ORDINANZA N. 73
ANNO 1965
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Prof.
GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof.
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof.
ANTONINO PAPALDO
Prof.
NICOLA JAEGER
Prof.
GIOVANNI CASSANDRO
Prof.
BIAGIO PETROCELLI
Dott.
ANTONIO MANCA
Prof.
ALDO SANDULLI
Prof.
GIUSEPPE BRANCA
Prof.
MICHELE FRAGALI
Prof.
COSTANTINO MORTATI
Dott.
GIUSEPPE VERZÌ
Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del R.D.L.5
marzo 1942, n. 186, promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1963 dalla
Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Ascoli Piceno sul
ricorso di Costantini Oscar contro l'Ufficio del Registro di Ascoli Piceno,
iscritta al n. 149 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 225 del 12 settembre 1964.
Visto
l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;
udita
nell'udienza pubblica del 10 novembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
udito
il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per
l'Amministrazione delle finanze dello Stato;
Ritenuto
che
che
si é costituita l'Amministrazione delle finanze dello Stato, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 4 agosto
1964;
che
recentemente é stata emanata la legge 5 luglio 1965, n. 798, la quale modifica,
fra l'altro, la legge 25 febbraio 1963, n. 289, riguardante la previdenza e
assistenza forense, imponendo la corresponsione di un contributo da parte dei
procuratori o degli avvocati che esercitano il proprio ministero presso vari
organi ivi menzionati, fra i quali
Considerato
che si presenta come pregiudiziale alla pronuncia nell'attuale giudizio la
questione se le disposizioni or citate siano in tutto o in parte legittime in
riferimento al principio costituzionale dell'assoluta gratuità degli atti del
procedimento davanti alla Corte costituzionale, desumibile dagli artt. 134 e
137 della Costituzione e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, e 11
marzo 1953, n. 1, e recepito nell'art. 21 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
nell'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 265;
che
la risoluzione di tale questione appare come necessaria, in quanto strumentale,
ai fini della definizione della causa in questa sede, giacché occorre stabilire
se gli adempimenti imposti dalle disposizioni richiamate producano effetti
sullo svolgimento delle funzioni della Corte;
che
che
la questione non appare manifestamente infondata;
che
sussistono ragioni di urgenza, poiché la questione sollevata con la presente
ordinanza si riflette sulla generalità dei giudizi di questa Corte;
PER QUESTI MOTIVI
dispone
la trattazione davanti alla Corte stessa della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 5, e 3, secondo comma, della
legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n.
6, e 25 febbraio 1963, n. 289, riguardanti la previdenza e assistenza forense,
nella parte in cui vengono menzionati i procedimenti davanti alla Corte
costituzionale e le sentenze della stessa Corte, in riferimento al principio
costituzionale dell'assoluta gratuità degli atti del procedimento davanti alla
Corte costituzionale, desumibile dagli artt. 134 e 137 della Costituzione e
dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, e 11 marzo 1953, n. 1, e
recepito nell'art. 21 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e nell'art. 3 della
legge 18 marzo 1958, n. 265;
ordina
il rinvio del presente giudizio da trattarsi congiuntamente con la questione di
legittimità costituzionale di cui al numero precedente;
ordina
che a cura della cancelleria di questa Corte la presente ordinanza sia
notificata alla parte costituitasi nel giudizio in questa sede nonché al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento; e sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica;
assegna
alla parte il termine di dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione della
presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica per il deposito
delle deduzioni sulla questione di legittimità costituzionale di cui al n. 1.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'11 novembre 1965.
Gaspare
AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI –
Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI -
Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata
in Cancelleria il 12 novembre 1965.