ORDINANZA
N. 95
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a, della legge 21 dicembre 1960,
n. 1521, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1964 dal Tribunale di
Venezia nel procedimento civile vertente tra Loredan Marco e Cecchetti Lorenzo,
iscritta al n. 4 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 65 del 13 marzo 1965.
Udita nella camera di
consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
Ritenuto che con
ordinanza del Tribunale di Venezia, in data 25 giugno 1964 (pervenuta alla
Corte il 29 gennaio 1965), é stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, lett. a, della legge 21 dicembre 1960, n. 1521,
limitatamente alla parte concernente gli immobili "aventi una superficie
coperta superiore ai mq. 200", in relazione all'art. 3 della Costituzione;
che l'ordinanza, dopo
le prescritte notificazioni e comunicazioni, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, n. 65 del 13 marzo 1965;
che con atto di
intervento 8 settembre 1964 si é costituito in giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello
Stato, che ha presentato memoria difensiva in data 10 ottobre 1965;
Considerato che
questa Corte, con sentenza n. 23 del 14 aprile 1965, emessa su ordinanza del medesimo Tribunale
di Venezia, ha dichiarato non fondata la questione predetta;
che l'ordinanza del
Tribunale di Venezia, anteriore a tale sentenza, non adduce ragioni diverse da
quelle già prese in esame dalla Corte, e non vi sono pertanto motivi che inducano
la Corte a discostarsi dalla predetta decisione;
Visti gli artt. 26,
comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma
secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett.
a, della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle
locazioni di immobili urbani, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ed
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 16 dicembre 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI -
Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista
BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 27 dicembre 1965.