SENTENZA
N. 88
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge 9 febbraio 1963, n. 97, promosso con
ordinanza emessa il 6 ottobre 1964 dal Pretore di Roma nel procedimento penale
a carico di Zane J. Sandom, iscritta al n. 11 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 78 del 27 marzo 1965.
Udita nella camera di
consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso di un
procedimento penale a carico del signor Zane J. Sandom davanti al Pretore di
Roma, é stata sollevata, nei confronti dell'art. 39 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale della legge 9 febbraio 1963, n. 97,
intitolata "Estensione dei contratti collettivi di lavoro del settore del
credito registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741", la
quale nel suo articolo unico stabilisce che "le disposizioni dei decreti
del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1962, nn. 479, 501, 564, 668 e 934,
emanate in attuazione della delega contenuta nella legge 14 luglio 1959, n.
741, prorogata dall'art. 2 della legge 10 ottobre 1960, n. 1027, e contenente
minimi inderogabili di trattamento economico e normativo si applicano nei
confronti dei lavoratori alle dipendenze di aziende di credito, anche se esse
abbiano meno di 100 dipendenti".
Il Pretore ha
ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata e in conseguenza
ha sospeso il giudizio e rinviato gli atti a questa Corte.
L'ordinanza, dopo le
notificazioni e comunicazioni di rito, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, n. 78 del 27 marzo 1965.
2. - I motivi per i
quali il Pretore ha considerato la questione non manifestamente infondata, sono
da ricercare, a suo avviso, nella violazione dei principi di libertà sindacale
e di autonomia collettiva professionale sanciti dall'art. 39 della
Costituzione. Il sistema posto dalla legge 14 luglio 1959, n. 741, ha potuto
trovare giustificazione per la carenza legislativa nella materia della
contrattazione collettiva e per la tutela dell'interesse pubblico della parità
di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro, e come eccezionale e
provvisorio, sicché ogni altra proroga, oltre quella disposta con legge 1
ottobre 1960, n. 1027, sarebbe in contrasto col precetto costituzionale.
Ora la legge
impugnata é appunto nella sostanza una proroga ulteriore e perciò
costituzionalmente illegittima e, inoltre, estendendo coattivamente un contratto
collettivo a categorie diverse di datori di lavoro (nel caso, le piccole
aziende di credito), avrebbe ulteriormente violato il principio dell'autonomia
sindacale.
3. - Le parti non si
sono costituite.
Considerato
in diritto
1. - Con la sentenza n. 106
dell'11 dicembre 1962 la Corte costituzionale, pur negando che l'art. 39
della Costituzione contenga, nel quarto comma, una riserva normativa o
contrattuale in favore dei sindacati, per il regolamento dei rapporti di
lavoro, segnatamente se intesa nel senso di precludere al legislatore ordinario
ogni e qualsiasi intervento in questa materia, affermò tuttavia che, soltanto
mediante il procedimento fissato dal ricordato art. 39, quarto comma, era
possibile estendere l'efficacia della contrattazione collettiva erga omnes,
anche, cioè, nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori appartenenti
alla medesima categoria, ma rimasti estranei alla contrattazione.
L'infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 14
luglio 1959, n. 741, "recante norme transitorie per garantire minimi di
trattamento economico e normativo ai lavoratori", fu motivata dalla
carenza delle norme di attuazione dell'art. 39 della Costituzione; e la legge
stessa fu considerata transitoria, provvisoria ed eccezionale, rivolta a
regolare una situazione passata e a tutelare l'interesse pubblico della parità
di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro. E codesta particolare
natura della legge fu confermata dalla dichiarazione di illegittimità
costituzionale, affermata contestualmente, della legge 1 ottobre 1960, n. 1027,
che, conferendo al Governo il potere di emanare norme uniformi alle clausole
degli accordi economici e dei contratti collettivi stipulati entro i dieci mesi
successivi all'entrata in vigore della legge di delegazione, toglieva a questa
il carattere di transitorietà e di eccezionalità, che giustificava la
dichiarazione di infondatezza della relativa questione di costituzionalità.
2. - La Corte ritiene
che dai sopra richiamati motivi discenda l'illegittimità della legge impugnata.
Essa, infatti, estendendo i contratti di lavoro del settore del credito già
registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741, ai lavoratori
dipendenti da aziende di credito con meno di 100 dipendenti, non soltanto non
trova giustificazione nella necessità di estendere i minimi di trattamento
economico e normativo agli appartenenti a una medesima categoria, assicurando
la parità di trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro che si trovano
in parità di condizioni; non soltanto, emanata com'é a 4 anni di distanza dalla
legge 14 luglio 1959, n. 741, non può essere qualificata come eccezionale e
transitoria; non soltanto rappresenta un intervento del legislatore non già a
tutela di interessi generali, e dei precetti costituzionali in materia di
lavoro, dei quali esso é il destinatario; ma, estendendo l'efficacia dei
contratti di lavoro stipulati tra una certa categoria di aziende e i dipendenti
di queste (aziende con più di 100 dipendenti) ad un'altra categoria di aziende
e ai relativi dipendenti (aziende con meno di 100 dipendenti), ha violato la
libertà di organizzazione e di inquadramento che l'ordinamento costituzionale
non consente sia limitata o annullata dall'intervento autoritativo della legge,
ma considera parte essenziale della libertà di associazione sindacale (cfr. la
citata sentenza n. 106 del 1962).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale della legge 9 febbraio 1963, n. 97, in
riferimento all'art. 39 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 14 dicembre 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI -
Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista
BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 22 dicembre 1965.