ORDINANZA
N. 83
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. g, della legge 30 aprile 1962, n.
283, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1964 dal Pretore di Grosseto
nel procedimento penale a carico di Manetti Gianfranco e Giampiero, iscritta al
n. 6 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 65 del 13 marzo 1965.
Udita nella camera di
consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
Ritenuto che, nel
corso del procedimento penale davanti al Pretore di Grosseto a carico di
Manetti Gianfranco e Giampiero, la difesa degli imputati ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, dell'art. 5, lett. g, della legge 30 aprile 1962, n. 283, che
fissa il divieto, penalmente sanzionato, di impiego, vendita o detenzione per
la vendita di sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici che non
siano autorizzati con decreto del Ministro della sanità;
che, ad avviso del
Pretore, attraverso il rinvio a tale decreto, si avrebbe una ipotesi di reato
configurata non dalla legge, ma da un atto del Ministro;
che il Pretore,
ritenuta la questione non manifestamente infondata, ha rimesso gli atti a
questa Corte costituzionale con ordinanza del 3 novembre 1964;
che l'ordinanza,
regolarmente notificata e comunicata, é stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 65 del 13 marzo 1965;
che non vi é stata
costituzione di parti;
Considerato che la
questione proposta é identica a quella che é stata oggetto della sentenza n. 96 del 19 novembre 1964;
che con detta
sentenza questa Corte dichiarò non fondata la questione, rilevando che il
decreto del Ministro della sanità non concorre a costituire il precetto penale,
ma é soltanto un presupposto della sua applicazione;
che non sussistono
ragioni per discostarsi da tale decisione;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la
ordinanza di cui in epigrafe e ordina la restituzione degli atti al Pretore di
Grosseto.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 2 dicembre 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 6 dicembre 1965.