SENTENZA
N. 74
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo comma, e 8, ultimo comma,
del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20; degli artt. 18,19, 20 e 21 del R. D. L.31
dicembre 1925, n. 2383; e degli artt. 14,15,16 e 17 del R. D. 28 giugno 1933,
n. 704, promossi con nove ordinanze emesse il 4 gennaio 1964 dal Tribunale di
Taranto nei procedimenti civili vertenti tra Cassano Stefano ed altri, e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritte ai nn. 18-26 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
n. 67 del 14 marzo 1964.
Udita nella camera di
consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto
in fatto
1. - Con nove
ordinanze, di identico contenuto, emesse il 4 gennaio 1964 nei procedimenti
civili promossi dai signori Stefano Cassano, Cosimo Cofano, Amedeo
Contegiacomo, Michele De Palma, Ilario Fabbretti, Vittorino Galgano, Nicola
Polignano, Francesco Sebastio e Vincenzo Sebastio contro l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, il Tribunale di Taranto, su istanza degli attori, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 8, primo
ed ultimo comma rispettivamente, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, nonché
degli artt. 18 e seguenti del R. D. L. 31 dicembre 1925, n. 2383, e degli artt.
14 e seguenti del R. D. 28 giugno 1933, n. 704, in riferimento agli artt. 3, 76
e 77 della Costituzione.
2. - Per quanto
attiene alle disposizioni del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, il Tribunale
osserva che l'art. 10, disponendo che lo Stato subentra nei diritti dei
salariati e delle loro vedove ed orfani alla pensione o quota di pensione
relativa all'assicurazione invalidità e superstiti, esorbita dai limiti o dai
criteri menzionati nella legge di delega 20 dicembre 1954, n. 1181, e, in
particolare, contrasta col disposto dell'art. 2, punto 13, di essa; ritiene
inoltre che lo stesso articolo del decreto delegato, stabilendo (comma terzo)
che ai salariati i quali alla data da cui ha effetto il decreto abbiano
acquisito il diritto alla pensione la predetta disciplina si applichi solo a
partire dalla cessazione dal servizio, introduce una disparità di trattamento
fra i salariati ancora in servizio e quelli già pensionati e determina con ciò
un contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Anche l'art. 8,
ultimo comma, del citato decreto presidenziale, che stabilisce una decorrenza
retroattiva dell'aumento della ritenuta in conto entrate del Tesoro, contiene,
secondo le ordinanze, un eccesso di delega, giacché la legge delegante appare
rivolta a disciplinare esclusivamente situazioni future.
3. - La questione di
legittimità costituzionale dei citati articoli del R. D. L. 31 dicembre 1925,
n. 2383, e del R. D. 28 giugno 1933, 704, a norma dei quali agli operai permanenti
la pensione a carico dello Stato veniva liquidata previa detrazione della
pensione maturata a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni, viene
ritenuta dal Tribunale non manifestamente infondata perché quelle norme
determinerebbero "un ingiustificato ed inammissibile impossessamento di
beni appartenenti ai privati, non concepibile con il sistema attuale che tutela
la proprietà privata prescrivendo le modalità dell'eventuale incameramento per
fini di pubblica utilità".
4. - Le ordinanze,
ritualmente notificate e comunicate, sono state pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale, n. 67 del 14 marzo 1964.
Avanti alla Corte non
si sono costituite le parti né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri e pertanto la decisione, ai sensi dell'art. 26 della legge 11 marzo
1953, n. 87, viene adottata in camera di consiglio.
Considerato
in diritto
1. - Le nove cause,
avendo oggetto identico, vengono riunite e decise con unica sentenza.
2. - Nel dispositivo
delle ordinanze di rimessione la questione di legittimità costituzionale
relativa all'art. 10 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, viene sollevata con
espresso riferimento al primo comma. Ma dalla motivazione si ricava con
certezza che la norma effettivamente denunziata é quella contenuta nel secondo
comma, ed é questa che, conseguentemente, costituisce oggetto del presente
giudizio.
3. - Questa Corte con
sentenza n. 29
del 2 aprile 1964, pronunziando sulla ordinanza 20 marzo 1963 del Tribunale
di La Spezia, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10, secondo comma, e 8, ultimo comma, del D.P.R. 11
gennaio 1956, n. 20, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e,
per quanto riguarda il secondo comma dell'art. 10, anche in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Le ordinanze del
Tribunale di Taranto sollevano la questione negli stessi termini e con identica
motivazione e pertanto la precedente decisione della Corte va confermata.
4. - Dalla
motivazione delle ordinanze di rimessione si deduce che la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 18-21 del R. D. L. 31 dicembre 1925, n.
2383, e degli artt. 14-17 del R. D. 28 giugno 1933, n. 704 - ancorché nel
dispositivo venga sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione -
riguarda il contrasto in cui queste norme, secondo il Tribunale di Taranto, si
troverebbero con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Posta in questi
termini, la questione non appare fondata.
É evidente, infatti,
che le disposizioni impugnate, le quali estesero agli operai permanenti dello
Stato la ritenuta in conto entrate del Tesoro già prevista per gli impiegati
civili e militari (determinandola, però, nella minor misura del 4 per cento) e
regolarono il concorso fra pensione a carico dello Stato e pensione a carico
della Cassa nazionale per le assicurazioni - stabilendo che la prima venisse
liquidata previa detrazione dell'importo della seconda -, non comportano, come
il Tribunale ritiene, una espropriazione del diritto dei salariati. Basta in
proposito considerare che in base a quelle norme il diritto degli operai
permanenti alla pensione statale nasceva con l'oggetto ed i limiti contestualmente
stabiliti dal legislatore e che pertanto mancano le premesse necessarie perché
possa porsi il problema di una loro conformità alla disciplina predisposta nel
terzo comma dell'art. 42 della Costituzione.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma
secondo, e dell'art. 8, ultimo comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20,
contenente "Disposizioni sul trattamento di quiescenza al personale
statale", in relazione alla legge 20 dicembre 1954, n. 1181, ed in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e, per quanto riguarda l'art.
10, comma secondo, anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18,19, 20 e 21 del R. D.
L.31 dicembre 1925, n. 2383, contenente "Norme per il trattamento di
quiescenza dei salariati statali", e degli artt. 14,15,16 e 17 del R. D.
28 giugno 1933, n. 704, contenente "Norme per il funzionamento presso
l'amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle
pensioni", in riferimento all'art. 42, comma terzo, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 23 giugno 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni
Battista BENEDETTI - Francesco Paolo
BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 7 luglio 1964.