SENTENZA
N. 53
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 173, secondo comma, del R.D. 30 aprile
1936, n. 1138, contenente il regolamento per la riscossione delle imposte di
consumo, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1963 dal Pretore di
Trinitapoli nel procedimento civile vertente tra Suriano Giacomo e l'Istituto
nazionale gestione imposte di consumo, iscritta al n. 142 del Registro
ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 225
del 12 settembre 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 25 maggio 1965 la relazione del Giudice Francesco Paolo
Bonifacio.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso di un
procedimento civile instaurato dal signor Giacomo Suriano contro l'Istituto
nazionale gestione imposte di consumo il Pretore di Trinitapoli, su istanza
dell'attore, con ordinanza emessa il 4 luglio 1963 - e pervenuta alla Corte il
5 agosto 1964 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
173, secondo comma, del R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, contenente il regolamento
per la riscossione delle imposte di consumo.
Secondo il Pretore la
mora impugnata, che impone il pagamento del canone annuo, salvo successivo
eventuale conguaglio, nella misura determinata dalla decisione di primo grado
della Commissione comunale, violerebbe l'art. 53 della Costituzione, atteso che
un obbligo siffatto si traduce in una imposizione non corrispondente alla
effettiva capacità contributiva del cittadino, non ancora definitivamente
accertata. La previsione del conguaglio - si osserva nell'ordinanza di
remissione - non varrebbe a legittimare il sistema, al quale, peraltro, non può
riconoscersi lo stesso fondamento della esecuzione provvisoria disciplinata dal
Codice di procedura civile: e ciò perché questa é o può essere concessa solo in
determinati casi, e quindi in via eccezionale, ed il relativo provvedimento é
suscettibile di revoca, laddove nel caso in esame l'effetto é collegato dalla
norma impugnata alla decisione di primo grado della Commissione comunale in via
diretta e come regola assoluta, né é prevista alcuna possibilità di revoca,
cosa diversa essendo la sospensione degli atti esecutivi e della riscossione
disciplinata dall'art. 345. L'illegittimità della norma, secondo il giudice a
quo, é resa ancora più manifesta dalla circostanza che, in forza del successivo
art. 174, l'obbligo del pagamento della misura indicata si estende anche
all'anno solare successivo e dalla considerazione che nell'eventuale conguaglio
definitivo, che può essere liquidato a notevole distanza di tempo, non si tiene
conto degli interessi maturati sulla differenza riconosciuta non dovuta, con
conseguente non giustificato arricchimento dell'ente che l'ha percetta.
2. - L'ordinanza,
regolarmente notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri
e comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del
Senato, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 225 del 12 settembre
1964.
Nel presente giudizio
nessuno si é costituito e la causa pertanto, ai sensi dell'art. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, secondo comma, delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, viene decisa
in camera di consiglio.
Considerato
in diritto
La norma denunziata é
contenuta nel R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, relativo al "regolamento per
la riscossione delle imposte di consumo", emesso su parere del Consiglio
di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della
legge 31 gennaio 1926, n. 100. Il provvedimento - come la Corte ebbe già a
decidere con ordinanza
n. 50 del 1960 - non ha forza di legge e pertanto la questione di
legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Trinitapoli é da ritenere
inammissibile.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173, secondo
comma, del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato
con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, in riferimento all'art. 53 della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 16 giugno 1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 26 giugno 1965.