ORDINANZA
N. 50
ANNO
1960
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 235, secondo comma,
del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con R. D.
30 aprile 1936, n. 1138, promosso con ordinanza 18 novembre 1959 del Pretore di
Pontedecimo (in sede distaccata di Busalla) nel procedimento penale a carico di
Poggio Michele Giorgio, Torre Giovanna e Minaglia Ernesto, iscritta al n. 1 del
Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25 del 30 gennaio 1960.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ritenuto che gli
imputati Poggio, Torre e Minaglia venivano rinviati a giudizio innanzi al Pretore
di Pontedecimo per rispondere del reato previsto dall'art. 55 del Testo unico
della finanza locale approvato con R. D. 14 settembre 1931, n. 1175;
che la difesa dei
predetti sollevava eccezione di improcedibilità dell'azione penale, lamentando
che i verbali di denuncia erano stati inoltrati direttamente al Pretore e non
per il tramite della competente autorità comunale, onde quest'ultima non aveva
potuto prendere in esame le domande, presentate in sede amministrativa, dirette
ad ottenere - ai sensi dell'art. 235, secondo comma, del regolamento per la
riscossione delle imposte di consumo approvato con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138
- che l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 55 del Testo unico fosse degradata
in quella contravvenzionale prevista dall'art. 59 con conseguente possibilità
di oblazione;
che il Pretore
sollevava di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235,
secondo comma, in riferimento alle norme contenute negli articoli 102 e 112
della Costituzione, osservando che "una volta rimessi i verbali di
contravvenzione per frode alla imposta di consumo all'Autorità giudiziaria
dovrebbe essere inibito all'autorità amministrativa di accogliere domanda di
oblazione, non potendo la medesima alterare la imputazione determinandone la modificazione
in modo rilevante per la stessa Autorità giudiziaria, alla quale soltanto
compete la valutazione del fatto ai fini della sua configurazione
giuridica";
che l'ordinanza del
Pretore é stata regolarmente notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri, comunicata ai Presidenti delle Camere legislative e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 30 gennaio 1960;
che nessuna delle
parti private si é costituita in giudizio davanti a questa Corte;
che l'Avvocatura
dello Stato, nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri
depositato nella cancelleria della Corte il 16 dicembre 1959, ha concluso, in
linea pregiudiziale, per l'inammissibilità della proposta questione,
prospettando tuttavia dubbi sulla natura giuridica della norma impugnata
(legislativa delegata o regolamentare) in relazione al disposto dell'art. 344
del T.U. della finanza locale; nel merito, ha concluso per l'infondatezza della
questione;
Considerato che
l'art. 235 é contenuto in un provvedimento che ha le tipiche caratteristiche di
un regolamento; reca il titolo "Regolamento per la riscossione delle
imposte di consumo" ed é stato come tale approvato con R. Decreto n. 1138
del 1936, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 1, n. 1 (esecuzione delle leggi), della legge 31
gennaio 1926, n. 100, citato nelle premesse del regolamento stesso;
che del resto la
facoltà concessa al Governo dal primo comma dell'art. 344 del T.U. di emanare
norme integrative e transitorie era cessata dalla data di pubblicazione del
R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1467, concernente modificazioni alle norme in materia
di finanza locale, citato nelle premesse del decreto n. 1138 del 1936;
che pertanto si
appalesa la manifesta infondatezza della proposta questione, poiché il giudizio
di legittimità costituzionale, a norma dell'art. 134 della Costituzione, deve
avere per oggetto una legge o un atto avente forza di legge;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione proposta dal Pretore di Pontedecimo (in sede distaccata
di Busalla), con ordinanza 18 novembre 1959, sulla legittimità costituzionale
dell'art. 235, secondo comma, del regolamento per la riscossione delle imposte
di consumo approvato con R. Decreto 30 aprile 1936, n. 1138, in riferimento
agli artt. 102 e 112 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 24 giugno 1960.
Gaetano AZZARITI -
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco
PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA.
Depositata in
Cancelleria il 6 luglio 1960.