SENTENZA N. 4
ANNO 1966
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana
con ricorso notificato il 1 aprile 1965, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 10 successivo ed iscritto al n. 5 del Registro ricorsi 1965,
per conflitto di attribuzione tra
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
uditi gli avvocati Vezio Crisafulli e Antonio Sorrentino,
per
Ritenuto in fatto
1. - Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1964, su proposta del Ministro dell'interno, sono state annullate d'ufficio, a norma dell'art. 6 della legge comunale e provinciale del 1934, alcune deliberazioni di Province e Comuni siciliani che avevano concesso al personale dipendente un'indennità di buona uscita e un aumento del 50 per cento delle quote di aggiunta di famiglia.
Avverso questo decreto ricorre, per risoluzione di conflitto
d'attribuzioni,
Secondo la ricorrente, il D.P.R. é illegittimo perché non é stato preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri; deliberazione che era necessaria perché il citato art. 6 attribuisce al "Governo" il potere generale d'annullamento, e per "Governo" non può intendersi che il Consiglio dei Ministri (art. 92 della Costituzione): tanto é vero che la stessa legge comunale e provinciale distingue nettamente i casi in cui il potere d'annullamento spetta al Ministro (es. artt. 102 e 151) da quello in cui spetta al Governo; in realtà quest'ultimo potere, presupponendo una valutazione degli interessi generali dello Stato, potrebbe essere esercitato solo dagli "organi supremi" dell'esecutivo (sentenza n. 58 del 1959 della Corte costituzionale), cioè dal Consiglio dei Ministri.
Ne deriverebbe che il D.P.R. ha violato l'art. 21 dello
Statuto siciliano e invaso la sfera di competenza regionale: infatti, a norma
di questo articolo, il Presidente della Regione deve
partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri che riguardano materie
interessanti
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenendo
con atto dell'Avvocatura dello Stato depositato il 16 aprile 1965, si oppone
osservando che il ricorso é inammissibile:
Del resto questo vizio, in realtà, non sussisterebbe poiché per tradizione secolare all'annullamento degli atti si é sempre provveduto su proposta del Ministro competente.
Il ricorso, comunque, sarebbe
infondato:
Del resto l'art. 21, secondo l'Avvocatura dello Stato, ha una
portata puramente politica spettando al solo Consiglio dei Ministri la
valutazione dell'opportunità di invitare od ammettere
alle proprie sedute il Presidente regionale; né
3. - L'Avvocatura dello Stato, nella memoria del 21 ottobre 1965, riafferma l'inammissibilità della questione: la mancata deliberazione del Consiglio dei Ministri concreta, se mai, una violazione di legge ordinaria, tante é vero che una nuova legge ordinaria potrebbe non più esigere l'intervento del Consiglio senza per questo violare l'art. 21 dello Statuto siciliano.
Comunque, che per "Governo" non debba intendersi necessariamente il Consiglio dei Ministri, risulterebbe, secondo l'Avvocatura dello Stato, da molte norme, anche costituzionali, dove quel termine é impiegato per indicare i singoli Ministri (artt. 72, 78, 100, 121, 127, comma terzo, della Costituzione e disp. trans. XVII; artt. 38, 86, 111 e segg. del regolamento della Camera dei deputati; 72, 96 e segg. del regolamento del Senato; art. 17 del Codice civile; art. 5 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; art. 149 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148; art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497; art. 5 della stessa legge comunale e provinciale 1934). Il Governo infatti, ex art. 92 della Costituzione, é composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri quali organi individuali; e l'attività di ciascuno di costoro, essendo imputabile al Governo come organo collegiale, secondo l'Avvocatura dello Stato può svolgersi in tutti i campi, escluso quello, riservato al Consiglio dei Ministri, della direzione politica e dell'indirizzo politico-amministrativo (Consiglio di Stato, sentenza n. 268 del 10 maggio 1963); anzi fuori da tali compiti la partecipazione del Consiglio dei Ministri costituisce sempre eccezione espressamente prevista dalla legge. Ma l'atto governativo d'annullamento ex art. 6 non é compreso nelle questioni di alta amministrazione né rientra in nessuna delle categorie per le quali il R.D. del 1901, n. 466, richiede espressamente la determinazione del Consiglio dei Ministri (e v. anche, per analogia, gli artt. 52 della legge del 1890, n. 6972, e 273 del T.U. 1937, n. 1757, sull'annullamento di atti di enti d'assistenza e in materia di finanza locale).
In particolare, l'Avvocatura ricorda che tutti gli affari in cui occorre il decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato sono sottoposti al Consiglio dei Ministri solo se il Ministro competente non voglia uniformarsi a quel parere (art. 1, n. 7, del R. D. 14 novembre 1901, n. 466; art. 54 del R.D. 21 aprile 1942, n. 444). Ciò varrebbe anche nei casi di applicazione dell'art. 6 della legge comunale e provinciale 1934 e, siccome nel caso di specie il Ministro s'é uniformato a quel parere, non é stata necessaria la deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Oltre a ciò, afferma
4. -
Lo sarebbe perché solo con un atto di alta
amministrazione (lo ha riconosciuto proprio
Quanto, poi, alle molte norme per le quali il Governo,
secondo l'Avvocatura dello Stato, non coinciderebbe col Consiglio dei Ministri,
Se poi fosse vero che si sia andata formando una prassi,
secondo cui i provvedimenti ex art. 6 non richiedono l'intervento del Consiglio
dei Ministri, essa sarebbe illegittima: infatti non vi
é dubbio, afferma la difesa regionale, che "Governo", prima e dopo
Infine, secondo
5. - Nella discussione orale le difese hanno svolto e ulteriormente illustrato le loro tesi.
Considerato in diritto
1. - L'eccezione di inammissibilità, proposta dalla Presidenza del Consiglio, non può essere accolta. La difesa regionale infatti denuncia la violazione della legge ordinaria (art. 6 della legge comunale e provinciale 1934) non per sé, ma perché avrebbe dato modo di eludere l'art. 21, comma terzo, dello Statuto siciliano, cioè una norma costituzionale della quale si afferma che attribuisce una certa competenza al Presidente della Regione: il conflitto é innegabile, assumendosi, dall'altra parte, che invece, col decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1964, si é provveduto legittimamente in una materia di competenza dei soli organi statali.
2. - Quanto al merito, secondo
Per lo stesso motivo per cui quel
potere é rimasto al Governo dello Stato, non passando alle Regioni, il suo
esercizio resta estraneo a interventi regionali esterni od interni che ne
comprometterebbero il carattere. Né basterebbe a giustificare l'intervento il
rilievo che, nel caso di specie, si sono annullati provvedimenti di amministrazioni comunali e provinciali d'una unica
Regione: la particolare situazione geografica degli enti, i cui atti vengono
annullati, non modifica l'ispirazione unitaria del provvedimento che li
annulla, mentre non é un interesse puramente territoriale quello a cui allude
l'art. 21 dello Statuto siciliano. Rispetto al quale non si può sostenere e
neanche
3. - Poiché la materia del decreto
impugnato non é di quelle che interessano
PER QUESTI MOTIVI
dichiara spettare soltanto allo Stato, senza partecipazione della Regione, il potere di annullamento previsto dall'art. 6 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;
respinge, in conseguenza, il ricorso proposto dalla Regione siciliana per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1964 col quale sono state annullate d'ufficio deliberazioni comunali e provinciali riguardanti la concessione di miglioramenti retributivi al personale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1966.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO
Depositata in cancelleria il 13 gennaio 1966.