ORDINANZA
N. 98
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 8, della legge 20 febbraio 1958, n.
75 (Abolizione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della
prostituzione altrui), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1964 dal
Tribunale di Lanciano nel procedimento penale a carico di Taraborrelli Giovina
ed altri, iscritta al n. 89 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27 giugno 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 6 novembre 1964 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
Ritenuto che nessuna
delle parti si é costituita in giudizio;
che secondo il
Tribunale di Lanciano, la norma contenuta nell'art. 3, n. 8, della legge 20
febbraio 1958, n. 75, "chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la
prostituzione altrui" non determina con sufficiente precisione il fatto
punibile, mentre la specificazione di questo é garanzia inderogabile e
fondamentale del cittadino in virtù degli artt. 13 e 27 della Costituzione;
Considerato che
questa Corte, con sentenza n. 44 del 16 giugno 1964, ha già dichiarato non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell'anzidetta norma in riferimento agli artt. 13
e 27 della Costituzione;
che con l'ordinanza
sopracitata - regolarmente comunicata e notificata - la questione é prospettata
sotto il medesimo profilo e non viene addotto alcun nuovo motivo che induca a
modificare la precedente decisione;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 8,
della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della prostituzione e lotta
contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), in riferimento agli artt.
13 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 19 novembre 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 26 novembre 1964.