SENTENZA
N. 57
ANNO 1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 26 aprile
1959, n. 207, promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1963 dal Tribunale di
Isernia nel procedimento penale a carico di Di Claudio Armando, iscritta al n.
197 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 3 giugno 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Con ordinanza del 2
ottobre 1963 il Tribunale di Isernia, nel corso di procedimento penale in grado
di appello contro Di Claudio Armando imputato di contravvenzione all'art. 80
del T. U. 15 giugno 1959, n. 393, sulla circolazione stradale, in accoglimento di
eccezione proposta dalla difesa di costui, sollevava questione di legittimità
costituzionale, nella considerazione che il T. U. predetto é stato emesso in
virtù di delegazione conferita con l'art. 2 della legge 26 aprile 1959, n. 207,
la quale, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, non conteneva alcuna
indicazione di limiti temporali per l'esercizio della medesima.
L'ordinanza,
regolarmente notificata e comunicata a termini di legge, é stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, n. 299 del 16 novembre 1963.
Nel giudizio avanti a
questa Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il
25 ottobre 1963. In esse si osserva che l'art. 2 della legge n. 207 del 1959
non ha conferito alcun potere di delegazione legislativa, essendosi limitato ad
autorizzare il Governo all'esercizio del normale potere di raccolta,
coordinamento e compilazione in testo unico delle norme di legge vigenti in
materia, e pertanto non poteva trovar luogo la prefissione di termine per
l'esercizio del potere prescritto dall'art. 76 della Costituzione. In
conseguenza chiede sia dichiarata l'infondatezza della questione sollevata.
Con successiva
memoria, in data 11 maggio 1964, l'Avvocatura si richiama alla distinzione
accolta dalla Corte con la sentenza n. 54 del
1957 fra testi unici per la cui emanazione si rende necessaria apposita
delegazione e quelli per i quali basta la semplice autorizzazione e,
riaffermato che quello in esame rientra nella seconda di dette categorie,
insiste nelle conclusioni già prese.
Considerato in
diritto
1. - La questione
sollevata dal Tribunale di Isernia muove evidentemente dall'accoglimento
dell'opinione, rappresentata da larga parte della dottrina, secondo la quale
ogni specie di testo unico la cui formazione sia avvenuta in virtù di apposita
autorizzazione legislativa, viene ad essere necessariamente rivestito della
forza di legge, quale che sia l'entità degli adattamenti e variazioni del
tenore originario delle norme da unificare, che ogni attività rivolta a tale
unificazione di per sé implica, e quindi rimane subordinato alle condizioni
poste dalla Costituzione per la valida emanazione degli atti governativi
forniti di tale efficacia. La Corte con sue precedenti pronunce (sentenze nn. 54 del 1957 e 24 del 1961) ha ritenuto che tale orientamento dottrinale non fosse da accogliere,
e che invece forza di legge possono venire ad assumere solo quelli fra i testi
unici i quali non si limitino ad operare un mero coordinamento fra le norme da
riunire, ma siano abilitati ad apportare innovazioni o integrazioni alle norme
stesse. La Corte non rinviene motivi che la inducono a discostarsi dalla sua
costante giurisprudenza, tanto più in presenza di un testo, come quello
denunciato, che si é limitato alla materiale riproduzione in ogni loro parte,
delle disposizioni del decreto delegato 27 ottobre 1958, n. 956, e
pedissequamente delle modifiche di cui all'art. 1 della legge 26 aprile 1959,
n. 207, e quindi non ha reso necessario l'esercizio neppure di quel minimo di
attività interpretativa, che appare inseparabile dall'operazione del
coordinamento.
La rilevata mancanza
della forza di legge dell'atto denunciato ha per conseguenza l'inammissibilità
della questione sollevata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nei
confronti dell'art. 2, comma terzo, della legge 26 aprile 1959, n. 207, in
relazione all'art. 134, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO
- Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI
- Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 23
giugno 1964.