ORDINANZA
N. 60
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha deliberato in
camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del Testo unico sugli
assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, promosso con
ordinanza 4 marzo 1963 della Corte suprema di cassazione nel procedimento
civile vertente tra Barberis Fabio e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, iscritta al n. 200 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.
Udita nella camera di
consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che, con
l'ordinanza suddetta, é stata proposta questione di legittimità costituzionale
dell'art. 58, quarto comma, del Testo unico sugli assegni familiari approvato
con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, sotto il profilo che, in contrasto col
precetto sancito dall'art. 24 della Costituzione sul diritto alla tutela
giurisdizionale, dispone che il termine utile per l'azione giudiziaria contro
le decisioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale decorre dalla
data di consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata contenente la
comunicazione della decisione del Ministero stesso;
che nessuna delle
parti si é costituita in giudizio;
Considerato che
questa Corte, con la sentenza n. 2 del 1 febbraio 1964, ha già dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del T. U.
delle leggi sugli
assegni familiari;
che, per effetto di
tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136
della Costituzione) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953,
n. 87);
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto
comma, del Testo unico sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio
1955, n. 797, promossa con ordinanza 4 marzo 1963 della Corte suprema di
cassazione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 9 giugno 1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 giugno 1964.