con quelle del citato D.P.R. del 1959,
n. 28: e poiché quest'ultimo dà attuazione all'art.
11, n. 11 dello Statuto, l'illegittimità si risolve in una lesione della
competenza costituzionale riservata alla Provincia.
3. - In linea subordinata la Regione osserva che ove,
invece, fosse da riconoscere esatta l'interpretazione data dal Presidente della
Commissione statale alle norme contenute nella legge 10 agosto 1950, n. 715,
queste dovrebbero essere considerate
costituzionalmente illegittime per violazione degli artt.
11, n. 11 e 13, dello Statuto regionale.
Lo Statuto, si afferma, conferisce alla Provincia competenza
esclusiva in materia di case popolari, nella quale lo Stato non può legiferare
per il solo fatto che sia presente un interesse nazionale, dovendosi ritenere
che questo non implichi un limite della competenza statutaria, ma attenga solo
al modo di esercizio di questa. Si osserva che la
materia de qua ha una configurazione
del tutto obbiettiva e comprende una serie di istituti
storicamente ben individuati. Da tale premessa la ricorrente trae la deduzione
che la legge del 1950, n. 715, si inquadra, appunto,
nella materia delle case popolari: le caratteristiche oggettive delle case per
le quali é ammesso il contributo ed i requisiti subbiettivi
dei richiedenti corrispondono esattamente ai criteri informatori della
legislazione sulle case popolari e lo stesso citato D.P.R. del 1959, n. 28,
contenente norme di attuazione in "materia di case popolari",
qualifica come rientranti in questa i poteri che, attribuiti dalla legge del
1950, n. 715, al Genio civile, sono stati trasferiti alle Province di Trento e
di Bolzano. Né, a parere della ricorrente, argomento in contrario dovrebbe
desumersi dalla sentenza
di questa Corte n. 71 del 1962, dovendosi ritenere che la Corte non abbia
inteso affermare la completa estraneità degli anzidetti poteri alla
materia delle case popolari (nel qual caso non sarebbe stato possibile
condizionarne il trasferimento alla emanazione di una legge provinciale; il
ricorso allora prodotto avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile; e lo
stesso D.P.R. del 1959, n. 28, risulterebbe illegittimo, come inidoneo ad
operare al di fuori dell'attuazione di una norma statutaria), ma abbia voluto,
invece, affermare che lo Stato ha trasferito alla Provincia dei poteri
collaterali, funzionalmente collegati alla sua competenza statutaria.
La ricorrente deduce, infine, che ove la limitazione dei
poteri della Provincia discendesse dall'art. 3 delle
norme di attuazione, dovrebbe esser dichiarata la illegittimità di questa norma
per la parte in cui sottrae alla competenza della Provincia i poteri conferiti
agli organi dello Stato dagli artt. 11-16 della legge
10 agosto 1950, n. 715. Non si potrebbe, infatti, sostenere che la permanenza
della competenza statale possa essere giustificata dalla circostanza che
l'erogazione riguarda fondi dello Stato, dovendosi contestare che attraverso
questa via possano essere sottratte le competenze
statutarie alla Regione e alle Province.
4. - La ricorrente Regione conclude
chiedendo che la Corte
dichiari l'incompetenza dello Stato e la competenza della Provincia di Bolzano
nelle materie in contestazione ed annulli conseguentemente gli atti impugnati.
In linea subordinata chiede che venga sollevata
questione incidentale di legittimità costituzionale della legge 10 agosto 1950,
n. 715 e dell'art. 4 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, ai sensi degli artt. 11, n. 11, 13 e 59 e segg. della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
5. - Con atto depositato il giorno 8 aprile 1965 si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nelle relative deduzioni l'Avvocatura
precisa, anzitutto, che per quanto riguarda le cooperative "Impiegati Meranesi" e "Vaiolet"
nessun provvedimento é stato emanato dal Ministro per i lavori pubblici,
essendo solo intervenuto il parere favorevole della Commissione, espressamente
subordinato alla presentazione del progetto esecutivo ed all'approvazione di
questo. Nel merito si osserva che le attività istruttorie sono state
compiute dal Genio civile di Bolzano, come si evince dalla documentazione
esibita, in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge
provinciale 6 agosto 1963, n. 9, e quindi in un momento nel quale non era
ancora operativo il trasferimento alla Provincia dei relativi poteri.
Sul secondo profilo del ricorso, l'Avvocatura afferma che
alla Provincia non sono stati in alcun modo trasferiti
i poteri che in base all'art. 13 della citata legge 1950, n. 715, competono
alla Commissione centrale e richiama la sentenza n. 71 del 1962,
nella quale la Corte
accertò che l'art. 3 delle norme di attuazione ha limitato il trasferimento ai
soli poteri relativi all'istruttoria delle domande ed al riscontro
dell'esecuzione delle opere finanziate: sicché effetto di tale normativa alle
Province di Trento e di Bolzano non spettano competenze più ampie di quelle
riconosciute agli uffici del Genio civile.
Sulla eccezione incidentale e
subordinata di illegittimità costituzionale l'Avvocatura ricorda ancora la sentenza 7 giugno
1962, n. 71, con la quale la
Corte, decidendo una questione sollevata negli stessi termini
che ora la Regione
ripropone, escluse che la legge 1950, n. 715, incidesse sulla materia delle
case popolari, e sostiene che, venuto meno questo presupposto, cadono tutte le
illazioni che la ricorrente ne trae. In particolare si osserva che legittima é
la disposizione dell'art. 3 delle norme di attuazione,
nelle parti in cui si escludono dal trasferimento le competenze della
Commissione centrale e del Ministero; legittima é la disposizione dell'art. 4,
perché il Fondo per l'incremento edilizio non riguarda somme stanziate a carico
del bilancio del Ministero dei lavori pubblici; e legittimo, infine, é
l'intervento finanziario dello Stato, il quale conseguentemente può trattenere
nella sua sfera attribuzioni con carattere decisionale.
L'Avvocatura conclude chiedendo che
il ricorso venga respinto.
6. - Nella memoria depositata il 5 novembre 1965 la Regione riporta,
anzitutto, la corrispondenza intercorsa fra la Provincia di Bolzano ed
il Presidente della Commissione del Fondo incremento edilizio ed osserva che
probabilmente la presente questione ha perduto ogni rilievo a causa della
circostanza che lo Stato non ha proposto impugnativa - con ciò dimostrando di
voler aderire al punto di vista espresso dalla Provincia - avverso la delibera
17 giugno 1965, n. 1301, con la quale la Giunta provinciale ha dettato i criteri direttivi
per l'esame delle domande di contributo e per l'uso dei poteri discrezionali
conferiti alla sezione per l'edilizia popolare ed economica del Comitato
urbanistico provinciale.
Nel merito, premesso che non vengono
contestate le competenze assegnate alla Commissione centrale (e, cioè:
determinazione della complessiva somma annuale da erogare nel territorio
provinciale; fissazione dei criteri in base ai quali tale somma va ripartita
fra gli istituti di credito; nulla osta definitivo), la Regione illustra
ampiamente le ragioni che, secondo il suo assunto, dimostrano il carattere
discrezionale delle competenze assegnate all'organo provinciale, rilevando che:
a) se le domande comportano l'erogazione di somme superiori a quelle stanziate
é necessario decidere a chi il contributo possa essere assegnato, a chi debba
essere negato, e tale comparazione non può essere effettuata che dalla
Provincia; b) l'accertamento della "possibilità di eventuale
accoglimento" (art. 6) sarebbe impossibile ove ci si dovesse limitare al
puro riscontro dei requisiti richiesti dalla legge; c) il Comitato deve, a
norma di legge, sentire l'istituto mutuante, il che esclude che le sue
competenze vadano ristrette alla valutazione tecnica del progetto; d) una
valutazione discrezionale é certamente attribuita al Comitato circa
l'autorizzazione ad una maggiore ampiezza delle costruendo case (art. 2, ultimo
comma) e, perciò, in considerazione del carattere omogeneo di tutte le
competenze attribuite su un determinato oggetto, discrezionale é anche il più
generale potere attribuito dall'art. 6; e) un esame attento delle norme esclude
che l'attribuzione alla Provincia si identifichi con l'approvazione del
preventivo di spese; f) il concetto stesso di trasferimento di poteri alla
Provincia implica che esso debba risolversi nell'attribuzione di una situazione
soggettiva favorevole, mentre adottando l'interpretazione data dallo Stato le
norme di attuazione in esame darebbero luogo ad un mero obbligo.
Sulla premessa di tali considerazioni la Regione, pur non
contestando che la Provincia
nell'uso del potere discrezionale debba procedere in armonia con le direttive
dello Stato, esclude che in una materia di competenza esclusiva o comunque solennemente attribuita con le norme di attuazione
un soggetto di rilevanza costituzionale possa essere abbassato ad un rango
inferiore a quello di qualsiasi organo che disponga di poteri decentrati.
La ricorrente contesta poi la validità degli argomenti
addotti dalla difesa dello Stato, soffermandosi particolarmente sulla sentenza n. 71 del
1962 di questa Corte. A proposito della quale si fa
rilevare che il problema in quella sede affrontato riguardava l'esclusione del
trasferimento dei poteri di cui agli artt. 12 e segg. della legge del 1959, n. 715, e non già
l'interpretazione degli artt. 3 e 6; e si
aggiunge che neppure si può far leva sul carattere istruttorio riconosciuto
dalla Corte ai poteri trasferiti, atteso che la natura dell'attività
istruttoria deve essere determinata in base alla sua posizione nel
procedimento: e poiché questo nella specie si conclude
con un nulla osta da parte della Commissione centrale, é necessario presupporre
l'avvenuto esercizio di un potere discrezionale.
La Regione
assume, infine, che ove si dovesse accogliere la tesi
interpretativa sostenuta dallo Stato, si porrebbe una nuova questione di
legittimità costituzionale delle norme di attuazione, diversa da quella
esaminata dalla Corte nella più volte citata decisione. La natura stessa delle
norme di attuazione esclude che esse possano
disciplinare oggetti non connessi con le norme costituzionali da applicare,
sicché sembra corretto che la sentenza della Corte debba essere intesa nel senso
che le "nuove attribuzioni" di cui ivi si parla debbano essere
riferite al potere discrezionale che spetta al legislatore
nell'interpretazione, ai fini della attuazione, delle disposizioni
costituzionali.
La Regione
ribadisce che la legge del 1950, n. 715, regola la
materia delle case popolari, ed afferma che, se é vero che la presenza di un
interesse nazionale legittima le limitazioni delle competenze regionali,
queste, tuttavia, non possono essere del tutto soppresse, ma solo contenute
nella misura in cui lo giustifichi l'interesse nazionale. Nel caso in esame
questo sarebbe salvaguardato dalle norme che attribuiscono allo Stato il potere
di determinare le somme da impiegare nel territorio provinciale, ma non affatto turbato dal conferimento alla Provincia del
potere di operare la distribuzione secondo criteri concordati con lo Stato, al
quale pur sempre sarebbe riservata la decisione definitiva sull'erogazione dei
contributi.
Circa quanto dedotto dall'Avvocatura in merito alle procedure
relative alle cooperative "Impiegati Meranesi" e "Vaiolet"
la Regione
osserva che il principio affermato dalla costante giurisprudenza del Consiglio
di Stato, secondo la quale le modifiche legislative relative a fasi anteriori
del procedimento non influiscono sugli atti già compiuti, non può essere
ritenuto valido in un caso, come l'attuale, in cui si é operata la sostituzione
non di un organo ad un altro, ma di un Ente (la Provincia) ad altro Ente
(lo Stato).
7. - Nella discussione orale le parti hanno ulteriormente illustrato
le esposte tesi ed hanno insistito nelle rispettive
conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Il D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, contenente le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige in materia di case popolari, ha assegnato - art. 3 - alle
Province di Trento e di Bolzano i poteri che la legge 10 agosto 1950, n. 715,
relativa alla "costituzione di un fondo per l'incremento edilizio"
demanda agli organi del Ministero dei lavori pubblici, espressamente, però, escludendo
dal trasferimento le funzioni che la legge disciplina negli artt.
12, 13, 14, 15 e 16.
Con la sentenza n. 71 del 1962
questa Corte ebbe a decidere che i poteri assegnati alle due Province non potessero considerarsi ad esse effettivamente trasferiti fin
quando i due enti non avessero provveduto all'istituzione dell'organo tecnico
destinato a subentrare al locale ufficio del Genio civile nelle competenze
previste dagli artt. 3 e 6 della citata legge 1950,
n. 715. Successivamente a tale pronuncia, con la legge
provinciale 6 agosto 1963, n. 9, concernente "l'ordinamento delle funzioni
tecniche e di consulenza in materia urbanistica, tutela del paesaggio ed
edilizia popolare", la
Provincia di Bolzano ha istituito il Comitato urbanistico
provinciale, con le due sezioni "edilizia popolare" e "tutela
del paesaggio", disciplinandone composizione e funzioni.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio il Presidente
della Regione, dopo aver premesso che a seguito della ricordata legge
provinciale le competenze assegnate dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, al
locale ufficio del Genio civile devono ritenersi trasferite al Comitato
provinciale, assume che i provvedimenti statali relativi alle domande delle
cooperative "Impiegati Meranesi" e "Vaiolet", emessi senza che il predetto Comitato sia
stato chiamato a pronunciarsi su di esse, violano la
competenza riservata alla Provincia; e che le determinazioni contenute nella
lettera 18 gennaio 1965 del Presidente della Commissione statale per l'impiego
del Fondo per l'incremento edilizio - con le quali sono state disattese le
richieste della Provincia in ordine ai poteri che questa rivendica - comprimono
e finiscono col rendere impossibile l'esercizio delle funzioni trasferite.
Il ricorso non é fondato.
2. - Quanto al conflitto di attribuzione
sollevato in riferimento ai provvedimenti relativi alle cooperative
"Impiegati Meranesi" e "Vaiolet", é documentato agli atti, ed é pacifico fra
le parti, che l'attività istruttoria preordinata alla concessione del nulla osta
venne espletata dall'ufficio del Genio civile di Bolzano prima della emanazione
della legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9, e, quindi, prima che il
trasferimento dei poteri divenisse operante. É ovvio, perciò, che non sussiste
la lamentata invasione di competenza, dovendosi escludere che gli atti del
procedimento posti in essere dall'autorità all'epoca
competente ad emetterli siano caducati dalla
sopravvenuta legge, e ciò in virtù di un principio generale che non può non
trovare applicazione - difformemente da quanto ritiene la difesa della
ricorrente - anche quando lo spostamento di competenza riguardi organi
inquadrati in enti diversi.
3. - Il conflitto di attribuzione
relativo alle determinazioni enunciate nella lettera del Presidente della
Commissione statale riguarda essenzialmente l'individuazione e la delimitazione
dei poteri che, a seguito dell'intervenuto trasferimento, competono alla
Provincia di Bolzano.
Va in proposito anzitutto rilevato che i poteri in
discussione sono precisamente quelli, e solo quelli, che in virtù degli artt. 3 e 6 della legge del 1950, n. 715, già competevano
al Genio civile e che ora sono trasferiti alla
Provincia con lo stesso contenuto e con gli stessi limiti: si deve infatti
disattendere, perché non fondata su alcun valido argomento, la tesi
subordinatamente sostenuta dalla ricorrente, secondo la quale, in virtù delle
norme costituzionali dettate per la tutela delle autonomie locali, le
attribuzioni trasferite dalle norme di attuazione debbano assumere una sfera
più ampia rispetto a quella propria degli organi statali periferici.
Ciò posto, é da osservare che nel sistema della legge 10
agosto 1950, n. 715, tutti i poteri decisori circa l'impiego del fondo e
l'ammissione dei richiedenti alle provvidenze finanziarie sono
inequivocabilmente riservati alla Commissione statale istituita dall'art. 12 (i
provvedimenti della quale sono resi esecutivi con decreto del Ministro dei
lavori pubblici), sicché agli uffici periferici del Genio civile, come la Corte ebbe già ad osservare
nella sentenza
n. 71 del 1962, non sono riservati che poteri
istruttori e di riscontro delle opere finanziate. Il che é puntualmente
confermato dall'art. 6 della legge, il quale, interpretato nella sua necessaria
connessione con l'art. 13 relativo alle funzioni demandate alla Commissione,
non può non intendersi nel senso che l'accertamento della "possibilità di eventuale accoglimento" delle domande, devoluto al
Genio civile nella fase preparatoria di sua competenza, riguarda esclusivamente
la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e non comporta affatto il
potere di operare una comparazione o una graduatoria fra i vari richiedenti,
destinata a vincolare le determinazioni riservate alla Commissione. La Provincia, invece,
chiaramente rivendica poteri ampiamente discrezionali e sostanzialmente
decisori, come emerge dalla circostanza che anche la
pretesa alla previa conoscenza dell'entità della somma annualmente destinata ai
finanziamenti sul suo territorio viene fondata sulla sua assunta competenza ad
operare una scelta fra le varie domande presentate nel corso dell'anno e sulla
conseguente necessità di elaborare, sia pure di intesa con lo Stato, criteri
idonei a regolare tale selezione, in primo luogo tenendo conto dell'opportunità
di un'equa ripartizione dei fondi fra gli appartenenti a distinti gruppi
linguistici. Con il che, come espressamente si afferma nell'atto introduttivo e
si ribadisce nella memoria, la Provincia intende condizionare
attraverso la sua attività quella della Commissione statale: ma ciò non trova
alcuna giustificazione nel sistema della legge.
Da queste considerazioni, che assorbono tutte le altre
osservazioni prospettate dalla Regione, emerge la non fondatezza del ricorso. E
va aggiunto che sulla decisione non possono aver affatto
incidenza né la circostanza, a puro titolo di informazione resa nota dalla
difesa della ricorrente, che nelle more del presente giudizio la Giunta di Bolzano ha
stabilito vari criteri ai quali il Comitato urbanistico provinciale deve
prestare osservanza, né l'atteggiamento che di fronte a tale atto possa aver
assunto lo Stato.
4. - In linea subordinata la ricorrente eccepisce
incidentalmente la illegittimità costituzionale della
legge 10 agosto 1950, n. 715, e del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, assumendo
che, ove le norme in tali testi contenute dovessero essere interpretate nel
senso che vada esclusa la competenza rivendicata alla Provincia di Bolzano,
esse apparirebbero in contrasto con gli artt. 11, n.
11, 13 e 59 dello Statuto.
La tesi della Regione ripropone
sostanzialmente la stessa eccezione che la Corte nella citata sentenza n. 71 del
1962 respinse come manifestamente infondata. Ed in
effetti l'assunto che l'attuale questione sia del tutto diversa, perché
nella precedente occasione si trattava di accertare se legittimamente lo Stato
avesse escluso dal trasferimento le competenze descritte negli artt. 12 - 16 della legge 1950, n. 715, mentre ora si
tratterebbe di valutare la legittimità dei limiti dei
poteri trasferiti, non può essere condiviso. É evidente, infatti, che in
entrambi i casi il presupposto necessario delle tesi
sostenute dalla ricorrente era ed é che la legge sulla costituzione del fondo
per l'incremento edilizio riguardi la materia delle case popolari, riservata
alla Provincia dall'art. 11, n. 11, dello Statuto: e ciò la Corte nella ricordata
sentenza escluse sulla base di considerazioni obbiettive, tratte dalle finalità
e dalla disciplina posta dalla legge, ed alle quali é qui sufficiente rinviare.
Gli argomenti ora addotti dalla ricorrente, infatti, o si identificano
con quelli già disattesi dalla Corte o sono in conferenti. Tali appaiono quelli
ricavati da leggi successive a quella qui in esame -
particolarmente l'art. 4 del D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655, e l'art. 15 del D. L. 6 settembre
1965, n. 1022, convertito con legge 1 novembre 1965, n. 1179, sui quali la
difesa della Regione ha richiamato l'attenzione nella discussione orale -
giacche, senza necessità di scendere alla valutazione del significato delle
norme invocate, é da ritenere che l'identificazione della materia regolata
dalla legge del 1950, n. 715, va operata esclusivamente attraverso criteri
obbiettivamente deducibili dalla stessa legge. Del
pari non attendibili appaiono sia l'argomento fondato sulla circostanza
che la Provincia
di Bolzano avrebbe emanato leggi a contenuto e struttura identici a quelli
della legge nazionale, senza che lo Stato abbia contestato il relativo potere,
sia l'argomento dedotto dalla considerazione che il trasferimento delle
funzioni in contestazione é avvenuto attraverso il D.P.R. 26 gennaio 1959, n.
28, il quale, dettando norme di attuazione in materia di edilizia popolare, non
avrebbe potuto trasferire poteri che non fossero statutariamente previsti:
l'uno e l'altro argomento, infatti, si risolvono nella prospettazione
di questioni che sono del tutto estranee all'oggetto del presente giudizio, e
non hanno alcun rilievo ai fini dell'attuale decisione.
L'eccezione subordinata va pertanto respinta.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunziando sul ricorso della
Regione Trentino - Alto Adige indicato in epigrafe,
dichiara che non spetta alla Provincia
di Bolzano la competenza a rinnovare gli atti istruttori, relativi alle domande
di finanziamento delle cooperative "Impiegati Meranesi"
e "Vaiolet", già compiuti dal locale
ufficio del Genio civile;
dichiara che non spetta alla
Provincia di Bolzano, nei sensi di cui in motivazione, la competenza ad
esercitare, in materia di istruttoria delle domande di finanziamento in base
alla legge 10 agosto 1950, n. 715, i poteri rivendicati nel ricorso;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1966.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino
PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI
- Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1966.