SENTENZA
N. 23
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a, della legge 21 dicembre
1960, n. 1521, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa
il 31 ottobre 1963 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente
tra Bevilacqua Pietro e Ottolenghi Eugenio, iscritta al n. 32 del Registro
ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67
del 14 marzo 1964;
2) ordinanza emessa
il 30 gennaio 1964 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente
tra Vianello Antonio e la Sacra Congregazione "De propaganda fide",
iscritta al n. 61 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 108 del 2 maggio 1964.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'atto di costituzione
in giudizio della Congregazione "De propaganda fide";
udita nell'udienza
pubblica del 18 novembre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv.
Francesco Silvestri, per la Congregazione, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Il dott. Eugenio
Ottolenghi, locatore di un immobile destinato ad abitazione, con atto 3
novembre 1961, citava davanti al Pretore di Venezia il conduttore sig. Pietro
Bevilacqua, per far dichiarare la cessazione del regime vincolistico, a norma
dell'art. 2, lett. a, della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, in quanto
l'immobile aveva una superficie coperta superiore ai mq. 200.
Resisteva il
Bevilacqua. Accertato con consulenza tecnica che la superficie coperta
complessiva dell'immobile era di mq. 210, il Pretore accoglieva la domanda, con
sentenza 18 aprile 1962. Il Bevilacqua proponeva appello, sostenendo che una
razionale interpretazione della norma indicata porta ad escludere dal computo
della "superficie coperta" le superfici su cui insistono i muri e
quelle di elementi estranei all'abitazione, come il vano della scala.
Il Tribunale di
Venezia, con ordinanza 31 ottobre 1963, ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale del citato art. 2, lett. a, limitatamente alla parte
in cui é prevista la cessazione del regime vincolistico delle locazioni aventi
ad oggetto "immobili destinati ad abitazione considerati di lusso ai sensi
del decreto ministeriale 7 gennaio 1950, n. 2, e aventi una superficie coperta
superiore ai metri quadrati 200", in riferimento all'art. 3 della
Costituzione. L'ordinanza osserva che, per effetto del richiamo al n. 2 del D.
M. 7 gennaio 1950, vengono ad essere comprese fra le ipotesi di cessazione del
regime vincolistico, quella delle case di lusso circondate da giardino o parco,
per le quali si richiede una superficie "utile" superiore a mq. 200,
esclusi dal computo terrazze, cantine, soffitte e scale, e quella genericamente
indicata con la formula immobili "aventi una superficie coperta superiore
ai mq. 200". Se, prosegue l'ordinanza, per superficie coperta si deve
intendere la superficie dell'immobile, compresi i muri, le scale, le cantine
ecc., si ha che i conduttori di case circondate da parco o giardino hanno
diritto a un computo della superficie dell'abitazione più favorevole rispetto
ai conduttori di case senza parco o giardino circostante, dovendosi nel loro
caso escludere quegli elementi dal computo della superficie utile. In questo
trattamento disuguale di situazioni sostanzialmente uguali, in quanto caratterizzate
dal comune elemento dell'estensione orizzontale dell'immobile superiore a 200
metri quadrati, si ravvisa il contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza é stata
regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.
2. - Si é costituito
in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto 13 gennaio 1964, nel quale si
rileva che l'ipotesi dell'immobile con superficie coperta superiore a mq. 200,
introdotta durante la discussione della legge 21 dicembre 1960 con un
emendamento all'originario disegno di legge, assorbe l'ipotesi della casa
circondata da parco o giardino con superficie utile di mq. 200: ipotesi,
quest'ultima, che era prevista nel D. M. 7 gennaio 1950, al n. 2, al quale fu,
nella legge del 1960, erroneamente mantenuto il richiamo dopo che era stato
approvato l'emendamento.
Comunque, soggiunge
l'atto di intervento, l'asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione
nella specie non sussiste.
3. - La medesima questione
di legittimità costituzionale é stata sollevata dallo stesso Tribunale di
Venezia, con ordinanza 30 gennaio 1964, nel giudizio di appello promosso dal
sig. Antonio Vianello conduttore nei confronti della locatrice Congregazione
"De propaganda fide", avverso una sentenza del Pretore che aveva
dichiarato cessata la proroga della locazione di un immobile, avente una
superficie coperta superiore ai 200 mq. Nell'ordinanza si osserva come, posto
che la superficie coperta di una casa di abitazione, nella sua estensione
comprensiva dello spessore dei muri, é sempre superiore a quella utile, che la
legge stessa considera netta dai vani accessori espressamente indicati, a
parità di superficie coperta talune case continuano ad essere sottoposte al
regime vincolistico, essendo circondate da giardino o parco, mentre altre
vengono sottratte a tale regime, pur essendo sprovviste di simile vantaggio, in
contrasto con le finalità della stessa legge e con l'art. 3 della Costituzione.
Si é costituita in
giudizio la Congregazione "De propaganda fide", rappresentata
dall'avv. Francesco Silvestri, con atto 18 aprile 1964. Con esso si chiede che
la questione sia dichiarata infondata, perché non esiste una differenziazione
di trattamento, in quanto la norma in esame ha carattere alternativo,
dipendendo la cessazione del regime vincolistico dalla ricorrenza dell'una o
dell'altra ragione.
Si é anche costituito
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto 10 marzo 1964, nel quale,
rilevata la completa analogia della questione con quella sollevata nel giudizio
Bevilacqua-Ottolenghi, si chiede, in via pregiudiziale, la riunione delle due
cause, e nel merito la dichiarazione di infondatezza della sollevata questione,
per le ragioni innanzi esposte.
La difesa della
Congregazione "De propaganda fide" ha presentato una nota
illustrativa, in data 4 novembre 1964, in cui si rileva che la norma dell'art.
2 della legge n. 1521 del 1960 ha assorbito le caratteristiche del n. 2 del D.
M. 7 gennaio 1950, in quanto il riferimento alla superficie coperta costituisce
un minus rispetto alla norma di cui a tale decreto. Tuttavia si
soggiunge che la valutazione specifica dei singoli casi indicati nella legge 21
dicembre 1960, n. 1521, é dovuta alla opportunità di una disciplina
differenziata dei casi stessi, ed é priva di vizio logico, cosicché non
potrebbe essere censurata sotto il profilo del principio di eguaglianza.
L'Avvocatura dello
Stato ha presentato memoria in entrambe le cause, nelle quali si recano altri
elementi a dimostrare il mancato coordinamento degli emendamenti col disegno di
legge, durante i lavori preparatori della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, e si
insiste per la dichiarazione di infondatezza.
4. - Nella discussione
orale i difensori hanno ribadito le rispettive tesi ed insistito nelle
conclusioni prese.
Considerato
in diritto
1. - Le due cause
possono essere riunite e decise con unica sentenza, vertendo su una medesima
questione di legittimità costituzionale.
2. - Il Tribunale,
nel porre la questione, parte dal presupposto che le due ipotesi enunciate
nell'art. 2, lett. a, della legge 21 dicembre 1960, n. 1521 (immobili
considerati di lusso ai sensi del n. 2 del D. M. 7 gennaio 1950 ed immobili
aventi una superficie coperta superiore ai metri quadrati 200) siano disgiunte,
nel senso che le case circondate da giardino indicate nel n. 2 del citato
decreto ministeriale e le case aventi una superficie coperta superiore ai metri
quadrati 200 costituiscano due categorie di abitazioni alle quali la legge
avrebbe attribuito, agli effetti della cessazione del regime vincolistico, una
disciplina distinta e separata con l'effetto che sarebbero sottratte al regime
vincolistico le abitazioni circondate da giardino aventi una superficie utile
superiore ai metri quadrati 200, mentre resterebbero sottoposte al vincolo le
abitazioni dello stesso tipo che abbiano una superficie coperta superiore ai
200 metri quadrati. Situazione assurda, di fronte alla quale il dubbio di legittimità
sollevato dal Tribunale avrebbe una ragione d'essere.
Senonché, a giudizio
della Corte, il significato della norma denunziata é diverso da quello che gli
attribuiscono i giudici del merito. La Corte ritiene, infatti, che le due
ipotesi previste nella norma in esame siano state enunciate congiuntamente, nel
senso che una non esclude l'altra, nel senso, cioè, che un alloggio, che non
rientri in una delle due categorie, possa, ove ne abbia i requisiti, rientrare
nell'altra. In termini più concreti, se un'abitazione avente gli altri
requisiti previsti dal n. 2 del D. M. 7 gennaio 1950 abbia una superficie
coperta superiore a metri quadrati 200, é da ritenere che essa corrisponda alla
previsione della legge, al pari dell'abitazione che presenti tutti i requisiti
previsti dallo stesso n. 2 del predetto decreto (abbia, cioè, una superficie
utile superiore ai 200 metri quadrati).
In sostanza, secondo
l'interpretazione che alla Corte appare più esatta, il requisito della
"superficie coperta" nel senso che a questa espressione é stato
attribuito dalla giurisprudenza prevalente in contrapposto a quello di "superficie
utile" (nel senso cioè che la superficie coperta comprenda anche i muri
perimetrali e interni con esclusione soltanto delle terrazze, balconi, pianerottoli,
cantine e soffitte), vale anche nei confronti delle case indicate nel n. 2 del
ripetuto decreto ministeriale. Cosicché tali immobili rientrano nella
previsione della legge tanto se hanno una superficie utile, quanto se hanno una
superficie coperta superiore ai 200 metri quadrati.
Così intesa, la norma
ha un suo chiaro significato: essa prevede, tra l'altro, due distinte ipotesi,
di cui la seconda (superficie coperta superiore ai 200 metri quadrati) assorbe
in parte la prima (case circondate da giardino), ma non in tutto, giacché resta
operante l'ipotesi relativa alle case con giardino che abbiano una superficie
utile superiore ai 200 metri quadrati.
Che questa sia la
esatta interpretazione della norma risulta dal significato delle parole della legge
e dall'intenzione del legislatore, quale emerge anche dai lavori preparatori.
É da considerare,
anzitutto, che la previsione é contenuta cumulativamente nella lettera a
dell'art. 2 della legge, nel quale la "o" appare adoperata in senso
congiuntivo.
Si tenga anche
presente che il testo definitivamente approvato dal Parlamento risulta da un
emendamento accolto dalla Camera dei Deputati rispetto al disegno di legge che
faceva un puro e semplice rinvio al decreto ministeriale del gennaio 1950. Con
l'emendamento proposto dal relatore e accettato dal Governo si volle tener
conto delle critiche e delle proposte avanzate da alcuni deputati, per cui,
eliminato il rinvio al n. 3 di quel decreto, si ritenne di dovere aggiungere la
previsione delle abitazioni di qualunque tipo aventi una superficie coperta
superiore ai metri quadrati 200.
Questa aggiunta, come
si può evincere dalle discussioni parlamentari, fu fatta per eliminare
incongruenze, non per crearne.
Appare pertanto
evidente come, così interpretata, la norma denunziata non contrasti con l'art.
3 della Costituzione, dato che le due ipotesi sopra esaminate non pongono in
essere alcuna irrazionale disparità di trattamento.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i due
giudizi,
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a, della legge 21
dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di
immobili urbani, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 14 aprile 1965.