ORDINANZA
N. 78
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 106, 107, 108 e 118 del R.D. 30 dicembre
1923, n. 3269, che approva la legge sul registro, promosso con ordinanza 30
gennaio 1965 del Giudice conciliatore di Palermo, nel procedimento civile
vertente tra Cremona Licia e Oliveri Renato, iscritta al n. 78 del Registro
ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 139
del 5 giugno 1965.
Udita nella camera di
consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione del Giudice Michele Fragali.
Ritenuto che, con
l'ordinanza suddetta é stata proposta questione di legittimità costituzionale
degli artt. 106,107,108 e 118 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva
la legge sul registro sotto il profilo che, subordinando la procedibilità della
domanda giudiziale al pagamento della imposta di registro, crea un ostacolo di
ordine economico che limita di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini,
in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che nessuna delle
parti si é costituita in giudizio.
Considerato che, con
la sentenza del 4 aprile 1963, n. 45, questa Corte ha, tra l'altro, già
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt.
106, 108 e 118 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269;
che la questione si
presenta manifestamente infondata anche con riguardo all'art. 107, concernente
la devoluzione di usufrutto, di lucri dotali o di liberalità e le occultazioni
di prezzo o di valore, per il quale l'ordinanza non prospetta profili diversi
da quelli disattesi dalla Corte nella suddetta sentenza.
Visti gli artt. 26,
comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma
secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 106,
107, 108 e 118 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul
registro, promossa con ordinanza 30 gennaio 1965 del Giudice conciliatore di
Palermo.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 2 dicembre 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 6 dicembre 1965.