SENTENZA
N. 66
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva
dell'E.N.E.L. e dei decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962,
n. 1670, 4 febbraio 1963, n. 36, 25 febbraio 1963, n. 138, e 14 marzo 1963, n.
219, promosso con ordinanza emessa dal Giudice conciliatore di Milano il 16
gennaio 1964 nel procedimento civile vertente tra Costa Flaminio e l'E.N.E.L.,
iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.
Visti gli atti di
costituzione di Costa Flaminio e dell'E.N.E.L. e l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 3 giugno 1965 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
uditi gli avvocati
Flaminio Costa e Gian Galeazzo Stendardi, per il Costa, gli avvocati Leopoldo
Piccardi, Massimo Severo Giannini e Luigi Galateria, per l'E.N.E.L., ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
civile pendente dinanzi al Giudice conciliatore di Milano tra l'avvocato
Flaminio Costa e l'E.N.E.L. - Ente Nazionale per l'energia elettrica - avente
per oggetto il pagamento della somma di lire 1.925, dovuta per la
somministrazione di energia elettrica nel mese di settembre 1963, l'attore si
riconosceva debitore della predetta somma nei confronti della Società
Edisonvolta, a cui intendeva effettuare il pagamento, e non all'E.N.E.L. che
aveva emesso la bolletta di pagamento, ed anzi, nella dichiarata sua duplice
veste di utente ed azionista della Società Edisonvolta, sollevava la questione
di legittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva
dell'E.N.E.L., e dei decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962,
n. 1670, 4 febbraio 1963, n. 36, 25 febbraio 1963, n. 138, e 14 marzo 1963, n.
219.
Il vice Conciliatore
di Milano, ritenuta la questione non manifestamente infondata in relazione agli
artt. 81, 47, 5, 102, 113, 25 e 76 della Costituzione, e rilevante ai fini
della decisione della causa, con ordinanza 16 gennaio 1964, facente seguito a
precedente ordinanza 10-12 settembre 1963 dello stesso Giudice e tra le stesse
parti, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.
Con l'ordinanza si
denunzia:
1) violazione
dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. La legge istitutiva
dell'E.N.E.L. non prevede oneri a carico dello Stato, né le necessarie
coperture. L'Ente é stato esentato dalle imposte di R. M., di industria e di
società, lasciando scoperto di tali introiti il bilancio dello Stato già
gravato per le anticipazioni che di fatto ha dovuto erogare all'E.N.E.L.
Inoltre l'E.N.E.L. é autorizzato alla emissione di obbligazioni senza che sia
stabilito il criterio per poter coprire tale impegno finanziario.
2) Violazione
dell'art. 47 della Costituzione. La legge e i decreti presidenziali impugnati
non avrebbero tutelato l'investimento del risparmio in acquisto delle azioni
delle società elettriche, in tal modo scoraggiando la formazione del risparmio.
Hanno inoltre trasformato gli azionisti in obbligazionisti, ossia il diritto di
proprietà in diritto di credito, togliendo al risparmiatore il potere
deliberativo e amministrativo della Società di cui é azionista.
3) Violazione degli
artt. 102, secondo comma, 113 e 25 della Costituzione. La legge 6 dicembre
1962, n. 1643, all'art. 5, n. 5, ed i decreti presidenziali su indicati,
prevedendo la costituzione di una commissione dei ricorsi avverso la
liquidazione degli indennizzi alle imprese assoggettate a trasferimento,
avrebbero istituito una giurisdizione speciale, in contrasto con il principio
costituzionale per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.
4) Violazione
dell'art. 76 della Costituzione. I decreti denunziati hanno imposto agli
amministratori la funzione di custodi dei beni delle aziende espropriate,
alterando e modificando le funzioni, le responsabilità e i poteri degli
amministratori e del custode così come risultano fissati dal Codice civile.
Hanno omesso di fare cenno dell'obbligo delle aziende di conservare libri e
registri in deroga all'art. 2220 dello stesso Codice. Inoltre hanno attribuito,
in materia di indennizzi, al Ministro e all'Ufficio tecnico erariale, una
competenza che era stata delegata al Governo senza che questo avesse la facoltà
di sub-delegarla. Infine gli articoli 2 e 5 della legge del 1962 non delegano
al Ministro del Tesoro la facoltà di stabilire la media dei valori di borsa per
le società elettriche con azioni quotate in borsa, come invece é stato disposto
con gli artt. 1 e 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138.
Nella parte
dispositiva dell'ordinanza, inoltre, viene anche denunziata una quinta
violazione, quella dell'art. 5 della Costituzione, senza tuttavia che ne siano
specificati i motivi.
L'ordinanza, notificata
e comunicata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Presidenti delle Camere legislative in varie date dal 31 gennaio al 5 giugno
1964, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 29 agosto
successivo.
Davanti a questa
Corte si sono costituite le parti nel giudizio presso il Conciliatore ed é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato, come per
legge, dall'Avvocatura generale dello Stato. Tutti hanno presentato deduzioni e
memoria, depositate rispettivamente: per l'avv. Costa il 17 settembre 1964 e il
21 maggio 1965, per l'E.N.E.L. il 10 agosto 1964 e il 21 maggio 1965, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri il 1 luglio 1964 e il 21 maggio 1965.
L'avv. Flaminio Costa
illustra così le questioni sollevate nell'ordinanza:
1) Violazione
dell'art. 81 della Costituzione. La legge istitutiva dell'E.N.E.L. avrebbe
creato una situazione di fatto e due situazioni giuridiche ciascuna delle quali
pone a carico dello Stato nuove e maggiori spese senza che siano stati indicati
i mezzi per farvi fronte.
La situazione di
fatto risulterebbe dagli anticipi dello Stato all'E.N.E.L., dati o promessi, di
cui si sarebbe data pubblica notizia (all'uopo allega due copie del
"Corriere della Sera" del 25 febbraio e del 4 settembre 1964 che
riportano due articoli sull'E.N.E.L.).
Le situazioni
giuridiche sarebbero determinate:
a) la prima,
dall'art. 8 della legge 6 dicembre 1962 che ha esentato l'E.N.E.L. dalle tre
imposte di R. M. industria e società, che dovranno essere sostituite da
un'imposta unica ex art. 1 della legge 27 giugno 1964, n. 452, peraltro ancora
non determinata, il cui gettito é previsto in una misura costante e non, come
le tre imposte da cui l'E.N.E.L. é stato esentato, in proporzione ai singoli
eventi produttivi di imposta. Ma poiché l'ammontare delle tre imposte serviva
nel complesso a coprire in bilancio determinate spese, queste rimarranno
scoperte oltretutto perché, mentre le spese sono suscettibili di aumento,
l'imposta futura a carico dell'E.N.E.L. sarà fissa, e quindi non suscettibile
di aumento;
b) la seconda,
dall'art. 10 della stessa legge 6 dicembre 1962, in base al quale lo Stato
potrà accordare la propria garanzia alle obbligazioni emesse dall'E.N.E.L. e
per conto dell'E.N.E.L. il che costituisce un vero e proprio impegno dello
Stato cui non corrisponde, nella legge, un criterio circa il reperimento dei
relativi mezzi.
2) Violazione
dell'art. 47 della Costituzione. L'intera legge 6 dicembre 1962 sarebbe
illegittima in quanto con detta legge si sarebbe espropriato un particolare
investimento azionario, lo si sarebbe vietato per l'avvenire, si sarebbe
procurato ai risparmiatori una perdita certa e ben determinata sia con la
diminuzione del valore delle loro azioni sia col pagamento rateale previsto in
dieci anni.
La prevista
trasformazione delle azioni in obbligazioni rappresenta un sensibile danno per
i risparmiatori che verranno a perdere il diritto di partecipare alle assemblee
delle società di cui erano divenuti comproprietari e il diritto di percepire
gli utili dei dividendi da essi stessi decisi nel voto di assemblea. Ciò ha
l'effetto di scoraggiare la formazione del risparmio ponendo in essere una
situazione contraria a quella prevista e garantita dall'art. 47 della Costituzione.
Nella memoria si
osserva che il sistema di indennizzo instaurato dalla legge impugnata sarebbe
in contrasto con il concetto e con l'essenza stessa del risparmio, in quanto
poiché l'indennità di esproprio, per l'azionista di società elettriche, é
determinata sulla base del valore medio dell'azione nel biennio 1 gennaio
1959-31 dicembre 1961, oppure sulla base del capitale netto, sia pure calcolato
con rettifiche e conguagli per renderlo meno remoto dalla realtà, l'indennizzo
verrebbe corrisposto all'azionista sulla base di un valore nominale o
convenzionale, non in base al valore effettivo dell'azienda espropriata, per
giunta con pagamento rateale diluito in dieci anni, e cioé con la conseguenza
che l'ultima rata di indennizzo verrà corrisposta nel 1973 (la prima dovendo
essere corrisposta alla data del 1 luglio 1963) ossia a distanza di undici anni
e mezzo dalla data in cui l'azione é stata valutata.
Violerebbe, poi,
ugualmente l'art. 47 della Costituzione il divieto imposto dalla legge in esame
di corrispondere agli azionisti, per la gestione del 1962, un utile superiore
al 5,50 per cento del capitale.
3) Violazione degli
artt. 25, 102 e 113 della Costituzione. La Commissione istituita dall'art. 5
della legge e dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 138 presso il Ministero
dell'industria e del commercio avrebbe la natura, la struttura e il
procedimento operativo di una vera e propria giurisdizione speciale di un solo
grado di giudizio, sfuggente al controllo della Corte di cassazione, del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
Nella memoria si
sostiene che il fatto che la legge preveda un ricorso in via amministrativa non
sarebbe tale, di per sé, da attribuire alla Commissione natura amministrativa e
non giurisdizionale; che sarebbe irrilevante, agli stessi fini, l'aver la legge
ammesso il ricorso al giudice ordinario contro la decisione della Commissione;
che se si trattasse di un organo amministrativo si avrebbe un diritto
soggettivo sottoposto al giudizio dell'Amministrazione, cioè una degradazione
del diritto a interesse legittimo e una successiva riqualificazione
dell'interesse legittimo come diritto soggettivo; il che sarebbe
contraddittorio. Si aggiunge che il giudice ordinario, se la Commissione avesse
natura amministrativa, non sarebbe chiamato a decidere in grado di appello
sulla decisione della Commissione, bensì dovrebbe decidere autonomamente la
stessa questione già decisa dalla Commissione, dal che discenderebbe, in
violazione dell'art. 113 della Costituzione, una carenza della tutela giurisdizionale
della decisione amministrativa dato che questa non risulterebbe suscettibile di
impugnazione né di annullamento. La Commissione sarebbe stata istituita allo
scopo di limitare i ricorsi all'autorità giudiziaria e di costringere il
soggetto ricorrente ad avere un giudice, che non é quello naturale, ordinario
od amministrativo, bensì un giudice ad hoc avente una composizione del tutto
condizionata dalla natura della controversia ed avente come esclusiva funzione
la decisione di detta controversia.
4) Violazione
dell'art. 76 della Costituzione. Il D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36, attribuendo
obbligatoriamente agli amministratori delle aziende elettriche nazionalizzate
(art. 2) la assunzione delle funzioni di custode dei beni, in modo da fare
assumere la veste di "custode obbligatorio" ed imponendo alle aziende
(art. 5) l'obbligo di conservare libri e scritture, avrebbe creato una figura
non prevista dall'art. 12 della legge 6 dicembre 1962, mentre avrebbe stabilito
un obbligo non previsto dall'art. 4 della stessa legge; il tutto con eccesso di
delega.
Inoltre il D.P.R. 25
febbraio 1963, n. 138 (agli artt. 1 e 2), demanda al Ministro il potere di
stabilire il valore delle azioni e all'Ufficio tecnico erariale la stima delle
aziende, trasferendo così ad altri una competenza che era stata attribuita
dalla legge al Governo, il quale non avrebbe potuto ulteriormente trasferirla o
delegarla.
Infine gli artt. 2 e
5 della legge 6 dicembre 1962 avevano attribuito al Governo il potere di
emanare norme giuridiche riguardanti i poteri del Ministro per l'industria e
per il commercio per quanto attiene alla vigilanza dell'E.N.E.L. Invece il
citato decreto n. 138, disponendo, all'art. 1, che il Ministro per il tesoro,
di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, possa stabilire
la media dei valori di borsa per le società con azioni quotate in borsa e,
all'art. 2, che il Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto col
Ministro per il tesoro, stabilisca il valore dell'indennizzo delle società con
azioni non quotate in borsa da determinarsi in base ad un coefficiente di
rettificazione, avrebbe dettato norme e criteri non previsti dalla legge.
Da parte
dell'Avvocatura generale dello Stato e della difesa dell'E.N.E.L. si sostiene
la legittimità della legge e dei provvedimenti legislativi impugnati, con
argomentazioni pressoché identiche che possono così riassumersi:
Si ricorda
innanzitutto che, con riferimento al primo giudizio proposto con la citata
ordinanza 10-12 settembre 1963 dello stesso giudice fra le stesse parti, la
Corte costituzionale con decisione 7 marzo 1964, n. 14, dichiarava infondate
nel merito le questioni di legittimità costituzionale della stessa legge in
relazione agli artt. 67, 43, 4, 41, 3 e 11 della Costituzione.
Si esprimono
perplessità in merito alla procedura seguita dal giudice di sollevare questioni
di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 5 e 113 della
Costituzione, non proposte dalle parti nel corso del giudizio e senza spiegare
i motivi per cui, eventualmente, abbia inteso di sollevarle d'ufficio.
In merito al primo
motivo di incostituzionalità (violazione dell'art. 81, quarto comma), si
controdeduce che detta norma costituzionale riguarda le "nuove o maggiori
spese" e non le minori entrate; che nella specie non si tratta di
esenzione ma, come si evince dall'art. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
di sostituzione delle tre imposte di R. M. di industria e di società con una
imposta unica globale sull'energia elettrica con la quale viene assicurato un
gettito globalmente equivalente a quello delle tre imposte; che l'emissione
delle obbligazioni non può assolutamente essere considerata "nuova o
maggiore spesa", dato che il passivo che essa rappresenta per l'Ente é
interamente compensato dalle somme sottoscritte a tale titolo, ed inoltre tale
operazione é un'attività economica la cui valutazione é rimessa, dall'art. 7
della stessa legge, al Comitato interministeriale per il credito e per il
risparmio; che, infine, l'art. 81, quarto comma, concerne lo Stato, non gli
enti pubblici.
Sul secondo motivo di
incostituzionalità (violazione dell'art. 47) si sostiene che anzitutto la
nazionalizzazione delle imprese é espressamente prevista dall'art. 43 della
Costituzione; che é inesatta la affermazione per cui il risparmiatore sarebbe
stato trasformato, per giunta senza la sua volontaria adesione, da azionista in
obbligazionista giacché la legge prevede oltre a questa possibilità, peraltro
attuabile solo a richiesta degli interessati, anche la facoltà di continuare a
partecipare all'assemblea degli azionisti delle singole società nazionalizzate,
nonché di recedere dalle stesse con conseguente diritto all'indennizzo.
In merito al terzo
motivo (violazione degli artt. 102, 113 e 25) si afferma che la legge
sull'E.N.E.L. prevede, all'art. 5, n. 5, la istituzione di un organo
amministrativo competente a decidere i ricorsi ivi previsti, e non di un organo
giurisdizionale; che contro la decisione della Commissione é ammesso il ricorso
all'autorità giudiziaria ordinaria e pertanto le norme e i principi
costituzionali appaiono evocati fuor di proposito.
Infine, sul quarto ed
ultimo motivo di illegittimità (violazione dell'art. 76) si osserva, per quanto
attiene alle funzioni ed ai poteri degli amministratori nonché all'obbligo
della tenuta delle scritture contabili, che le norme impugnate hanno valore di
norme ordinarie e, per ciò, come tali, ben potevano derogare alle norme del
Codice civile e, d'altra parte, la deroga, ove effettivamente esistesse, non
sarebbe di per sé sufficiente a concretare un contrasto con l'art. 76 della
Costituzione. Per quanto riguarda la competenza attribuita dai citati decreti
ai Ministri ed agli Uffici tecnici erariali, si fa notare che il compito di
individuare materialmente la somma da corrispondersi a titolo di indennizzo,
caso per caso, alle imprese espropriate non poteva che essere demandato agli
organi amministrativi competenti per materia perché provvedessero con concreti
atti amministrativi.
Con le successive
memorie le tesi svolte vengono ulteriormente ribadite.
Da parte della difesa
dell'E.N.E.L. si osserva che la legittimità costituzionale della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, venne già ampiamente esaminata da questa Corte con la
citata sentenza n. 14 del 7 marzo 1964.
Si fa notare inoltre che il Vice conciliatore di Milano aveva ritenuto che le
questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'avv. Costa potessero
avere una rilevanza soltanto ai fini della individuazione del titolare del
credito per consumo di energia elettrica rispetto al quale l'attore aveva la
veste di debitore, ma non si era invece occupato dell'altro titolo, vantato dal
Costa, di azionista della Società Edisonvolta, titolo che, secondo la difesa dell'E.N.E.L.,
non risultava essere stato provato e sul quale non pare che fossero basate
domande di competenza del conciliatore.
Da ciò conseguirebbe
che il giudice a quo avrebbe omesso l'esame della rilevanza e della non
manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate
dall'attore, cosa che del resto sarebbe provata dal fatto che nell'ordinanza di
rinvio il giudice non avrebbe dedicato alcuna motivazione circa la concreta
rilevanza di ogni questione sollevata dall'attore, essendosi limitato ad
esporre le questioni proposte dal Costa nei termini in cui da questi furono
formulate, senza manifestare su di esse un suo personale avviso.
Per tali due ultime
considerazioni l'E.N.E.L. conclude chiedendo, in rapporto alla prima, che la
Corte voglia dichiarare, in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26, comma
secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, comma secondo, delle
Norme integrative, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale e, in via subordinata, in rapporto alla seconda, rinviare gli
atti al giudice a quo per la valutazione, da parte sua, delle questioni
suddette, sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza.
Considerato
in diritto
1. - Alle eccezioni
riguardanti l'ammissibilità delle questioni si può rispondere in senso identico
a quello in cui eccezioni analoghe furono respinte con la precedente sentenza
del 7 marzo 1964, n. 14.
Il Conciliatore ha
ravvisato, anche questa volta, la necessità della definizione di alcune
questioni di legittimità costituzionale al fine di stabilire se l'E.N.E.L.
fosse da considerarsi legittimo contraddittore nella causa pendente in quella
sede. Esatto o non esatto che sia questo modo di vedere, esso attiene al
giudizio di rilevanza. E poiché dal contesto dell'ordinanza si evince che il
giudice a quo si é dato ragione della rilevanza e della non manifesta
infondatezza delle questioni, non si può non procedere all'esame di esse. Anche
questa volta l'esame sarà fatto nei limiti delle enunciazioni contenute
nell'ordinanza, scartando tutte le numerose amplificazioni che sono state
prospettate in questa sede. Così pure sarà omesso qualsiasi esame relativo ad
una violazione dell'art. 5 della Costituzione, in ordine alla quale
nell'ordinanza non si trova alcun cenno che giustifichi il richiamo fatto a
tale norma nel dispositivo.
2. - Circa la
violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, é da rilevare che
nell'ordinanza si denunzia la mancata copertura sotto tre aspetti: primo, per
le anticipazioni che lo Stato avrebbe di fatto erogato all'E.N.E.L.; secondo,
perché l'Ente sarebbe stato esentato dalle imposte di "ricchezza mobile,
di industria e di società"; terzo, perché l'Ente é autorizzato
all'emissione di obbligazioni senza che sia stabilito il criterio per poter
coprire tale impegno finanziario.
Nell'ordinanza non si
parla affatto della mancata copertura per la garanzia che potrà essere
accordata dallo Stato alle obbligazioni emesse dall'E.N.E.L. Di tale questione
quindi la Corte non si occuperà, essendo essa fuori della controversia.
Circa la copertura
per le sovvenzioni che sarebbero state date all'E.N.E.L. e che risulterebbero
dalla stampa periodica, é da osservare che se una legge, come quella istitutiva
dell'E.N.E.L., non prevede tali sovvenzioni, la contraddizione non consente che
si accusi la legge di incostituzionalità per non avere provveduto alla
copertura di una spesa che la legge stessa non prevedeva e non consentiva. É
superfluo aggiungere che se, per avventura, delle erogazioni fossero fatte
senza autorizzazione di legge, le questioni che ne nascerebbero non potrebbero
riferirsi alla legge istitutiva dell'E.N.E.L. bensì ad altre disposizioni,
concernenti la contabilità dello Stato.
In ordine alla
mancata copertura corrispondente alla diminuzione di entrate tributarie, é da
osservare che nella specie la questione non si pone: quindi essa resta
impregiudicata.
Non é esatto quanto
si legge nell'ordinanza, che l'E.N.E.L. sia stato "esentato dalle imposte
di ricchezza mobile, di industria e di società". A queste tre imposte é
stata sostituita, a norma dell'art. 8 della legge istitutiva dell'E.N.E.L., una
imposta unica, che assicuri fino al 31 dicembre 1964 un gettito, che, nel
complesso, non sarà inferiore a quello precedente, cosa, del resto, confermata
con l'art. 1 della legge 27 giugno 1964, n. 452. E poiché lo stesso art. 8
dispone che la determinazione dell'aliquota da applicarsi per il periodo
successivo al 31 dicembre 1964 sarà fatta con legge ordinaria, saranno le
successive leggi quelle che adegueranno le aliquote dell'imposta unica alle
future situazioni.
In terzo luogo é da
osservare che, a prescindere dalla questione generale (la cui soluzione non
giova ai fini del presente giudizio) se l'art. 81 valga anche per il bilancio
di tutti gli Enti pubblici o di alcune categorie di tali Enti, nel caso attuale
non potrebbe parlarsi di mancanza di copertura.
L'emissione di
prestiti obbligazionari prevista dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1962
costituisce un'attività di carattere economico esercitabile dall'Ente mediante
l'utilizzazione delle risorse del proprio patrimonio e della propria gestione.
Comunque, non si vede
come la legge istitutiva potesse disporre l'allocazione nei futuri bilanci
dell'Ente di stanziamenti destinati al servizio delle future emissioni di
obbligazioni o quali altre disposizioni potesse dettare al fine di assicurare
la copertura degli oneri finanziari relativi, che l'Ente avrebbe assunto
nell'avvenire.
3. - Secondo
l'ordinanza, la legge istitutiva dell'E.N.E.L. ed i successivi decreti
presidenziali non hanno tutelato l'investimento che i risparmiatori hanno fatto
nelle azioni elettriche, perché hanno scoraggiato il risparmio nella formazione
dei capitali azionari e perché hanno trasformato gli azionisti in
obbligazionisti, cioè in semplici creditori estranei alla gestione sociale.
Se con questa censura
si volesse sostenere che il Parlamento non potrebbe mai applicare l'art. 43
della Costituzione tutte le volte in cui si tratti di imprese con capitale
azionario, la tesi sarebbe manifestamente arbitraria. Un divieto di tal genere
non é desumibile dall'art. 47 sotto nessun aspetto, né esegetico, né storico,
né sistematico.
Se l'ordinanza si
riferisce ad una deficienza del sistema adottato dalla legge in esame per
quanto attiene al trattamento degli azionisti delle società elettriche, é da
ricordare che tali società possono continuare a svolgere la loro attività,
mutando l'oggetto sociale, ed i loro azionisti sono liberi o di tener ferma la
propria partecipazione a tali società o di recedere dalle stesse con
conseguente diritto all'indennizzo o di chiedere la trasformazione delle
proprie azioni in obbligazioni dell'E.N.E.L.
Questo sistema mostra
che il legislatore ha predisposto una serie di garanzie volte alla tutela degli
interessi degli azionisti. Ma sarebbe una indagine di merito quella che
tendesse a stabilire se tali garanzie siano state pienamente idonee. Quando le
garanzie non siano, come non sono nel caso presente, una mera apparenza, sul
contenuto di esse non é ammissibile un ulteriore sindacato in questa sede di
legittimità.
Queste considerazioni
offrono motivi sufficienti per dichiarare infondata la questione sollevata in
riferimento all'art. 47 della Costituzione. Ogni altra amplificazione che é
stata innestata su questo punto, al di là dell'ordinanza, non é da prendere in
esame.
4. - É palese
l'infondatezza della censura relativa alla illegittimità delle norme che
avrebbero istituito un organo di giurisdizione speciale per decidere sui
ricorsi contro le liquidazioni dell'E.N.E.L.
É esatto che non
basta che il legislatore qualifichi come amministrativo un ricorso per
escludere, solo per questo, il carattere giurisdizionale di un certo rimedio.
Ma nella specie é chiara la natura amministrativa del ricorso e dell'organo
chiamato a deciderlo.
La legge in esame ha
seguito un sistema non in contrasto con quello adottato dal legislatore in vari
settori dell'ordinamento, secondo cui, prima di sottoporre una controversia al
giudice ordinario o amministrativo, l'interessato debba rivolgersi ad un organo
dell'Amministrazione per provocarne la decisione. Questo previo esame in sede
amministrativa non fa degradare il diritto ad interesse né menoma la tutela dei
diritti, giacché costituisce esso stesso una forma di tutela, che si inserisce
nel procedimento predisposto dalla legge per realizzare tale tutela senza
alcuna invasione nella sfera dei poteri dell'organo giurisdizionale competente.
Non sussiste,
pertanto, contrasto con l'art. 25 della Costituzione. Non é stato violato
l'art. 102, secondo comma, essendo la commissione dei ricorsi un organo
amministrativo, le cui decisioni non hanno carattere né effetto
giurisdizionale. A seguito di tali decisioni, che non vincolano il giudice competente,
costui avrà pienezza di cognizione e di statuizione per la tutela dei diritti.
Con che sarà anche in tutto rispettato il precetto dell'art. 113 (si veda in
senso conforme la sentenza di questa Corte n. 47 del 1964 e le numerose
decisioni precedenti ivi richiamate).
5. - Ugualmente
infondate sono le censure riguardanti l'eccesso di delega.
Non é rilevante ciò
che é stato denunziato in relazione ad un preteso contrasto tra la legge ed i
decreti presidenziali ed alcune disposizioni del Codice civile. Tale contrasto
non attiene alla sfera della legittimità costituzionale in una materia come
questa in cui le norme della legge e quelle emanate in base alla sua
delegazione hanno lo stesso valore di quelle del Codice civile.
Rilevante sarebbe
stata la questione se fosse stato accertato un eccesso delle norme delegate
rispetto alla legge delegante. Ma tale eccesso non sussiste giacché tutte le
norme relative alla presa di possesso ed alla gestione delle aziende rispondono
ai criteri dettati dalla legge delegante.
Del pari prive di
fondamento sono le censure riguardanti le norme circa i provvedimenti che sono
stati affidati ai Ministri per l'industria e per il commercio e per il tesoro
ed agli Uffici tecnici erariali, rispettivamente agli effetti della determinazione
del valore delle azioni e delle aziende cedute e della facoltà di stabilire la
media dei valori di borsa delle azioni.
Non sussiste eccesso
di delega, giacché il Governo non era stato chiamato a determinare direttamente
i valori delle azioni, delle aziende e la media dei valori di borsa, ma a
dettare le norme in base alle quali queste determinazioni si dovessero
compiere. Nell'affidare alla normale competenza dei Ministri per l'industria e
per il commercio e per il tesoro e degli Uffici tecnici erariali le
attribuzioni inerenti alle suddette determinazioni, i decreti delegati non si
sono discostati dai poteri e dalle direttive provenienti dalla legge delegante.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate
le questioni di legittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, e dei decreti presidenziali 15 dicembre 1962, n. 1670, 4 febbraio 1963,
n. 36, 25 febbraio 1963, n. 138, e 14 marzo 1963, n. 219, in riferimento agli
artt. 81, quarto comma, 47, 25, 102, secondo comma, 113 e 76 della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 12 luglio 1965.