SENTENZA
N. 63
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso
dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 30 novembre
1964, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 20 dicembre
successivo ed iscritto al n. 17 del Registro ricorsi 1964, per conflitto di
attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto per effetto dei decreti
assessoriali 7 giugno 1962, nn. 1100, 1202,1104,1105 e 1123-T, concernenti esenzione
dall'imposta di ricchezza mobile a cantieri edili.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza
pubblica del 3 giugno 1965 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri, e l'avv. Francesco Santoro Passarelli, per la Regione
siciliana.
Ritenuto
in fatto
Con ricorso
notificato il 30 novembre 1964 al Presidente della Regione siciliana, il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha elevato conflitto di attribuzione fra
lo Stato e la Regione, in riferimento ai decreti assessoriali 7 giugno 1962,
nn. 1100,1202, 1104, 1105 e 1123-T, trasmessi dal Ministero delle finanze alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 7/021636 del 31 ottobre 1964;
con lo stesso atto é stata proposta - in via incidentale - una questione di
legittimità costituzionale nei riguardi dell'art. 7 della legge regionale
siciliana 7 dicembre 1953, n. 61, su cui si basano il decreto del Presidente
della Regione 4 maggio 1954, n. 2, e i decreti assessoriali sopra indicati, per
contrasto con l'art. 23 della Costituzione della Repubblica e con i principi
delle leggi statali che regolano la materia, in relazione agli artt. 17 e 36
dello Statuto della Regione siciliana.
Nel ricorso si fa
richiamo ad alcune decisioni della Corte costituzionale in materie, che si
definiscono analoghe, e si fa menzione di un precedente ricorso in data 7
settembre 1962, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva
impugnato un decreto 8 giugno 1962, che estendeva talune agevolazioni
tributarie ad imprese industriali; vi era stata poi la rinunzia al ricorso,
perché con una circolare 30 ottobre 1962, n. 4220/52/6, la Regione aveva
provveduto a chiarire che l'indicazione delle categorie di industrie già
formulata non escludeva l'esigenza di accertare in concreto la sussistenza del
requisito di "stabilimento industriale tecnicamente organizzato"
previsto dalle leggi nazionali.
Si afferma peraltro
nel ricorso che l'Assessore alle finanze della Regione non ha revocato alcun
provvedimento emesso in violazione delle leggi dello Stato, che riguardasse
attività, per le quali non sussisteva quel requisito, e ciò sebbene gli fossero
stati rivolti ripetuti inviti, ed ha invece adottato i decreti sopra indicati.
Si aggiunge che tali
decreti provocano una disfunzione nello svolgimento dei servizi fiscali ed una
evidente disparità di trattamento fra gli operatori siciliani e quelli operanti
nel rimanente territorio dello Stato.
L'Avvocatura generale
dello Stato fa presente che la legge regionale siciliana 20 marzo 1950, n. 29,
la quale aveva esteso con modificazioni al territorio della Regione le leggi
nazionali emanate fino a quella data in materia, aveva previsto agevolazioni
fiscali per "i nuovi stabilimenti industriali tecnicamente
organizzati" (art. 2) e che la legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, aveva
definito stabilimenti industriali "i complessi aziendali dotati di
attrezzatura fissa nel territorio della Regione, tecnicamente organizzati per
la produzione industriale di beni o servizi" (art. 1, primo comma).
Senonché, nella
stessa legge é disposto che "Con decreto del Presidente della Regione da
emanare su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, d'intesa
con quello per le finanze, sentita la Giunta regionale, saranno determinate le
categorie di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che potranno
beneficiare delle agevolazioni previste..." (art. 7, primo comma).
L'attribuzione di
tale potestà - che, a parere dell'Avvocatura generale, non potrebbe
assolutamente considerarsi come una delega legislativa -, al Presidente della
Regione, non troverebbe alcuna rispondenza nei principi stabiliti nelle leggi
statali in materia, che la Regione é tenuta a rispettare, ai sensi degli artt.
16 e 36 del proprio Statuto. D'altra parte, la materia tributaria, in genere, é
- secondo l'art. 23 della Costituzione - riservata alla legge, la quale deve
precisare almeno i soggetti e l'oggetto dell'imposizione, nonché i criteri, in
base ai quali il tributo può essere imposto; e, in particolare, i benefici in
materia di imposta di registro e di ricchezza mobile sono riservati alla legge
in modo assoluto, con la esclusione di ogni potere discrezionale della pubblica
Amministrazione.
In merito, poi, si
osserva che le imprese edilizie non potrebbero essere inquadrate fra le
industrie, né le loro attività fra le attività tipicamente industriali, perché
non si tratterebbe di attività esercitata con carattere continuativo mediante
l'impiego degli impianti e attrezzature "fisse", propri degli
stabilimenti industriali, ma di attività svolte in "cantieri necessariamente
temporanei ed istituzionalmente nomadi".
Comunque i
provvedimenti impugnati si porrebbero in evidente, insanabile contrasto con il
sistema nazionale; sarebbero fonte di grave squilibrio fra i due sistemi
fiscali, con grave turbativa dei rapporti tributari nel resto del territorio
nazionale.
Si é costituito
regolarmente il Presidente della Regione siciliana, mediante atto depositato in
data 19 dicembre 1964, nel quale si chiede:
a) in linea
principale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile, nel difetto di un
conflitto di attribuzioni fra Regione e Stato;
b) in linea
subordinata, che sia dichiarata la legittimità costituzionale dell'art. 7 della
legge regionale 7 dicembre 1953, con conseguente legittimità del decreto
presidenziale 5 maggio 1954, n. 2, e dei decreti assessoriali che su di esso si
fondano.
Nelle sue deduzioni
la difesa della Regione sostiene anzitutto che nella specie manca il conflitto
di attribuzioni, che dovrebbe costituire il necessario presupposto del ricorso
per regolamento di competenza; la Regione non avrebbe invaso alcuna sfera di
competenza assegnata allo Stato dalla Costituzione, posto che il ricorso non
rivendica allo Stato una corrispondente potestà.
In quanto al
conferimento al Presidente della Giunta regionale della potestà di determinare
le categorie di stabilimenti industriali, che possono beneficiare delle
agevolazioni fiscali, la difesa della Regione afferma che esso é stato
perfettamente legittimo, richiamando in proposito una decisione (n. 73, del 2
dicembre 1953 -26 gennaio 1954) dell'Alta Corte per la Regione siciliana: il
decreto presidenziale ivi previsto rientrerebbe fra gli atti di esecuzione
della legge e rimarrebbe contenuto entro l'ambito delle norme legislative di
esenzione o agevolazione, secondo le direttive indicate nella stessa legge, che
si trattava di attuare.
Si contesta poi la
tesi, secondo la quale i cantieri edili non potrebbero includersi fra gli
stabilimenti industriali tecnicamente aggiornati, dotati di attrezzature
"fisse": queste non sarebbero necessariamente rappresentate da
impianti inamovibili, ma, altresì, da una complessa organizzazione di impianti
e macchinari, che trovi una utilizzazione duratura e continuativa, quale si
riscontra nelle imprese edilizie di maggiore importanza.
Alle obiezioni della
difesa della Regione ha risposto l'Avvocatura generale dello Stato, con
"brevi note" depositate in cancelleria il 30 aprile 1965, nelle quali
si osserva anzitutto che, secondo la costante giurisprudenza, ogni atto o
provvedimento di un organo regionale, che esorbiti dalla sua competenza e, per
esso, dalla competenza della Regione, invade necessariamente la sfera di
competenza - generale e illimitata - che spetta allo Stato, e dà luogo, perciò,
a un conflitto di attribuzione costituzionale, denunciabile con ricorso per
regolamento di competenza.
Sulla questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regionale n. 61 del 1953 -
dedotta come mezzo al fine - si ammette che tale disposizione attribuisca al
Presidente della Regione siciliana una potestà amministrativa; ma si sostiene
che in ogni ipotesi tale norma é costituzionalmente illegittima, perché
contrasta con i principi delle leggi dello Stato. E poiché la disposizione
stessa attribuisce al Presidente il potere indiscriminato di determinare le
categorie agevolate (ed ammettere alla esenzione vale escludere dalla
soggezione all'imposta e viceversa), si avrebbe contrasto anche con l'art. 23
della Costituzione, il quale dispone che i tributi sono imposti "in base
alla legge".
In conclusione,
l'Avvocatura generale dello Stato ritiene che l'art. 7 della legge regionale 7
dicembre 1953, n. 61, sia in contrasto con i principi delle leggi statali, con
l'art. 23 della Costituzione e con gli articoli 3 della Costituzione e 17 e 36
dello Statuto regionale, e infine con gli articoli 20 dello Statuto stesso e 13
e 14 del D. L. del Capo provvisorio dello Stato 25 maggio 1947, n. 204,
osservando che, se mai, la potestà regolamentare avrebbe dovuto essere
attribuita alla Giunta regionale, e non al Presidente.
Anche la difesa della
Regione ha depositato, in data 21 maggio 1965, le proprie deduzioni,
aggiungendo nuovi argomenti a quelli già esposti. Ha sostenuto, anzitutto, che
affinché gli atti impugnati possano ritenersi idonei a determinare un conflitto
di attribuzioni, essi devono:
a) contenere
l'affermazione della competenza dell'organo regionale, che li ha emanati, in un
determinato settore;
b) costituire una
invasione della sfera di competenza propria dello Stato.
Essa espone quindi la
successione degli atti posti in essere dagli organi regionali nella materia
oggetto della vertenza, concludendo nel senso che, ove si riconoscesse la
legittimità dell'art. 7 della legge regionale n. 61 del 1953 e del decreto del
Presidente della Regione n. 2 del 1954, non sarebbe possibile negare che gli
assessori abbiano esercitato i poteri ad essi riconosciuti, mantenendosi nei
limiti di tali poteri.
Osserva anche che
contro il decreto presidenziale non é stato proposto alcun ricorso per
regolamento di competenza; esso resterebbe pertanto valido ed operante, non
avendo natura di legge, anche qualora venisse dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 7 della legge regionale n. 61 del 1953. D'altronde,
gli atti di cui si discute, che non interferirebbero nella sfera di competenza
propria dell'esecutivo statale, non inciderebbero minimamente sulle
attribuzioni del potere legislativo: essi rappresenterebbero una mera
applicazione delle agevolazioni fiscali stabilite dalla legislazione nazionale
e regionale, risolvendosi nell'accertamento, in soggetti determinati, dei
requisiti richiesti da tale legislazione.
Nei riguardi della
legittimità costituzionale dell'art. 7 più volte citato, la difesa della
Regione richiama nuovamente la già ricordata sentenza dell'Alta Corte per la
Regione siciliana, nonché altre più recenti della Corte costituzionale, dalle
quali tutte ritiene di poter desumere argomenti a favore delle proprie tesi; e
conclude su questo punto, affermando che la potestà attribuita dall'art. 7,
anche se non trova riscontro nella legislazione statale relativa alle
agevolazioni fiscali per l'industria del Mezzogiorno, non contrasta, appunto
perché ha carattere esecutivo ed é rigidamente vincolata, con alcun principio
desumibile da tale legislazione; anzi, costituisce esplicazione del generale
principio, che porta a riconoscere all'esecutivo la potestà di emanare norme
regolamentari o provvedimenti amministrativi per l'attuazione della legge.
Anche nelle deduzioni
della difesa della Regione, dopo una riaffermazione della competenza
assessoriale nei riguardi dei decreti impugnati, viene riesaminata la questione
di merito sulla applicabilità delle agevolazioni alle imprese edilizie e quindi
sul significato del termine "attrezzatura fissa", che - si sostiene -
dovrebbe essere inteso non già nel senso di una "precisa
localizzazione", ma per designare una "nota temporale, di continuità
e di durata".
La difesa della
Regione rinnova pertanto le conclusioni già formulate.
All'udienza i patroni
delle parti hanno insistito nelle proprie argomentazioni e conclusioni.
Considerato
in diritto
Il ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Regione siciliana, oggetto
della causa, é configurato come diretto alla risoluzione di un conflitto di
attribuzione fra lo Stato e la Regione, sorto per effetto di taluni decreti
assessoriali emanati in data 7 giugno 1962; esso si conclude però con la
richiesta che la Corte promuova in via incidentale la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7 della legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, e solo
in via subordinata si chiede che venga dichiarata la incompetenza della
Regione, e in specie dell'Assessore alle finanze, ad emanare i provvedimenti
impugnati, e di conseguenza pronunciato l'annullamento di essi.
La difesa della
Regione ha concluso invece in via principale per la inammissibilità del
ricorso, in linea subordinata perché sia dichiarata la legittimità
costituzionale dello stesso art. 7 della legge regionale suddetta, e
conseguentemente sia riconosciuta la competenza degli organi della Regione.
La Corte non ritiene
peraltro necessario procedere all'esame delle questioni sulla legittimità
costituzionale della legge regionale stessa, posto che il conflitto di
attribuzione é proposto dal Presidente del Consiglio come sorto per effetto dei
suddetti decreti assessoriali emanati il 7 giugno 1962.
A giudizio della
Corte, tali provvedimenti regionali hanno natura di meri atti amministrativi
esecutivi, posti in essere per l'attuazione del decreto del Presidente della
Regione, n. 2 del 4 maggio 1954, previsto dall'art. 7 della legge regionale 7
dicembre 1953, n. 61. Tale decreto del Presidente regionale non é stato
impugnato ed i provvedimenti emessi dall'Assessore regionale per le finanze, di
concerto con quello per l'industria e commercio, sono in funzione del decreto
presidenziale, cui li collega un legame indiscutibile.
La dichiarazione
della inammissibilità del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri per
la risoluzione del conflitto di attribuzione importa pertanto la
inammissibilità, sia della domanda di dichiarazione di incompetenza della
Regione siciliana, e in particolare dell'Assessore alle finanze, nella materia
in contestazione, sia della istanza di annullamento dei provvedimenti
impugnati.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato
al Presidente della Regione siciliana in data 30 novembre 1964 e registrato al
n. 17 del Registro ricorsi del 1964.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 6 luglio 1965.